Sensazionale e clamoroso colpo di scure da parte del Giudice delle Leggi. Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità del tanto criticato art. 45, comma 6, del codice della strada il quale, nella sua infelice dizione, si limitava a disporre la necessità di omologa (ovvero approvazione del modello di un determinato strumento) degli apparecchi destinati a rilevare la velocità degli utenti della strada senza, tuttavia, dire nulla con riguardo all’obbligatorietà di controlli periodici e tarature da effettuare su tutti i singoli apparecchi in uso alle pubbliche amministrazioni. Nel silenzio della norma, dunque, si era creato l’irragionevole orientamento, confermato anche dalla Corte di Cassazione e stroncato talvolta da qualche coraggiosa perla di saggezza, in base al quale non avendo il legislatore previsto nulla in ordine ai controlli periodici degli apparecchi, fissi o mobili, le infrazioni per la velocità rilevate dagli stessi erano da ritenere perfettamente valide, anche se lo strumento era vecchio, non tarato e, quindi, verosimilmente produttivo di rilievi erronei. Sul presupposto di tale orientamento coloro che avessero voluto impugnare la contravvenzione elevata per eccesso di velocità a fronte della rilevazione da parte di uno di questi apparecchi, avrebbero dovuto provare (non si sa come) che lo stesso, per la sua vetustà, non era perfettamente funzionante. Insomma l’ennesimo irragionevole e ingiustificato regalino alla pubblica amministrazione, ora finalmente stroncato dalla pennellata che ha letteralmente cancellato la norma in questione. Ma nella pratica cosa comporta e comporterà questa coraggiosa e tanto attesa decisione?
lunedì 22 giugno 2015
giovedì 18 giugno 2015
SOCIAL NETWORK: FAI ATTENZIONE A QUELLO CHE SCRIVI!
Se il loro nome è social network, un motivo ci sarà! Da quando sono nati hanno ricevuto un’attenzione sempre crescente da parte degli internauti, ritagliandosi di fatto un ruolo di primo piano nel panorama della comunicazione. Nonostante ci sia la possibilità di creare una propria cerchia di amici, la diffusione dei contenuti pubblicati dagli utenti, rimane molto poco “circoscritta” al gruppo cui si appartiene, diffondendosi spesso in maniera virale se il contenuto risulta essere interessante. I social network d’altra parte hanno assunto la funzione di avamposto nella creazione di relazioni e nuove conoscenze, dovendosi tuttavia fare carico una serie di problematiche relative proprio alle relazioni umane. I litigi tra conoscenti, amici, parenti oppure tra perfetti sconosciuti hanno così trovato un nuovo ed enorme palcoscenico su cui esibirsi. Attenzione però: molte persone hanno la pessima idea di credere che tutto sia legittimo per il solo fatto di essere nascosti dietro un monitor riparati da mura domestiche. Troppo spesso non ci si rende conto del fatto che ciò che viene scritto su un social, ha una risonanza molto forte, spesso maggiore, rispetto a una qualsiasi frase magari detta tra amici. Pubblicare un contenuto qualsiasi sulla pagina di un utente, significa in pratica, mostrarla contemporaneamente e in tempo reale a tutti coloro che possono accedere al suo profilo in quanto “amici”. Tutto ciò potrebbe non avere una connotazione particolarmente negativa nel caso di opinioni e giudizi positivi o quantomeno educati su qualcuno o qualcosa, ma il discorso cambia radicalmente quando si tratta di…
martedì 16 giugno 2015
AUTO USATA? SE L’ACQUISTI DA UN RIVENDITORE SEI GARANTITO
In occasione di un recente incontro con un vecchio assistito mi è stata sottoposta una questione che, per la verità, è piuttosto ricorrente: Paolo, artigiano, ha acquistato qualche settimana fa un’auto usata da un rivenditore autorizzato sostenendo un esborso di quasi diecimila euro. Oltre al pagamento del prezzo per il veicolo in sé ha, inoltre, richiesto al medesimo rivenditore la lucidatura della carrozzeria, che presentava alcuni difetti, e l’installazione di accessori, per lui essenziali, pagando per tali interventi l’ulteriore importo di duemila euro. Purtroppo, a distanza di soli due giorni, l’autovettura ha presentato difetti e problemi meccanici al cambio che determinano una prestazione non soddisfacente e decisamente inadeguata, soprattutto in fase di accelerazione su lunghi percorsi. Il signor Paolo ha prontamente denunciato tale difetto al rivenditore il quale, tuttavia, pur essendosi preso l’incarico di verificare il guasto segnalato e provvedere all’eventuale messa a punto del bene, oggetto di compravendita, ha restituito l’auto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta affermando che il veicolo non presenta difetti rilevanti che possano determinare la risoluzione del contratto o la sostituzione del veicolo. Qualche giorno fa, guarda caso, la Corte di Giustizia europea ha pronunciato un’interessante sentenza in cui ha richiamato alcuni importanti criteri sulla vendita di beni di consumo e sulla garanzia che viene prestata in tali occasioni, proprio in relazione ad un caso simile a questo. Credo, dunque, sia utile a tutti ricordarli…
mercoledì 10 giugno 2015
CONDOMINIO: IL VERBALE PUÒ ESSERE CORRETTO DOPO LA CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA?
Grazie ad un quesito posto da una lettrice oggi ho voluto cogliere l’occasione per parlare di un argomento che ai più potrebbe sembrare banale rispetto ad altri temi più scottanti che riguardano il condominio ma che, invece, non lo è affatto poiché comporta questioni, pratiche e giuridiche che, se non risolte adeguatamente, potrebbero avere serie ripercussioni sulla validità e legittimità delle delibere e, di conseguenza, sulla vita stessa condominiale. Ci scrive Annalaura da Pisa chiedendoci appunto se la redazione del verbale debba essere contestuale all’assemblea o se, invece, possa essere differita ad un momento successivo. Ci chiede inoltre se è legittimo che in fase di trascrizione del contenuto il verbale stesso venga corretto o, comunque, modificato dopo la chiusura dell’assemblea. Vediamo insieme cosa bisogna sapere per non sbagliare…
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