Questo è uno dei quesiti che mi vengono posti più di frequente quando mi si affida l’incarico di procedere con la domanda di separazione giudiziale, a fronte della scoperta dell’infedeltà (magari prolungata) di uno dei due coniugi. In altre parole: qual è l’efficacia probatoria della relazione investigativa assunta e allegata come prova del tradimento nella causa di separazione con richiesta di addebito al coniuge fedifrago? Oppure ancora mi capita di sentir dire “… ma avvocato, lei ritiene che affidare l’incarico a un’agenzia investigativa per documentare l’adulterio sia davvero utile oppure si tratta di un mero tentativo che non è detto venga valutato dal giudice?” Domande legittime a cui una recente sentenza della Cassazione ha dato risposta ponendo, d’altro canto, in evidenza che la questione relativa alla liceità della relazione investigativa è già stata affrontata dai giudici, sia di merito sia di legittimità in molte occasioni e, quindi, la decisione di qualche settimana fa va coordinata con i provvedimenti assunti in passato sullo stesso argomento. Mi pare, dunque, giusto porre in evidenza il principio che è stato enunciato anche al fine di fornire una risposta chiara ed esauriente ai quesiti.
sabato 14 giugno 2014
mercoledì 11 giugno 2014
MIGLIOR AMICO DELL’UOMO O PEGGIOR NEMICO DEL VICINO?
Una delle novità della legge di riforma del condominio è quella che sancisce il diritto dei proprietari di detenere animali domestici all’interno della propria abitazione. Il legislatore, infatti, ha introdotto all’articolo 1138 del codice civile un comma, il quinto, che espressamente dispone che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Una norma che vuole essere espressione del principio di quelle libertà che spettano ad ogni singolo condomino di poter godere e disporre al meglio della propria proprietà esclusiva facendo rientrare a pieno titolo la detenzione degli animali domestici nelle facoltà di godimento del proprietario dell’immobile. Ne consegue che un divieto non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti ma solo in un regolamento approvato con il consenso unanime dei condomini poiché solo in tal modo è possibile limitare le facoltà comprese nel diritto di proprietà. Come si concilia, quindi, il diritto alla detenzione di animali in appartamento con il diritto alla quiete e al riposo dei vicini di casa?
lunedì 9 giugno 2014
LA SCUOLA È FINITA: GIUDIZI, PREGIUDIZI E BOCCIATURE DISCUTIBILI
In questi giorni gli studenti della maggior parte degli istituti festeggiano la fine dell’anno scolastico. Qualcuno ha la valigia già pronta per la partenza e qualcun altro è in “religioso raccoglimento” (leggasi “prega”) in attesa degli scrutini finali che ne determineranno il destino estivo. Quale migliore occasione, dunque, per affrontare il delicato e spinoso argomento della bocciatura, prendendo spunto da alcune recenti decisioni dei Tribunali Regionali Amministrativi, meglio conosciuti come TAR, e della Cassazione che hanno dettato degli interessanti principi cui i Consigli di classe, e i docenti che ne fanno parte, dovrebbero uniformare l’esercizio del loro potere discrezionale in relazione alla valutazione dei risultati e, quindi, alla sorte dei loro alunni. Potere che spesso viene esercitato con buon senso e nel rispetto delle normative vigenti in materia e altre volte travalicando i limiti imposti dalla legge per applicare, o “tentare” di applicare, una giustizia molto personale che tiene conto di giudizi o pregiudizi decisamente soggettivi e che danno luogo, in alcune occasioni, a decisioni giuridicamente discutibili. Vediamo allora quali sono questi principi …
sabato 7 giugno 2014
AFFITTI: TORNA (PER POCO) IL PREMIO PER CHI DENUNCIA QUELLI IN NERO
Il 19 marzo 2014 ho pubblicato un commento alla sentenza n. 50/2014 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano agli affittuari di abitazioni, senza regolare contratto, di sanare la propria posizione dichiarando al fisco l’esistenza di accordi in nero, ottenendo in tal modo il riconoscimento di un regolare contratto con canone molto basso (pari al triplo della rendita catastale). In altre parole il Governo eccedendo i propri poteri aveva emanato delle norme per le quali non aveva poteri in virtù di quanto stabilito nella Legge Delega (Legge n. 42 del 2009), che dettava i limiti entro cui il Governo avrebbe potuto legiferare in materia di federalismo fiscale. Avendo utilizzato lo strumento del Decreto Legislativo, in spregio all’art. 76 della Costituzione, il Governo aveva per così dire sforato e, quindi, la Corte Costituzionale lo ha bacchettato. Una recente Legge regolamenta oggi ciò che la Corte Costituzionale aveva spazzato via. Vediamo come…
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