Se la questione è finita nuovamente nelle aule di Tribunale, al vaglio dei giudici, è perché purtroppo si è drammaticamente ripetuta e ha coinvolto soggetti indifesi che avrebbero dovuto, invece, essere protetti. L’ambiente scolastico, infatti, al pari di quello familiare, dovrebbe garantire lo sviluppo psico-fisico equilibrato dei bambini e dei giovani che ne fanno parte. Al di là, quindi, dello sgomento che si prova di fronte all’apprendimento del verificarsi di certi eventi, ciò che mi pare interessante segnalare, è l’approccio autorevole della magistratura di legittimità che ha stabilito, in sintesi, che gli schiaffi del docente non vanno inquadrati nel reato di abuso dei mezzi di correzione ma in quello diverso, e più severamente punito, dei maltrattamenti. La questione non è di poco conto poiché, a differenza di quanto avevano ritenuto i giudici del merito, la Suprema Corte ha non solo stabilito tale principio ma ha colto l’occasione per precisare che i due reati sono nettamente distinti tra loro. Ma vediamo nel dettaglio…
Visualizzazione post con etichetta RESPONSABILITA PENALE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta RESPONSABILITA PENALE. Mostra tutti i post
lunedì 29 febbraio 2016
lunedì 28 settembre 2015
LAVORO: DATORE ATTENTO! SE MORTIFICHI I DIPENDENTI RISCHI LA CONDANNA
Si sa, i rapporti personali sul posto di lavoro possono
creare tensioni e conflitti. Rivalità, gelosie e pettegolezzi possono essere
all’ordine del giorno e dar luogo ad antipatie tra persone con cui si condivide
la maggior parte della giornata. Espressioni come “Francesca sembri un panda con quelle occhiaie!” oppure “Mario si crede di essere chissà chi, non lo
sopporto!” non sono molto gentili, ma non hanno alcuna rilevanza penale. La
situazione muta quando i pensieri si trasformano in parole offensive e
insolenti, poiché il destinatario potrebbe decidere di sporgere una querela
davanti all’autorità competente. Ma qual è il confine tra lecito e illecito?
Tra offesa e maleducazione tollerabile? E fino a che punto il datore di lavoro
può giudicare la condotta del dipendente senza ferire la personalità di
quest’ultimo? Può dichiarare di aver esercitato il potere gerarchico
riconosciutogli dalla legge per andare esente da responsabilità penale?
Cerchiamo delle risposte …
mercoledì 9 settembre 2015
BUCHE SULLA STRADA: PER I DIRIGENTI COMUNALI, BUTTA MALISSIMO!
La notizia è decisamente curiosa e merita indubbiamente una
piccola riflessione. Di questi tempi, infatti, ottenere una sentenza di
accoglimento quando dall’altra parte della barricata vi è la Pubblica
Amministrazione, credetemi non è affatto cosa semplice. Insomma, come già in
qualche occasione ho avuto modo di sottolineare, sembra che a tutela delle
casse sempre esangui (non si sa come non si sa perché, visto il sangue che
buttano i cittadini) degli Enti locali sia stata posta in essere una vera e
propria politica di protezione, condivisa (anche qui, non si sa come e non si
sa perché) da gran parte della magistratura. Mi spiego meglio: sino a qualche
anno fa (le statistiche parlano chiaro) ottenere la condanna di Comuni e
Province per violazione dell’obbligo di custodia delle strade e in genere delle
cose pubbliche era un affare non dico semplice ma per lo meno corrispondente
all’applicazione di consolidati principi giuridici e giurisprudenziali. Oggi
assistiamo invece basiti ad una serie di innovative e curiose sentenze che
incredibilmente allargano (immagino come e perché) inopinatamente le chance di
vittoria per la Pubblica Amministrazione. In ballo certo ci sono decine di
migliaia di euro, quelli che un tempo erano riservati ai risarcimenti per i
poveretti, vittime, talvolta gravi, dell’incuria dei nostri amministratori.
Bene, veniamo al dunque: i giudici di legittimità nella giornata di ieri hanno,
pensate un po’, stabilito la responsabilità penale del dirigente comunale che
non si è diligentemente adoperato per segnalare il dissesto stradale…
Iscriviti a:
Post (Atom)


