lunedì 18 maggio 2015

CIRCOLAZIONE STRADALE E INTERNET: L’AUTOVELOX NON PERDONA, GOOGLE MAPS SI!


La notizia apparsa la scorsa settimana su alcuni quotidiani mi ha fatto decisamente sorridere e, soprattutto, ricordare che il diritto è anche questo: creatività e fantasia! E allora, nell’era digitale, via libera alle prove fornite dal web, specie se tracciano i luoghi frequentati in tempo reale. Ciò che mi è parso più divertente, tuttavia, è la circostanza che a produrre in giudizio le mappe di Google, non è stato l’avvocato che ha difeso l’automobilista in contravvenzione ma il legale che nella vicenda ha rappresentato il Comune contravventore. Insomma, un clamoroso autogol! Venendo al nocciolo della questione la sentenza emessa dal Tribunale di Savona contiene non pochi e interessanti spunti giuridici che trovo utile evidenziare considerato che, di fatto, è intorno a questi che si sviluppano le strategie e le argomentazioni difensive. E allora, una volta  descritta brevemente la vicenda, credo sia opportuno rammentare, innanzitutto, secondo la definizione data dal codice della strada, cosa si intenda per centro abitato… 

LA DELIBERA COMUNALE VA DISATTESA In sintesi, la decisione in parola ha annullato il verbale, elevato ad una guidatrice, con cui le era stata comminata la sanzione pecuniaria di 150 euro e la decurtazione di due punti, dalla patente di guida, poiché la stessa era stata immortalata dall’autovelox mentre conduceva la propria auto ad una velocità di 70 Km orari, in un tratto di strada il cui limite era invece di 50, essendo delimitato dalla segnaletica di centro abitato. L’avvocato ha difeso le ragioni della propria assistita argomentando che quel tratto di strada non poteva in alcun modo essere considerato urbano poiché caratterizzato da orti, aperta campagna e dal cimitero. Il Comune di Toirano ha tentato di difendersi producendo, appunto, un’immagine estratta da Google Maps e adducendo che si trattava di strada urbana poiché al confine tra due Comuni, quello di Toirano e quello di Borghetto Santo Spirito. La tesi della Pubblica Amministrazione, tuttavia, non ha convinto il giudice, dott. Stefano Poggio, il quale ha correttamente rilevato che la strada in questione, pur trovandosi a confine e nel territorio del Comune di Toirano, non poteva essere classificata urbana poiché non vi è centro abitato secondo la definizione data dal codice della strada e, pertanto, la relativa delibera comunale, dispositiva di tale delimitazione, doveva essere disattesa.

DEFINIZIONE DI “CENTRO ABITATO” Secondo l’art. 3 del codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) con tale espressione si fa riferimento all’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ciò che appare importante sottolineare, e che emerge in modo chiaro dalla lettura della norma, è che la delimitazione di centro abitato, operata dalla giunta comunale, va individuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione e non di quella che il piano regolatore urbano ipotizza; in altre parole il centro urbano va identificato in relazione alla situazione di fatto e non a quella astratta e ipotizzata dagli strumenti urbanistici. Oltre a ciò l’elemento fondamentale per la delimitazione del centro abitato è che il numero di venticinque fabbricati si riferisce ad un raggruppamento continuo, sebbene intervallato da strade, piazze e giardini. Non si può, dunque, parlare di raggruppamento continuo quando gli edifici sono intervallati da terreni agricoli o aree solo fabbricabili ma non ancora edificate. Sulla base di tali considerazioni il giudice savonese, esaminata la documentazione, ha, dunque, annullato la contravvenzione. Ha, peraltro, evidenziato che il Comune non aveva fatto emergere motivi particolari che giustificassero un limite di velocità particolarmente moderato in quel tratto per ragioni di sicurezza della circolazione dovuti per esempio alla particolare conformazione della strada.

LA NORMA CHE DELIMITA IL CENTRO ABITATO È LA PIÙ VIOLATA DAI COMUNI Una volta stabilito cosa si intende, secondo quanto indicato dal codice della strada, per centro abitato e precisato che all’interno del territorio comunale (di estensione naturalmente maggiore) vi possono essere più centri abitati (laddove siano presenti le caratteristiche descritte) credo sia opportuno precisare che la norma in questione è, per svariate ragioni, una delle più violate dai Comuni, i quali preferiscono delimitare il centro abitato in posizione notevolmente anticipata rispetto all’insieme continuo di edifici. Ne deriva che il centro abitato viene più spesso delimitato in corrispondenza di case sparse o, addirittura, all’inizio del territorio comunale, senza che ciò sia in alcun modo vantaggioso per gli utenti della strada o per la sicurezza della circolazione. Insomma, pare che le ragioni sottese alla scelta operata dalle giunte comunali attraverso apposite delibere, in virtù di quanto stabilito dall’art. 4 del codice della strada, esulino dai principi ispiratori della norma contenuta nell’art. 3. Accade, così, sovente che i Comuni traggano vantaggi economici da tali ingiustificate delimitazioni che, tuttavia, l’autorità giudiziaria ordinaria comincia fortunatamente a dichiarare illegittimi disattendendo appunto le delibere assunte in spregio al contenuto della legge. Ma a questo punto sorge una domanda: può il giudice ordinario (Giudice di Pace in prima istanza o il Tribunale in grado di appello) annullare contravvenzioni elevate sulla base di provvedimenti amministrativi che ritiene essere stati assunti dalla Pubblica Amministrazione in violazione di norme di legge?

IL GIUDICE ORDINARIO PUÒ DECIDERE SU UN ATTO AMMINISTRATIVO… La questione è, a mio avviso, solo apparentemente controversa. Come ha rilevato correttamente il Tribunale fiorentino in una recente decisione, il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione riguardante l’indagine sulle caratteristiche della strada viene meno laddove non vengono rispettati i principi dettati dalla legge che individua le caratteristiche tecniche e strutturali che devono possedere le strade per rientrare in una categoria o in un’altra al fine di stabilire i limiti di velocità o procedere alla corretta installazione di rilevatori fissi di velocità. Solo laddove tali criteri siano rispettati, allora si può parlare di potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nel dettare particolari e più stringenti limiti che rispondano ad un vantaggio per gli utenti della strada o alla sicurezza nella circolazione di veicoli, quale può essere per esempio un limite di velocità più stringente dovuto a lavori in corso. La discrezionalità dei Comuni, in altre parole, sarebbe possibile nell’ambito del rispetto delle normative esistenti che laddove violate, legittimerebbero l’intervento del giudice ordinario in ossequio a quanto stabilito da un recente orientamento della Suprema Corte (Tribunale di Firenze, Sezione II, Sentenza del 14 gennaio 2015; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 6 aprile 2011, n. 7872). 

ANCHE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON LA PENSA COSÌ L’orientamento secondo cui il giudice ordinario può sindacare la legittimità di un atto amministrativo irrispettoso di norme di legge non è tuttavia condiviso dalla Pubblica Amministrazione la quale contesta le domande di annullamento delle contravvenzioni sostenendo che l’indagine sulle caratteristiche della strada è atto rimesso alla discrezionalità amministrativa e che per tale ragione è sottratto al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria in ossequio ad un altro e più antico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4242; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 30 ottobre 2007, n. 22894). In presenza del contrasto giurisprudenziale descritto, sarebbe auspicabile, come sempre, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite al fine di dare uniforme ed inequivoca interpretazione alla legge, specialmente perché in gioco non vi sono solo interessi legittimi quali la sicurezza delle strade ma anche diritti soggettivi di natura patrimoniale, ovvero quelli conseguenti agli esborsi di somme di denaro per le sanzioni applicate.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite