Quando in occasione di un sinistro stradale viene coinvolto
un soggetto che lavora alle dipendenze di un altro, o di un’azienda che fa capo
ad una società, ci si domanda se i danni patrimoniali che subisce il datore di
lavoro a causa dell’incidente possano essere autonomamente risarciti a
prescindere dalle azioni che il danneggiato porta avanti. La questione non è di
poco conto poiché talvolta si tratta di danni economici di una certa rilevanza.
Inps e Inail, che sono gli enti che intervengono nel caso, appunto, di malattia
o infortunio dipendenti anche dal fatto di un terzo (quale è proprio il caso
dell’incidente stradale avvenuto per colpa di un soggetto terzo), provvedono,
infatti, solo in parte a coprire le retribuzioni comunque dovute al lavoratore.
Sul datore di lavoro grava quindi il danno di dover continuare a versare le
contribuzioni di legge e retribuire il dipendente per la parte residua non
corrisposta da tali enti pur non potendo fruire della prestazione di lavoro,
talvolta per periodi molto lunghi come accade nel caso di sinistri cui
conseguono lesioni gravi. Oltre a ciò si consideri che le quote di
assicurazione che il datore versa per garantire i dipendenti presso Inps e Inail
aumentano proprio al verificarsi di tali circostanze. Cosa può fare allora il
datore di lavoro che si trovi ad affrontare situazioni come questa?
lunedì 30 novembre 2015
mercoledì 25 novembre 2015
CONDOMINIO: PIÙ VANTAGGI FISCALI PER GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
In tempi di crisi in molti hanno iniziato a guardare alla
professione di amministratore di condominio come valida possibilità offerta
dall’attuale e complicato mondo del lavoro. Che oggi, a differenza del passato,
si tratti di una vera e propria professione è fuori di ogni dubbio, posto che
richiede sempre una maggiore specializzazione e conoscenze trasversali in
settori come il diritto, la contabilità, l’economia gestionale e, perché no,
anche la psicologia relazionale. Infatti, per svolgere bene questo mestiere risulta necessario, se non fondamentale, saper gestire e risolvere diverse
controversie e problematiche che all’interno di un condominio non sono affatto
così rare. La riforma del condominio, giustamente a mio avviso, riconoscendo
l’importanza e la rilevanza sociale di questa professione, ha stabilito, introducendo
l’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, una serie di
requisiti che qui voglio ricordare…
lunedì 23 novembre 2015
LAVORO: L’USO PERSONALE DI FILE, INTERNET E MAIL AZIENDALI LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO?
L’assegnazione di account aziendali ai dipendenti dell’azienda, per lo svolgimento delle mansioni lavorative, è una modalità oramai collaudata. In genere il datore di lavoro regolamenta l’utilizzo della mail e di internet, diramando circolari interne alle quali il dipendente è tenuto ad attenersi nel rispetto, dei principi generali stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Non è, tuttavia, inusuale che i lavoratori prendano, nel corso del rapporto di lavoro, l’abitudine di usare questi strumenti anche per finalità personali, un po’ per comodità e un pochino, forse, per l’orgoglio di essere identificati con la qualifica professionale loro attribuita. La pratica in questione, d’altra parte, non sempre è gradita al capo il quale può ritenere, a torto o a ragione, che il tempo utilizzato per la scrittura di comunicazioni in uscita o per la lettura di quelle in entrata sia sostanzialmente tempo sottratto all’attività di lavoro mediante l’uso improprio degli strumenti di lavoro. Qualcuno si arrabbia a tal punto da punire il lavoratore con sanzioni pesanti quali per esempio la sospensione della retribuzione per un determinato periodo di tempo. In altri casi si arriva persino al licenziamento richiamando la giusta causa. Ma è legittimo arrivare a tanto? Vediamolo insieme …
venerdì 20 novembre 2015
LEGITTIMA DIFESA NON È UGUALE A “GIUSTIZIA FAI DA TE”
In seguito ai recenti eventi che hanno portato Francesco Sicignano, pensionato di Vaprio d’Adda, al centro della cronaca, si parla sempre più spesso di legittima difesa domiciliare ossia la possibilità di reagire a un’aggressione subita nella propria abitazione senza incorrere nel rischio di una sanzione penale. Molti giornali e programmi televisivi raccolgono il pensiero della collettività in merito a tali fatti e, da ciò, è emerso che la stessa si schiera su due fronti ben distinti. C’è chi, da un lato, ritiene che il proprietario debba essere sempre scusato per le lesioni provocate al ladro. C’è chi, dall’altro, sostiene che solo in casi di eccezionale gravità l’aggredito non debba rispondere delle offese da lui causate, non potendo ammettere in una società civile, alcuna forma di giustizia privata. Da questo netto divario dell’opinione pubblica, possiamo porci una serie di interrogativi per meglio comprendere il tema. Cosa dice la legge? Qual è la posizione che il legislatore ha assunto nel codice penale? E qual è la posizione della giurisprudenza? Cerchiamo di analizzare insieme questi diversi aspetti…
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