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lunedì 16 gennaio 2017

LAVORO: SE LA TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO NON È ADEGUATA


Il freddo straordinario che, dal periodo natalizio, sta sferzando anche regioni d’Italia in cui normalmente gli inverni sono ben più miti e temperati, sta creando non pochi disagi anche in quelle che sono le normali attività quotidiane: nei trasporti, nella circolazione stradale, nelle erogazioni energetiche, finanche nelle scuole. Queste ultime, infatti, a causa di malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento (alcuni provocati proprio dalle proibitive temperature di queste ultime settimane), non hanno ancora ripreso a funzionare pienamente, nonostante siano ormai finite le vacanze natalizie. Aperte e poi richiuse ovvero non riaperte affatto, nelle scuole è come se si fosse ancora in vacanza, per alunni e personale, docente e non. Ma, ove non vi fosse un espresso provvedimento di sospensione delle attività lavorative da parte del datore di lavoro, i lavoratori potrebbero legittimamente astenersi dal lavoro a causa del freddo per il malfunzionamento dell’impianto? E, più in generale, l’assenza di un idoneo ed attivo impianto di riscaldamento può far insorgere una qualche responsabilità in capo al datore?

lunedì 30 novembre 2015

SINISTRI STRADALI: MA IL DATORE DI LAVORO CHI LO RISARCISCE?


Quando in occasione di un sinistro stradale viene coinvolto un soggetto che lavora alle dipendenze di un altro, o di un’azienda che fa capo ad una società, ci si domanda se i danni patrimoniali che subisce il datore di lavoro a causa dell’incidente possano essere autonomamente risarciti a prescindere dalle azioni che il danneggiato porta avanti. La questione non è di poco conto poiché talvolta si tratta di danni economici di una certa rilevanza. Inps e Inail, che sono gli enti che intervengono nel caso, appunto, di malattia o infortunio dipendenti anche dal fatto di un terzo (quale è proprio il caso dell’incidente stradale avvenuto per colpa di un soggetto terzo), provvedono, infatti, solo in parte a coprire le retribuzioni comunque dovute al lavoratore. Sul datore di lavoro grava quindi il danno di dover continuare a versare le contribuzioni di legge e retribuire il dipendente per la parte residua non corrisposta da tali enti pur non potendo fruire della prestazione di lavoro, talvolta per periodi molto lunghi come accade nel caso di sinistri cui conseguono lesioni gravi. Oltre a ciò si consideri che le quote di assicurazione che il datore versa per garantire i dipendenti presso Inps e Inail aumentano proprio al verificarsi di tali circostanze. Cosa può fare allora il datore di lavoro che si trovi ad affrontare situazioni come questa?