In virtù di alcuni commenti, apparsi sui social, al post pubblicato in data 8 febbraio 2014 dal titolo “SE FAI I SOLDI MI AUMENTI L’ASSEGNO”, ritengo opportuno approfondire l’argomento con l’auspicio, in questo modo, di far comprendere che l’informazione giuridica corretta è un presupposto fondamentale per la richiesta di tutela e ciò a prescindere dalle parti rappresentate e soprattutto da ciò che potrebbe essere avvertito, da taluni, come “business”. Fatta questa doverosa e opportuna premessa, credo sia necessario innanzitutto chiarire il motivo per cui, in materia di diritto di famiglia, è possibile tornare su questioni già affrontate e decise dai giudici senza che, con questo, si possa parlare di “sentenze illegali” o peggio di “aumento retroattivo dell’assegno di mantenimento”. L’aumento o la diminuzione dell’assegno in favore dell’altro coniuge, così come del contributo al mantenimento per i figli, disposti da un altro giudice, in un secondo momento, rispetto a quello della separazione o del divorzio, non sono mai retroattivi né le decisioni in tal senso possono essere considerate illegali poiché poggiano su principi normativi specifici e relativi al diritto di famiglia per rispondere alle esigenze che, naturalmente, in tale ambito, sono passibili di cambiamento (si pensi per esempio a un figlio e a come mutino nel tempo le esigenze dello stesso in relazione alle diverse fasi evolutive). Il magistrato cui vengono sottoposti i c.d. fatti nuovi, infatti, dispone per il futuro in relazione alle sopravvenute circostanze attuali evidenziate nel processo. Tale affermazione trova riscontro nella legge…
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giovedì 13 febbraio 2014
sabato 8 febbraio 2014
SE FAI I SOLDI MI AUMENTI L'ASSEGNO
Se il marito eredita, l’assegno di mantenimento per moglie e figli aumenta, è quanto ha stabilito recentemente la Cassazione in ossequio ai principi contenuti nell’art. 156 del codice civile e a quelli di solidarietà coniugale richiamati dall’art. 143 del medesimo codice. La decisione appare, dunque, assolutamente allineata con il sistema di diritto il quale sostanzialmente ammette, nel caso di separazione e divorzio, che sia concessa una somma a titolo di mantenimento, anche all’altro coniuge, e non solo ai figli, qualora sussistano determinati presupposti. In molte circostanze, infatti, è capitato a noi avvocati che la nostra cliente (in genere si discute del mantenimento della moglie, piuttosto che del marito, ma non manca anche qualche caso inverso) lamenti che il coniuge da cui intende separarsi pur dichiarando al fisco piccole somme, goda in realtà di redditi decisamente più cospicui in virtù di lasciti ereditari o di vincite milionarie al superenalotto o ancora, come più frequentemente accade, di ricavi non denunciati all’erario. I giudici della Suprema Corte, sia nella citata sentenza sia in altre occasioni, hanno confermato tale orientamento realizzando gli interessi di tutti quei soggetti che hanno goduto, durante il matrimonio, di un determinato tenore di vita e che, giustamente, ne reclamino, nel momento della crisi, la conservazione. Vediamo, insieme, in che termini…
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