venerdì 15 maggio 2015

CONDIZIONATORE IN CONDOMINIO? STAI FRESCO!


Tra poco arriva l’estate e, per difendersi dalla calura, molti ricorreranno all’installazione di un condizionatore. Quando, però, si abita in un condominio, la scelta di dotarsi di un impianto di condizionamento deve fare i conti con una serie di regole da rispettare specie se per necessità l’unica opzione possibile è quella di utilizzare la facciata dello stabile. Pur partendo dal presupposto che secondo il codice civile ciascun condomino ha diritto di servirsi della cosa comune (e quindi, nel caso del condizionatore, della facciata dell’edificio), è altresì vero che l’esercizio di tale diritto non deve alterare la destinazione del bene che è appunto comune, né impedirne l’altrui paritario uso, né tantomeno recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. E allora come comportarsi per soddisfare la propria esigenza e non ledere i diritti altrui?

martedì 12 maggio 2015

ASSICURAZIONE: INFORMATIVA ESAUSTIVA, CHIARA E COMPLETA


Mai come oggi si avverte il bisogno di garanzie e certezze. Garanzie sulla salute, in caso di malattia, sulla casa, sulla perdita di lavoro, sui beni in genere e chi più ne ha ne metta. In altre parole, si avverte il bisogno di essere garantiti rispetto al verificarsi di certi eventi che avrebbero conseguenze dannose, e talvolta devastanti, sulla propria vita e sul proprio patrimonio. Mi riferisco, per esempio, al caso, ahimè assai frequente di questi tempi, di coloro che perdendo il posto di lavoro rischiano di perdere, quale conseguenza più immediata, anche l’abitazione acquistata a fronte di un prestito di denaro. Come pagare la rata di finanziamento se viene a mancare la fonte di reddito data dal lavoro? Sorge, quindi, la necessità di stipulare un contratto assicurativo per soddisfare l’esigenza di garantire se stessi o il proprio patrimonio dal verificarsi di un evento futuro e incerto, tecnicamente chiamato rischio. Nel contratto assicurativo, dunque, il rischio, il cui verificarsi dipende da cause esterne alla volontà di assicuratore e assicurato, si trasforma in una spesa. In altre parole il versamento del premio, ovvero il costo della garanzia, quantificato sulla base di alcuni parametri, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di versare una certa somma di denaro, pattuita al momento della sottoscrizione del contratto, sotto forma di capitale o di rendita, al verificarsi dell’evento garantito. Ma come fa l’assicuratore ad individuare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio cliente affinché, all’occorrenza, risulti efficace? 

sabato 9 maggio 2015

SEPARAZIONE E DIVORZIO: OK AL MANTENIMENTO ANCHE SE DAVANTI AL SINDACO


Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come… 

mercoledì 6 maggio 2015

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI ANCHE SE IL VEICOLO È IN SOSTA!


Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che…