Giusto per non
appesantirci subito con l’analisi di tematiche impegnative, tra le altre notizie
giuridiche un po’ curiose di questi ultimi tempi c’è anche questa: chi lancia i
gavettoni può commettere il reato di lesioni personali. E ancora, i gavettoni
offendono la dignità della persona e quindi lasciare un individuo bagnato
fradicio di fronte a tanta gente può ledere l’onore e il prestigio di
quest’ultimo. Tale principio è stato affermato dai giudici di legittimità che,
nell’esaminare una sentenza di merito, non hanno perso occasione per affrontare
la questione. L’episodio in sé non va sottovalutato ed è per questo che ho
deciso di spendere qualche riflessione su tale evento che, immagino, almeno una
volta nella vita ci ha visti coinvolti come vittime, divertite o meno, o come
autori del fattaccio. Chi di noi, infatti, non ha mai assistito al gavettone da
manuale in spiaggia sotto al solleone o davanti all’ingresso delle scuole in
occasione dell’ultimo giorno di scuola? Credo nessuno. Tuttavia, ci sono
aspetti e conseguenze che in quei frangenti vengono trascurati e sottovalutati
ma che possono dar luogo a danni, talvolta anche ingenti, che comportano
l’obbligo di risarcimento o addirittura la violazione di norme penali, con condanne
che incidono, poco o tanto, sulle nostre vite. Vediamo, allora, quali possono
essere queste conseguenze spesso sottostimate…
OFFESA E DISPREZZO I giudici della Suprema
Corte, nell’affrontare l’analisi di una sentenza e la correttezza di
quest’ultima in relazione ai principi dettati dal nostro ordinamento giuridico,
pur evidenziando che il caso esaminato non rappresentava un’ipotesi rientrante
nel reato di ingiuria, hanno colto l’occasione per precisare quale fosse il
criterio per affermare che la condotta dell’autore del gavettone possa essere ingiuriosa
nei riguardi della povera vittima. In sintesi, gli ermellini hanno evidenziato
che annaffiare il vicino di casa, oltre la staccionata, può essere un gesto
poco elegante ma non integra di per sé il reato. Perché ciò si
verifichi occorre che tale comportamento si inserisca in un contesto
particolare. La condotta diventa quindi reato quando il gesto, ovvero l’atto
materiale, porta con sé una carica
offensiva oppure quando dalle
circostanze particolari dovute ai rapporti tra le parti e, dunque, dal contesto
in cui si è inserito, emerge un vero e
proprio disprezzo dell’autore nei confronti della vittima. In estrema
sintesi ciò che conta non è tanto il gesto in sé quanto piuttosto come tale
gesto viene compiuto (Cassazione penale,
Sentenza dell’8 gennaio 2015, n. 460). Può essere allora ingiurioso, per
esempio, il gavettone lanciato in un contesto di vacanza al di fuori di un clima
goliardico, al vicino di ombrellone con il quale nei giorni precedenti ci sono
stati alterchi per i motivi più diversi.
IL GAVETTONE PUÒ PROVOCARE LESIONI Più di recente gli ermellini hanno avuto modo
di tornare sulla questione gavettoni confermando la condanna per lesioni personali
colpose a quattro ragazzi che nel lanciarsi bombe d’acqua hanno colpito un
passante ferendolo in un occhio e provocandogli quindi lesioni. Nel caso
affrontato, non essendo individuato in concreto l’autore del crimine, i giudici
hanno esteso la condanna nei riguardi di
tutti i goliardici giovanotti a prescindere, dunque, da chi aveva effettuato
il lancio fatale che ha colpito l’occhio della vittima. Per i giudici della
Suprema Corte, infatti, è ravvisabile una sorta di cooperazione colposa
delineata dall’art. 113 del codice penale in quanto tutti i ragazzotti erano
consapevoli della sconsiderata condotta che gli altri compivano alla loro
presenza lanciando gavettoni in un luogo frequentato da molte persone (Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza del
26 novembre 2015, n. 46992; Cassazione
penale, Sezione IV, Sentenza del 18 ottobre 2013, n. 43083). I giovani non
hanno peraltro ottenuto ragione neppure invocando la circostanza che il fatto,
per aver cagionato lesioni lievi, era da considerarsi, a loro avviso,
particolarmente tenue. I giudici, infatti, hanno ritenuto che il danno
provocato all’organo della vista della persona offesa non potesse essere
considerato tenue.
E ANCHE DANNEGGIAMENTI
ALLE COSE
In un altro caso affrontato dalla Suprema Corte, i giudici hanno confermato la
condanna di un gruppo di ragazzi che, questa volta, anziché lanciare sassi si
erano divertiti a buttare bombe d’acqua. Una di queste aveva provocato la
rottura del parabrezza di un’auto che era sopraggiunta nel bel mezzo della
battaglia. Ebbene, secondo gli ermellini il lancio dei gavettoni costituisce
comunque reato e si rischia pertanto una condanna e una pena pecuniaria per
danneggiamento, in quanto il dolo sussiste anche se nell’intenzione di chi
lancia palloncini d’acqua non c’è la volontà di causare danni e quindi anche
quando si verifica un evento diverso da quello voluto essendo tuttavia
probabile o possibile che tale circostanza si verifichi e ciò nonostante
l’agente agisca ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi (Cassazione penale, Sezione II, Sentenza del
19 dicembre 2009, n. 12401).
IN SINTESI Che siano palloncini,
bombe d’acqua, secchiate o semplici annaffiate ricordate che, pur
essendo una condotta goliardica, qualora effettuata in luoghi ove è probabile
colpire altre persone (lesioni personali) o danneggiare cose (reato di
danneggiamento), potrebbe costarvi caro. Potreste, infatti, ritrovarvi nella
veste di imputato davanti al giudice penale o semplicemente citati davanti a
quello civile per il risarcimento dei danni che avete provocato. Qualora poi
aveste annaffiato il vostro più acerrimo nemico, pensando in questo modo che il
fatto non abbia rilevanza giuridica, sbagliereste di grosso poiché, se il contesto
è quello del disprezzo e il fatto avviene alla presenza di altre persone,
creando disagio nella vittima, ebbene avreste posto in essere una condotta
considerata ingiuriosa benché non verbale.
Avvocato
Patrizia Comite – Studio Comite