Alla guida del nostro
veicolo può capitare di imbatterci in un’insidia stradale che, se grave e
difficile da aggirare, può essere causa di un sinistro. In questi casi il primo
responsabile ai nostri occhi è l’organo pubblico che ha il compito di
assicurare la sicurezza attraverso il mantenimento in buone condizioni del
manto stradale: il Comune o la Provincia. Questi dovrebbero essere i custodi di
un siffatto bene pubblico e, come tali, tenuti al risarcimento danni
subiti dal cittadino. Ma è davvero così? Di tale argomento si è occupata recentemente
la Corte di Cassazione. Vediamo insieme di analizzare meglio la questione…
RESPONSABILITÀ DA COSE
IN CUSTODIA
L’art 2051 del codice civile sancisce che “Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”. Esaminando sistematicamente tale norma vediamo
come appare alquanto generica, riferendosi a qualsiasi bene (si parla infatti di cosa). Tale scelta del
legislatore deve, però, essere coordinata con gli articoli che precedono o
seguono quello in analisi. E infatti, cosa può essere un bene mobile o immobile
ma non, ad esempio, un edificio poiché in quest’ultimo caso si integrerebbe la
responsabilità prevista e disciplinata dall’art 2053 del medesimo codice (Rovina
di edificio). Ad essere responsabile, poi, è colui che si trova in un
determinato rapporto con ciò da cui è scaturito il danno, ossia il custode.
Tale è colui che dispone di un potere d’uso del bene, qualificabile in termini
di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento. Ciò significa
che custode può essere anche persona
diversa dall’effettivo proprietario del bene, poiché rilevante è la
disponibilità di fatto della cosa. Quanto alla natura di questa responsabilità,
l’orientamento prevalente è nel senso di qualificarla come oggettiva cosicché
il danneggiato dovrà soltanto dimostrare il danno, mentre il danneggiante avrà
l’onere di provare l’esistenza di un evento fortuito, quale reale causa del
pregiudizio, non quindi l’assenza di colpa.
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONSIDERATA CUSTODE? Sulla base di quanto
sopra detto, il Comune o la Provincia possono trovarsi in quella relazione di
disponibilità di fatto del manto stradale idonea a comportare la responsabilità
disciplinata appunto dall’art 2051 del codice civile? Assolutamente sì! Tanto la giurisprudenza costituzionale quanto
quella di legittimità concordano nel ritenere che la veste di custode possa
essere assunta anche da una Pubblica Amministrazione. Ciò significa che
quest’ultima sarà ritenuta responsabile per i danni subiti dai privati
derivanti da beni demaniali. Tale principio deve, però, essere limitato in
forza delle particolari caratteristiche dei beni di cui il soggetto pubblico è
custode, ossia cose di notevoli dimensioni e di cui la collettività può
usufruire senza limiti. Trattasi cioè di beni
soggetti a rischi che non possono essere immediatamente controllati ed
eliminati dal custode, utilizzati da utenti che non possono essere esclusi ma
al massimo sorvegliati. Sulla base di ciò, la giurisprudenza ha stabilito che l’ente pubblico andrà esente da
responsabilità ogni qual volta la causa che ha provocato il danno non sia
intrinseca al bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi
non immediatamente eliminabili dal custode, neppure con la più diligente
attività di manutenzione.
LA PERDITA D’ACQUA
POTEVA ESSERE RIPARATA! Su tale linea si colloca la pronuncia emessa dalla Terza
Sezione della Corte di Cassazione Civile del 10 gennaio 2017. Il caso da cui
origina riguardava un incidente occorso ad un ragazzo che, alla guida del
proprio ciclomotore, scivolava a causa della presenza di acqua sul manto
stradale, dovuta a una perdita non riparata. I primi due gradi di giudizio
negarono la responsabilità da cose in custodia in capo al Comune, argomentando
che il danno sarebbe da imputare non alle condizioni proprie della strada, ma
al fatto del terzo (negligenza del motociclista). La Corte di Cassazione, però,
ribalta la decisione affermando che non
vi era prova della circostanza per cui non era stato possibile alcun intervento
riparativo immediato del Comune; anzi dai fatti di causa era possibile
ravvisare un’obiettiva pericolosità della cosa (Corte di Cassazione ordinanza n. 4643 del 10.01.2017).
IN CONCLUSIONE anche la Pubblica
Amministrazione può essere ritenuta custode di beni demaniali, di maggiore o
minore grandezza e, come tale, responsabile per i danni da essi derivanti agli
utenti; tale presunzione però può essere superata laddove l’ente pubblico
riesca a dimostrare che il pregiudizio sia stato causato da comportamenti di
terzi, non immediatamente fronteggiabili.
Avvocato
Licia Vulnera - Redazione Giuridicamente
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