Mai come oggi si avverte il bisogno di garanzie e certezze. Garanzie sulla salute, in caso di malattia, sulla casa, sulla perdita di lavoro, sui beni in genere e chi più ne ha ne metta. In altre parole, si avverte il bisogno di essere garantiti rispetto al verificarsi di certi eventi che avrebbero conseguenze dannose, e talvolta devastanti, sulla propria vita e sul proprio patrimonio. Mi riferisco, per esempio, al caso, ahimè assai frequente di questi tempi, di coloro che perdendo il posto di lavoro rischiano di perdere, quale conseguenza più immediata, anche l’abitazione acquistata a fronte di un prestito di denaro. Come pagare la rata di finanziamento se viene a mancare la fonte di reddito data dal lavoro? Sorge, quindi, la necessità di stipulare un contratto assicurativo per soddisfare l’esigenza di garantire se stessi o il proprio patrimonio dal verificarsi di un evento futuro e incerto, tecnicamente chiamato rischio. Nel contratto assicurativo, dunque, il rischio, il cui verificarsi dipende da cause esterne alla volontà di assicuratore e assicurato, si trasforma in una spesa. In altre parole il versamento del premio, ovvero il costo della garanzia, quantificato sulla base di alcuni parametri, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di versare una certa somma di denaro, pattuita al momento della sottoscrizione del contratto, sotto forma di capitale o di rendita, al verificarsi dell’evento garantito. Ma come fa l’assicuratore ad individuare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio cliente affinché, all’occorrenza, risulti efficace?
martedì 12 maggio 2015
sabato 9 maggio 2015
SEPARAZIONE E DIVORZIO: OK AL MANTENIMENTO ANCHE SE DAVANTI AL SINDACO
Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come…
mercoledì 6 maggio 2015
CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI ANCHE SE IL VEICOLO È IN SOSTA!
Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che…
lunedì 4 maggio 2015
#NESSUNOTOCCHIMILANO: CHI RISARCISCE I DANNI DEI NO EXPO?
La data del primo maggio 2015 sarà ricordata, a Milano e nel mondo, per due eventi importanti: da un lato per la tanto attesa inaugurazione di Expo2015, dall’altro per i deprecabili fatti di guerriglia commessi dai Black Bloc che hanno inquinato le ragioni della pacifica protesta dei movimenti contrari alla gigantesca esposizione. Inutile sottolineare che, a prescindere dal pensiero di ognuno, il dissenso manifestato attraverso la partecipazione pacata ad un corteo che sfila per le vie della città, non è altro che una delle tante espressioni del sistema democratico su cui si basa il nostro Paese. Esso è legittimo, rispettabile ed anzi auspicabile in una modello politico che si regge sulla partecipazione del popolo al governo dello Stato e che ha, quindi, il diritto di esprimere il proprio pensiero. A mio avviso, infatti, la rivoluzione e il cambiamento, auspicato da taluni, condivisibile o meno che sia, non può che passare attraverso la manifestazione pacata del proprio dissenso e non per il tramite di sistemi reazionari violenti che generano caos con la falsa illusione che ciò possa condurre all’annientamento totale da cui, poi, far ripartire la rinascita ed il rinnovamento. Ma questo è solo il mio pensiero e non ho, né posso avere, la pretesa che sia condiviso. Mi limito, quindi, ad evidenziare che la distruzione del capitalismo, concetto che meriterebbe ben più di qualche riga di riflessione, nelle forme alle quali abbiamo tristemente assistito, spesso si traduce in gravi danni per coloro che con capitali e ricchezza nulla hanno a che fare. Vediamo come…
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