lunedì 27 luglio 2015

L’AMMINISTRATORE CHE NON COMUNICA I DATI DEI MOROSI PAGA DI TASCA PROPRIA!


Uno dei problemi che maggiormente preoccupano gli amministratori di condominio è sicuramente quello relativo alle morosità condominiali. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi anni, colpa anche (e soprattutto) della crisi economica, si è registrato un notevole incremento degli incarichi ai legali per il recupero dei crediti condominiali nei confronti degli stessi condomini che non pagano la loro quota di spese di gestione. Tuttavia, tale recupero non è sempre agevole perché spesso il condòmino non possiede altri beni se non il proprio appartamento e, allora, in questi casi, l’amministratore è costretto ad intraprendere una lunga e costosa esecuzione immobiliare. Questa procedura è indiscutibilmente onerosa, sicuramente la più lunga (possono volerci in alcuni casi diversi anni) e spesso si rivela persino infruttuosa. Basti pensare che se il proprietario ha contratto un mutuo che grava per buona parte ancora sull’immobile, sussiste la probabilità, tutt’altro che remota, che tutto il ricavato della vendita all’asta se lo aggiudichi la banca quale creditore privilegiato. In questi casi l’unico vantaggio si realizza nel recupero delle spese sostenute per l’esecuzione che verranno rimborsate al condominio mentre il nuovo proprietario aggiudicatario dell’immobile dovrà farsi carico delle spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente. Certo, si tratta di un “contentino” per le casse condominiali ma, come si dice, “piuttosto che niente è meglio…piuttosto”. Ma intanto i fornitori insoddisfatti che fanno? Vediamolo insieme … 

martedì 21 luglio 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE: PRELIEVI AL BANCOMAT NON DOCUMENTATI, PROFESSIONISTI BASTONATI!


Vero, verissimo! Quando ho letto la notizia su alcuni quotidiani on line non volevo crederci e, quindi, ho cercato conferme. Ebbene, si tratta proprio di questo. L’attuale Governo, in virtù di una Legge delega, denominata delega fiscale, emanata nel 2014 dal nostro Parlamento, ha appena sottoposto al vaglio, obbligatorio ma non vincolante, della commissione parlamentare competente per materia, alcuni decreti legislativi che di fatto regolamentano, entro i limiti dettati appunto dalla delega, la materia fiscale. Tra questi decreti legislativi ve n’è uno che si occupa di rivedere il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme che disciplinano il nostro sistema fiscale e tributario. Vi assicuro che non è stato semplice scovare il codicillo e, dopo aver seguito alcune delle indicazioni seminate nei vari articoli che ho esaminato, ho impiegato oltre un’ora per individuare la famigerata norma che, se confermata dopo il parere parlamentare, creerà non pochi problemi a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi già vessati da un sistema fiscale impositivo il quale, soprattutto negli ultimi otto anni, ha sostanzialmente ridotto alla fame l’intera categoria. Quello di oggi, quindi, oltre ad essere uno sfogo ed un appello accorato rivolto ai nostri ministri, innanzitutto al rispetto di principi giuridici fondamentali e poi in ogni caso al buon senso, vuole essere un invito indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di leggere queste poche righe a porre l’attenzione su una tematica intricata e subdolamente ricca di trappole, talvolta letali… 

giovedì 16 luglio 2015

SE CADI A CAUSA DI UNA BUCA VICINO A CASA, SCORDATI IL RISARCIMENTO!


La responsabilità per i danni che subiscono gli utenti di strade e marciapiedi a causa delle buche presenti su di essi è una delle questioni più dibattute nelle aule di Tribunale. Risulta difficile, tra l’altro, comprendere le ragioni di alcune decisioni in base alle quali la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia ecc.) non è stata ritenuta responsabile dei danni subiti dagli ignari avventori di questi luoghi. Credo, dunque, che sia importante tornare sull’argomento per approfondirne la portata e cercare di fare un po’ di chiarezza. A mio avviso, molte volte non ci si rende conto che le variabili da cui dipende l’accoglimento delle richieste risarcitorie dei danneggiati sono diverse. Sebbene, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione che ha in custodia la strada e le sue pertinenze abbia carattere oggettivo occorre tuttavia che la vittima che lamenta danni superi, tramite il proprio legale, il vaglio di alcune indefettibili circostanze affinché la propria richiesta risarcitoria possa essere accolta. Per tutti coloro che si trovino a fare i conti con una tale esperienza sembra scandaloso e inaccettabile che venga rigettata la richiesta di risarcimento dei danni conseguiti ad infortuni causati dall’incuria in cui si trovano i beni demaniali. Ciò nonostante, le ragioni delle decisioni in parola sono giuridicamente apprezzabili. Vediamo perché… 

lunedì 13 luglio 2015

SINISTRI STRADALI: L’ASSICURAZIONE RISARCISCE IL DANNO DA FERMO TECNICO, TRANNE IN UN UNICO CASO!


È trascorso qualche tempo da quando ho fatto il punto sul tema del risarcimento che spetta a coloro che, a seguito di un sinistro stradale, abbiano subito il danneggiamento della propria autovettura. In quell’occasione, rispondendo al quesito di un lettore, avevo evidenziato che nel momento in cui si è costretti a sopportare il fermo dell’auto a causa dei danni che la stessa ha riportato in conseguenza di un incidente stradale si ha diritto ad un risarcimento per il solo fatto che si sia in grado di dimostrare che il veicolo resterà in riparazione per un certo periodo di tempo. Tale partita è meglio nota come “danno da fermo tecnico” ovvero quel danno cagionato dall’inutilizzabilità del bene dovuta alla sosta forzata necessaria per la riparazione dello stesso bene ed a prescindere dall’uso che se ne fa abitualmente. Qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte sono tornati sull’argomento, richiamando l’orientamento ormai consolidato. Il proprietario del veicolo danneggiato ha dunque, in linea di principio, sempre diritto ad essere risarcito per il mancato utilizzo dell’auto durante l’affidamento della stessa al professionista che ne curerà la riparazione, salvo che …