Il freddo straordinario
che, dal periodo natalizio, sta sferzando anche regioni d’Italia in cui
normalmente gli inverni sono ben più miti e temperati, sta creando non pochi
disagi anche in quelle che sono le normali attività quotidiane: nei trasporti,
nella circolazione stradale, nelle erogazioni energetiche, finanche nelle
scuole. Queste ultime, infatti, a causa di malfunzionamenti degli impianti di
riscaldamento (alcuni provocati proprio dalle proibitive temperature di queste
ultime settimane), non hanno ancora ripreso a funzionare pienamente, nonostante
siano ormai finite le vacanze natalizie. Aperte e poi richiuse ovvero non
riaperte affatto, nelle scuole è come se si fosse ancora in vacanza, per alunni
e personale, docente e non. Ma, ove non vi fosse un espresso provvedimento di
sospensione delle attività lavorative da parte del datore di lavoro, i
lavoratori potrebbero legittimamente astenersi dal lavoro a causa del freddo
per il malfunzionamento dell’impianto? E, più in generale, l’assenza di un idoneo
ed attivo impianto di riscaldamento può far insorgere una qualche responsabilità
in capo al datore?
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lunedì 16 gennaio 2017
lunedì 30 novembre 2015
SINISTRI STRADALI: MA IL DATORE DI LAVORO CHI LO RISARCISCE?
Quando in occasione di un sinistro stradale viene coinvolto
un soggetto che lavora alle dipendenze di un altro, o di un’azienda che fa capo
ad una società, ci si domanda se i danni patrimoniali che subisce il datore di
lavoro a causa dell’incidente possano essere autonomamente risarciti a
prescindere dalle azioni che il danneggiato porta avanti. La questione non è di
poco conto poiché talvolta si tratta di danni economici di una certa rilevanza.
Inps e Inail, che sono gli enti che intervengono nel caso, appunto, di malattia
o infortunio dipendenti anche dal fatto di un terzo (quale è proprio il caso
dell’incidente stradale avvenuto per colpa di un soggetto terzo), provvedono,
infatti, solo in parte a coprire le retribuzioni comunque dovute al lavoratore.
Sul datore di lavoro grava quindi il danno di dover continuare a versare le
contribuzioni di legge e retribuire il dipendente per la parte residua non
corrisposta da tali enti pur non potendo fruire della prestazione di lavoro,
talvolta per periodi molto lunghi come accade nel caso di sinistri cui
conseguono lesioni gravi. Oltre a ciò si consideri che le quote di
assicurazione che il datore versa per garantire i dipendenti presso Inps e Inail
aumentano proprio al verificarsi di tali circostanze. Cosa può fare allora il
datore di lavoro che si trovi ad affrontare situazioni come questa?
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