La questione è sempre assai dibattuta e lascia spazio a dubbi e interpretazioni sia tra tutti coloro che hanno la sfortuna di imbattersi in un incidente stradale sia tra gli stessi operatori del diritto. Recentemente, peraltro, diversi lettori mi hanno sottoposto, in modo pressoché identico, lo stesso quesito: “… non sono un tecnico e ho la sensazione che non mi stiano risarcendo nella giusta misura. Ma se mi faccio assistere da un avvocato le spese di assistenza chi le paga?” Oppure ancora: “… avvocato la giurisprudenza più recente è ancora la stessa e quindi l’onorario del legale che interviene nella fase stragiudiziale lo paga la compagnia di assicurazione?” Spesso, infatti, gli assicuratori, in virtù di quanto stabilito nell’art. 9, comma secondo, del decreto attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006) dell’indennizzo diretto (disciplinato dall’art. 150 del codice delle assicurazioni) indicano, erroneamente e in modo sommario, che i danneggiati non possono essere assistiti nella fase stragiudiziale da un legale, salvo che accettino consapevolmente di sostenerne in proprio le spese, non essendo previsto il rimborso di tale attività. Sull’argomento appare, dunque, utile un breve aggiornamento e un po’ di chiarezza …
mercoledì 23 luglio 2014
SINISTRI STRADALI: FACCIAMO CHIAREZZA, CHI PAGA L’ONORARIO DELL’AVVOCATO IN FASE STRAGIUDIZIALE?
Etichette:
ASSICURAZIONE,
CAI,
CASSAZIONE,
CID,
CONTRATTI,
DANNO,
INDENNIZZO DIRETTO,
ONORARIO,
RCA,
RISARCIMENTO,
RISARCIMENTO DIRETTO,
SINISTRI STRADALI,
SPESE LEGALI,
STRAGIUDIZIALE
lunedì 21 luglio 2014
OPERATORI TELEFONICI: ILLEGITTIMI I COSTI DI DISATTIVAZIONE SE…
A qualcuno dei nostri lettori sarà sicuramente capitato che al cambio di gestore telefonico venissero recapitate, alla conclusione del rapporto contrattuale, bollette contenenti addebiti di importi non dovuti o peggio fatturazioni per periodi successivi alla regolare disdetta, o ancora, dei cordialissimi “arrivederci” al consumatore, manifestati con l’addebito di costi di disattivazione decisamente ingiustificati e soprattutto unilateralmente stabiliti dalla compagnia telefonica. La ricorrenza delle richieste di assistenza mi ha, dunque, indotto a soffermarmi sull’analisi di tali problematiche, cercando di evidenziare, in particolare, gli strumenti che, fortunatamente, il legislatore ha previsto a tutela del consumatore finale e di cui, con il moltiplicarsi degli operatori del settore, a mio avviso risulta utile divulgarne l’esistenza affinché chiunque si trovi nella necessità di affrontare tele criticità sappia far valere i propri diritti e le proprie ragioni dinanzi agli organismi preposti.
mercoledì 16 luglio 2014
CENTRALE DEI RISCHI: INTERESSE PUBBLICO O AMMAZZA IMPRESE?
Alla redazione di Giuridicamente parlando giungono sempre più spesso richieste di consulenza e di pareri in merito alle segnalazioni che gli istituti di credito effettuano alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia. L’argomento, in effetti, è piuttosto attuale vista la situazione di grave crisi economica che sta affrontando il Paese. Le aziende si trovano a sopportare situazioni di temporanea difficoltà patrimoniale che le espone appunto alla possibilità, purtroppo molto realistica e statisticamente frequente, di essere segnalate al sistema informativo denominato “Centrale dei Rischi” quali cattive pagatrici divenendo, in concreto, soggetti non appetibili per banche e finanziarie. La conseguenza più immediata è quella della futura impossibilità di accedere a qualunque linea di credito. In sostanza la morte dell’impresa! Un danno patrimoniale e non patrimoniale, riferendomi, con tale ultima accezione, agli effetti morali ed esistenziali che gli imprenditori sopportano, talvolta di entità decisamente ingente che gli studiosi del diritto e la giurisprudenza non stentano a riconoscere. Ma quando possono essere considerate illegittime queste segnalazioni?
lunedì 14 luglio 2014
TEMERARI DAL GIUDICE: OCCHIO AI RISARCIMENTI ESEMPLARI
![]() |
| Il temerario (1975) |
Gli avvocati e le liti si sa vanno a braccetto, ma talvolta occorre fermarsi e riflettere per non assumere mandati dall’esito “certamente” incerto, scusate il gioco di parole ma poi capirete, o addirittura dannosi per se stessi (in termini di responsabilità professionale) e soprattutto per i propri patrocinati “temerari” che ogni tanto tacciono circostanze importanti pensando in tal modo di far bene. Chi è intenzionato, infatti, a instaurare giudizi (o resistere a domande giudiziali), con la consapevolezza di non averne diritto, rischia di incorrere in quella che viene definita “responsabilità processuale aggravata”, derivante appunto dall’aver costretto l’avversario ad affrontare un processo infondato, sostenendone le spese e lo stress del faticoso percorso giudiziario. L’argomento è oggetto di numerosi interventi, sia da parte degli studiosi del diritto sia da parte della giurisprudenza. In particolare una recente pronuncia del Tribunale di Roma ci fornisce lo spunto per un approfondimento della materia …
Iscriviti a:
Post (Atom)



