giovedì 21 maggio 2015

GESTORE TELEFONICO FAI ATTENZIONE! SE SBAGLI, RISARCISCI ANCHE LO STRESS


Telefoni, fissi o mobili che siano, sono diventati un accessorio indispensabile nella vita di tutti noi. Qualcuno ne è diventato schiavo, altri hanno sviluppato una vera e propria dipendenza patologica dallo squillo o dal messaggino e altri ancora lo utilizzano come strumento di lavoro. In ogni caso non è possibile immaginare la propria esistenza senza questo meraviglioso e al contempo dannato apparecchietto. Per non parlare del fatto che quelli portatili sono ormai diventati la modalità più usata per essere connessi con il mondo. A trarne giovamento, naturalmente, sono i gestori telefonici che fanno a gara per offrire ai propri clienti, privati professionisti o aziende, il prodotto più competitivo. Una vera e propria giungla di offerte in cui è difficile districarsi, scegliere e, soprattutto, affidarsi. Eh sì, perché il settore della telefonia è in assoluto quello che riserva le più grosse sorprese, spesso decisamente sgradevoli. La normativa che regola il mercato delle telecomunicazioni per la verità sembra agevolare e tutelare i consumatori sia nel trasloco da un’impresa all’altra sia nell’ipotesi di disservizi. In realtà, nonostante l’apparenza di una legislazione garantista, le controversie in materia sono davvero numerose. Insomma, per farla breve non passa giorno che non ci sia qualcuno che mi contatti fuori di sé per lamentare che a distanza di settimane, dopo aver cambiato gestore, è ancora in attesa che gli venga rimessa a disposizione la linea o che i servizi promessi erano una sonora bufala e via dicendo. Subito dopo la lamentela, mi viene posta la solita domanda: “avvocato posso fargliela pagare, possibilmente cara”? Direi di sì …

RITARDO NELLA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA = INADEMPIMENTO Il gestore telefonico che non mantiene le promesse fatte oppure non rispetta le leggi in materia risulta inadempiente contrattualmente e, pertanto, è tenuto al rimborso di quanto eventualmente pagato dal cliente ed al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso. Oltre a violare gli impegni assunti contrattualmente, peraltro, l’impresa telefonica che ritarda la riattivazione della linea, o che non consente il passaggio immediato ad altro gestore, viola la Legge n. 281 del 1998 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Tale normativa, in particolare, riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”. Il gestore che viola questa regola deve essere considerato gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto, va condannato, secondo quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, a dare corretto adempimento al contratto stipulato e a risarcire tutti i danni (Giudice di Pace di Salerno, Sentenza del 12 maggio 2015; Giudice di Pace, Sezione di Pisa, dott. R. Basile, Sentenza del 29.10.2012; Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco, avv. Orazio Rizzo, Sentenza del 22 marzo 2007).

VANNO RISARCITI TUTTI I DANNI L’impresa inadempiente dovrà rispondere sia dei danni patrimoniali, vale a dire addebiti in conto corrente, raccomandate, assistenza dell’avvocato, costi per attivazione di linee provvisorie, perdita di chances, mancato guadagno, telefonate ed esborsi per l’attivazione della procedura di conciliazione sia dei danni non patrimoniali. Tra questi ultimi rientra per esempio il danno esistenziale per la frustrazione di trovarsi a fronteggiare una situazione di disagio assolutamente non preventivata, derivante dall’altrui comportamento negligente. Tale disagio psico-fisico, generato dal non poter contare sul supporto della linea telefonica, va considerato fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività. Il “danno esistenziale” si riferisce, infatti, a sconvolgimenti anche di portata ridotta, di abitudini di vita e relazioni personali conseguenti ad un fatto ingiusto o illegittimo. La Corte Costituzionale ha stabilito, peraltro, che nell’astratta previsione della norma dell’art. 2059 del codice civile vada ricompreso ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona (Corte Costituzionale, Sentenza dell’11 luglio 2003, n. 233). La Cassazione ha evidenziato, inoltre, come vada attribuita anche ai pregiudizi non patrimoniali capaci di ostacolare le attività realizzatrici della persona umana conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona diversi dalla salute, collocati tra i valori costituzionalmente garantiti al di fuori dei limiti posti dall’art. 2059 del codice civile (Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 4 ottobre 2005, n.19354; ma così anche Tribunale Firenze, Sezione III civile, Sentenza del 25 settembre 2014, n. 2767; Giudice di Pace, Sezione di Pisa, dott. R. Basile, Sentenza del 29.10.2012).

… ANCHE DA STRESS E DISAGIO PER LA PERDITA DI TRANQUILLITÀ Il Giudice di Pace di Salerno ha stabilito, infatti, che il ritardo di trasloco della linea telefonica e l’invio continuo di fatture per servizi non resi, o ancora l’interruzione del servizio o il mancato riallacciamento della linea telefonica oltre il termine contrattualizzato o previsto dalla Legge fa sorgere il diritto, in capo al consumatore, ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta o mancata esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso l’interesse al pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e alla vita di relazione, conformemente alle proprie aspettative. In altre parole si avrà diritto al risarcimento del danno tutte le volte in cui vengano lesi valori costituzionalmente garantiti, ponendosi in particolare il problema della risarcibilità del danno morale, vale a dire del pregiudizio da sofferenza psichica (patema d’animo) non corporale e transeunte, che comporti una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso. Perché ciò si verifichi devono, tuttavia, sussistere le seguenti condizioni giuridiche: a) ingiustizia del danno secondo i parametri dell’art. 2043 c.c.; b) nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenze dannose; c) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno. (Giudice di Pace di Salerno, sentenza 12 maggio 2015).

E SI PUÒ ANDARE SUBITO DAL GIUDICE IN VIA D’URGENZA Nel caso in cui la mancata attivazione della linea telefonica, del servizio internet o fax, nei termini previsti, riguardi uno studio professionale o un’azienda si può, peraltro, agire direttamente davanti al giudice con un ricorso in via d’urgenza senza che si debba prima effettuare l’obbligatorio tentativo di conciliazione davanti al CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) o ad un’associazione di consumatori (art. 1, comma 11, Legge n. 249 del 1997). Tale principio è stato ribadito qualche settimana fa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto il ricorso presentato d’urgenza proprio da uno studio legale cui non era stata attivata la linea telefonica nei tempi previsti con grande disagio per lo svolgimento dell’attività professionale. Ebbene in tale circostanza il Tribunale ha, appunto, evidenziato che l’obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione non è in contrasto con il diritto di azione, rilevante costituzionalmente ex art. 24 poiché è uno strumento volto ad assicurare un più “elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatori”. Tuttavia, la previsione di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale non è estensibile alla eventuale richiesta di tutela cautelare quale è, appunto, il ricorso in via d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile in quanto il tempo occorrente per lo svolgimento della procedura conciliativa potrebbe comportare una vanificazione delle esigenze cautelari (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I civile, Ordinanza del 21 aprile 2015, n. 1149). 

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite