Qualche giorno fa uno dei nostri contributor ha messo in
evidenza lo stato dell’arte sulla questione anatocismo bancario (post del 2
ottobre) ponendo in risalto i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali
italiani sull’entrata in vigore della norma che, di fatto, ha stabilito
l’illegittimità dell’anatocismo bancario. Qualche Tribunale (isolato, per la
verità) ritiene che in assenza del regolamento attuativo del CICR la norma (il
novellato art. 120 del Testo Unico Bancario) non sia ancora applicabile e altri
invece (la maggior parte), come quello di Milano, che il divieto sia già
cogente e applicabile. Oggi, dopo che una delle mie assistite ha ricevuto,
unitamente all’estratto conto periodico, la comunicazione contenente l’ennesimo
provvedimento del Tribunale di Milano, da parte del proprio istituto di credito,
anch’esso stangato dai giudici, ritengo doveroso spendere due righe per
aggiungere ulteriore risonanza all’Ordinanza in questione. Il provvedimento
risale al luglio scorso ma solo in questi giorni la Banca condannata sta
ottemperando all’obbligo di dar notizia ai propri correntisti del contenuto
dello stesso. E così con una bella (si fa per dire) noticina accompagnatoria, i
clienti dell’Istituto di credito condannato, vale a dire Unicredit, stanno
ricevendo l’informativa sul divieto di applicazione degli interessi
anatocistici. Ma in concreto, che significato assume per il correntista tale comunicazione?
Eh già, perché la mia patrocinata, appena ricevuta la letterina contenente
l’avviso, mi ha chiamata chiedendomi come dovesse interpretare tale avviso.
Credo, allora, che tornare sulla questione per una breve riflessione non guasti
affatto …
lunedì 2 novembre 2015
venerdì 30 ottobre 2015
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: QUANDO IL CARTELLINO SI TIMBRA IN MUTANDE
La notizia dell’applicazione della misura cautelare degli
arresti domiciliari per un cospicuo numero di dipendenti del Comune di Sanremo
ha destato un certo clamore mediatico. Il fatto è, per la verità, noto e
arcinoto, e non si tratta di una condotta isolata ma, anzi, di una modalità
comportamentale che, a mio sommesso avviso, riguarda l’intera Pubblica
Amministrazione e alla quale bisognerebbe riservare maggiore attenzione. Certo,
generalizzare è sbagliato e non è rispettoso per tutti coloro che, invece, il
lavoro lo svolgono bene, con puntualità e rispetto delle regole. In ogni caso,
com’era ovvio aspettarsi, l’opinione pubblica è veramente indignata, talmente
offesa dal comportamento di questi fannulloni che è sorta la necessità morale
di indire delle vere e proprie petizioni popolari per stabilire quale sia il
pensiero comune con riguardo all’immediato licenziamento dei dipendenti furbetti.
E allora, mi sono chiesta anch’io, come tutti, perché ancora i responsabili
degli illeciti non siano stati licenziati in tronco, considerata la giusta
causa che sorreggerebbe tale provvedimento. La questione occorre, come sempre,
affrontarla da un punto di vista giuridico…
mercoledì 28 ottobre 2015
SINISTRI STRADALI: NEGOZIAZIONE ASSISTITA, MA CHI TI CONOSCE?
La negoziazione è la new entry delle procedure ADR, è quindi
presto, in assenza anche di dati statistici ufficiali, esprimere un giudizio in
merito all’impatto che tale nuova procedura ha e potrà avere nel medio periodo
nel contenere il numero di cause civili. I precedenti in materia sono poco
incoraggianti in quanto in Italia si è fatto scarso ricorso a tali procedure
che, non accompagnate da buona pubblicità ed ampia divulgazione, non vengono
percepite come uno snellimento ma come un ulteriore intralcio e perdita di
tempo; basti pensare che all’epoca dell’introduzione dell’obbligo della
mediazione obbligatoria le imprese di assicurazioni disertarono completamente
la procedura. Ritengo in ogni caso interessante fornire un cenno in merito alla
prassi che si è sviluppata, in questi mesi, nei rapporti fra danneggiati e
imprese assicurative in materia di risarcimento danni da circolazione stradale…
lunedì 26 ottobre 2015
SINISTRI STRADALI: CON LE PROCEDURE ALTERNATIVE SI PUÒ EVITARE IL GIUDICE
Pochi giorni fa, al ritorno dal lavoro, ho avuto modo di assistere a un banale incidente: un veicolo accodatosi a una colonna di auto improvvisamente immobilizzate nel traffico, veniva tamponato centralmente da un altro il cui conducente, pur frenando, non è riuscito ad arrestarsi in tempo. Quest’ultimo, come purtroppo spesso accade, ha iniziato a inveire contro quello alla guida dell’auto ferma in coda, la cui sola colpa è verosimilmente quella di essersi trovato a transitare lì in quel momento. In Italia, si sa, siamo 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio ed altrettanti provetti piloti di formula uno; abbiamo serie difficoltà ad ammettere le nostre responsabilità quando la nostra disattenzione alla guida è evidente. Siamo altresì affetti da animo di rivalsa nei confronti dell’assicurazione dalla quale, a torto o a ragione, riteniamo di aver subito in passato dei soprusi. Il tasso di conflittualità nell’ambito dei sinistri stradali in Italia è quindi veramente alto e tutto ciò si ripercuote sull’effettiva possibilità di trovare un accordo fra danneggiato ed impresa assicurativa. Le parti ritengono così opportuno rimandare al giudice la risoluzione della controversia. Oggi, tuttavia, si aprono nuovi scenari e tecniche di risoluzione alternative al processo. Vediamo insieme quali sono…
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