venerdì 13 settembre 2013

ILLECITI BANCARI #1: ANATOCISMO QUESTO SCONOSCIUTO?



Probabilmente il significato di questa parola è poco noto ai più, non sono certo sconosciuti gli effetti conseguenti che sempre più frequentemente disegnano le sorti di imprenditori, aziende in difficoltà e di coloro i quali richiedono fidi e finanziamenti per fare impresa o più semplicemente per realizzare i propri sogni. In poche parole stiamo parlando di una pratica oramai consueta e diffusa che in questa sede vogliamo definire, forse con troppo garbo, "furbetta" e che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi. Pratica che, neanche troppo alla lunga, finisce per strozzare e rovinare intere esistenze. Di tutto ciò la cronaca riporta quotidianamente storie drammatiche intrecciate di fallimenti professionali e personali sulle quali però non ci soffermeremo. Preferiamo dare il via ad una serie di post che aiutino a capire in quale modo si può evitare di essere schiacciati dalla condotta illecita di banche e finanziarie.

mercoledì 11 settembre 2013

SE RIPARARE IL VEICOLO DANNEGGIATO COSTA DI PIU' DEL VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO, QUALE RISARCIMENTO SI PUO' OTTENERE?



Le considerazioni che seguono hanno tratto spunto da un recente quesito sottopostomi da una lettrice la quale, vittima di sinistro stradale, mi chiedeva quale risarcimento potesse pretendere dalla compagnia di assicurazione, a fronte di un danno alla propria auto per la cui riparazione veniva preventivato un costo, con pezzi di ricambio nuovi, che superava il valore commerciale del mezzo di circa il 30% e, invece, un costo di poco inferiore al valore del veicolo per una riparazione con pezzi di ricambio usati. In sintesi mi chiedeva: posso riparare con pezzi di ricambio nuovi anche se il preventivo supera il valore del bene di circa il 30% o devo riparare in economia, con pezzi di ricambio usati, e contenere il costo in modo che non superi detto valore, per non incappare in un rifiuto da parte dell’obbligato al pagamento?

lunedì 9 settembre 2013

NIENTE VIZI ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE: STOP ALL’INCETTA DI DELEGHE



Tra le novità introdotte dalla Riforma del Condominio (Legge 220/2013), vi è quella che prevede il divieto di “accaparrarsi” deleghe oltre un certo limite. La riforma pone fine, infatti, ad un uso (che talvolta diveniva abuso) ormai consolidato secondo cui alcuni condomini, solerti, si facevano conferire da altri proprietari la delega a partecipare all’assemblea condominiale. In alcuni casi (specie se le deleghe risultavano “non dichiarate” ovvero senza indicazione di voto per i punti posti all’ordine del giorno), succedeva quindi che il condomino con molte deleghe esercitasse un potere rilevante, capace di influenzare, da solo, con l’insieme dei millesimi raggranellati, le decisioni più importanti per la vita e la gestione del condominio. Prima della “novella” solo il regolamento poteva contenere una norma che limitasse il numero di deleghe conferibili a ciascun soggetto (fosse esso condomino o estraneo). In assenza di una specifica norma regolamentare non vi era, infatti, limite al conferimento di molte deleghe ad uno stesso soggetto. Cosa cambia?

giovedì 5 settembre 2013

QUEGLI STRANI COMPORTAMENTI SONO GRIDA D’AIUTO. LA SCUOLA HA IL DOVERE DI PROTEGGERE GLI ADOLESCENTI



Recenti fatti di cronaca hanno riportato alla mia memoria una questione spinosa, che per la verità non riguarda solo aspetti giuridici ma anche di altra natura. I fatti cui mi riferisco sono la recente iscrizione nel registro degli indagati del professore di italiano e storia di Saluzzo, Valter Giordano, per “istigazione al suicidio” di una studentessa di quindici anni, sua allieva, nonché il suicidio di un ragazzino quindicenne, avvenuto alla fine dell’anno passato a Roma, e ancora quello dei due tredicenni ragusani che si sono tolti la vita, a distanza di pochi mesi uno dall’altro e che frequentavano lo stesso istituto scolastico. Ebbene al di là della particolarità dei casi in cui è possibile ravvisare addirittura il dolo ovvero la volontarietà dell’atto, (come in quelli di dileggio continuo degli allievi o come nell’ipotesi del professore di Saluzzo, laddove la responsabilità di quest’ultimo risultasse effettivamente acclarata), oltre allo sgomento e alla tristezza che sempre accompagnano tali notizie ci si domanda: in quale misura l’insegnante e la scuola rispondono per tali eventi?