mercoledì 8 luglio 2015

ATTENZIONE: GIURIDICAMENTE PARLANDO È IN CERCA DI AUTORI!!!


A distanza di qualche tempo dalle prime pubblicazioni posso dire con un certo orgoglio che l’obiettivo che mi sono riproposta, insieme a tutti i collaboratori dello studio, è stato centrato. Il blog “Giuridicamente parlando” si è così trasformato, poco alla volta, da pagina di esperienze e racconti in campo giuridico a vera e propria fonte di informazione che i lettori definiscono chiara e fruibile, sia per gli addetti ai lavori sia per coloro che invece al diritto si avvicinano per necessità, vale a dire per il bisogno di trovare soluzioni ai problemi di tutti i giorni con un taglio naturalmente giuridico. È per questo motivo che per il futuro vorrei, insieme a tutto lo staff, fornire un’informazione più assidua e possibilmente giornaliera che possa soddisfare le esigenze dei nostri lettori. Per realizzare tale proposito cerchiamo AUTORI innamorati e conoscitori del diritto che vogliano dare il loro contributo gratuito e qualificato per un’informazione tecnica ma allo stesso tempo accessibile grazie a un linguaggio semplice e comprensibile. 

Studiate giurisprudenza? Siete neo-laureati? praticanti? Oppure siete professionisti esperti in materia di Assicurazione, Fisco, Banche, Salute e Sanità, Rischio clinico, Condominio, Immobili e proprietà, Lavoro, Internet, Scuola o Mediazione? Questa è l’occasione giusta per cimentarsi in un’esperienza di scrittura che arricchisce il lettore ma anche chi scrive per il lavoro di ricerca e di assimilazione dei contenuti. 


COSA ASPETTATE ALLORA? Scrivete alla redazione a alla nostra mail giuridicamenteparlando@gmail.com, presentatevi, raccontateci chi siete, cosa fate e soprattutto cosa vi ha spinto a rispondere a questo annuncio. Potrete  diventare membri del team e farvi conoscere nel web!!!

lunedì 6 luglio 2015

PIGNORAMENTO: BLOCCO DEL CONTO CORRENTE IN BANCA OK, MA PENSIONE E STIPENDIO NON SI TOCCANO (O QUASI)


Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 27 giugno, meritano uno sguardo di attenzione anche quelle che riguardano il pignoramento del conto corrente bancario intestato al debitore, sino ad ora possibile senza limiti. L’intenzione del Legislatore sembra essere quella di salvaguardare sia gli interessi dei creditori a vedere soddisfatto il proprio legittimo diritto di riscossione sia quelli dei debitori a non essere privati dei mezzi economici per sopravvivere. A dirla tutta la normativa in questione non fa altro che recepire un’esigenza più volte evidenziata dai giudici e dalle associazioni rappresentative di alcune parti sociali, ovvero pensionati e lavoratori. Sembra, dunque, essere il frutto di una concertazione che contempera esigenze contrapposte per non scontentare nessuno. A mio avviso è necessario, allora, chiarire e porre bene in evidenza in che modo si possa d’ora innanzi procedere al blocco del conto corrente e con quali limiti, laddove lo stesso sia alimentato con denari provenienti da pensione, o altre indennità assimilabili ad essa, e da stipendio. Peraltro, quest’ultima espressione sembra richiamare unicamente i proventi da lavoro dipendente, lasciando intendere che, invece, i redditi da lavoro autonomo non siano sottoposti ad alcun limite, creando una sperequazione di trattamento, contraria ai criteri di ragionevolezza stabiliti dalla nostra Costituzione, che ci si auspica venga corretta al più presto e magari già in occasione della prossima discussione che si terrà in Parlamento finalizzata alla conversione in legge delle norme appena varate in via d’urgenza dal Governo. Ma, in concreto cosa cambia? Vediamolo insieme …

mercoledì 1 luglio 2015

AFFITTO: E SE L’INQUILINO PAGA PIÙ DEL DOVUTO?


Si tratta di un’ipotesi piuttosto rara ma accade. Certo è più facile che l’inquilino si renda moroso e non paghi canoni e spese accessorie, ma talvolta succede, per svariati motivi, che versi un affitto in realtà non corretto. Tale circostanza può verificarsi per errore oppure perché il proprietario pretende somme diverse e superiori a quelle indicate nel contratto, per eludere il fisco, oppure ancora perché, pur richiamando le norme sull’equo canone, di fatto applica un canone calcolato con criteri che non rispettano i parametri previsti dalla normativa. In questi casi il locatore si arricchisce senza un giustificato motivo e l’affittuario può quindi pretendere, entro un determinato termine (piuttosto breve), la restituzione di tutti i canoni e di tutte le spese, anche di quelle sostenute per le riparazioni che competevano al proprietario, pagate in eccedenza perché non dovute. Tecnicamente si parla di ripetizione dell’indebito ed è senza dubbio possibile. Ma il primo scoglio da affrontare per mettere al palo i proprietari furbetti è quello di provare al giudice di avere effettuato il pagamento e questo non è sempre così facile. Una recentissima sentenza della Suprema Corte va però in aiuto a tutti quegli inquilini che si trovano in queste condizioni, vediamo come… 

lunedì 29 giugno 2015

PIGNORAMENTO: STOP AI FURBETTI CON L’ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI!


Tra le novità appena varate dal Governo e diventate operative sabato 27 giugno c’è una norma che, sebbene di efficacia transitoria, dovrebbe aiutare tutti coloro che si trovino alle prese con la ricerca di beni da pignorare di proprietà di debitori furbetti. Non posso allora esimermi, dovendo affrontare la questione sia per interesse personale sia per la tutela dei miei assistiti, dal soffermarmi sulla stessa per alcune riflessioni e per capire come la novità legislativa inciderà, nella pratica, sul nostro sistema giuridico e sugli orientamenti giurisprudenziali attuali. Si tratta, infatti, di un principio che dovrebbe coprire un vuoto regolamentare e soprattutto sciogliere ogni dubbio sull’interpretazione delle norme già esistenti, per la verità poco chiare. Un’esigenza, questa, avvertita a più riprese ed emersa in particolar modo quando i creditori e i loro avvocati, si trovino nella condizione di scovare i beni e le fonti di reddito dei soggetti tenuti al pagamento di somme di denaro, a prescindere dall’ammontare delle stesse, e dal titolo esecutivo, vale a dire dal provvedimento giudiziale o dal documento formato dalle parti in base al quale sorge il diritto all’aggressione, in senso giuridico, del patrimonio altrui. Le problematiche interpretative sono cominciate quando, alla fine dello scorso anno, è stata introdotta la possibilità, senza sostenere costi, di ricerca dei beni da pignorare tramite modalità telematiche. Cos’è successo da allora?