martedì 31 marzo 2015

SEPARAZIONE: SE L’EX CONIUGE MUORE, IL SUPERSTITE EREDITA?


La materia delle successioni ereditarie è piuttosto complessa e, quindi, non è mai semplice né da affrontare né, tanto meno, da spiegare. Le regole contenute nel codice civile sono, infatti, molteplici e tutte di difficile comprensione. Un aspetto che spesso resta nell’ombra, ma che attualmente riveste notevole importanza considerato l’aumento esponenziale registrato negli ultimi anni di separazioni e divorzi, è ravvisabile nell’ipotesi in cui si apra la successione ereditaria, in ragione della morte di uno dei coniugi, nell’intervallo di tempo che intercorre proprio tra la sentenza di separazione e quella di divorzio. Può sembrare un aspetto da poco, ma le conseguenze giuridiche di tale situazione sono tutt’altro che banali, soprattutto se il coniuge defunto aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, magari con l’intenzione di contrarre matrimonio non appena fosse stato possibile. Vorrei, quindi, dedicare qualche riflessione su questo particolare aspetto delle successioni ereditarie... 

venerdì 27 marzo 2015

GIÙ LE MANI DAL CELLULARE, LA PROVA DEL TRADIMENTO NON È “FAI DA TE”


Sottrarre in modo violento il telefonino a mogli mariti o fidanzati per acquisire la prova del loro tradimento, attraverso gli sms inviati all’amante, costituisce condotta contraria alla legge che i giudici possono configurare come rapina. Questo è quanto hanno deciso qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte penale che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti di condanna, assunti dai giudici del merito, nei confronti di un giovane barlettano il quale si era introdotto nell’appartamento della fidanzata e, strattonandola, le aveva sottratto il cellulare. Il giovane si era giustificato evidenziando alle autorità che il suo gesto non era finalizzato all’appropriazione del telefonino tout court ma solo a trattenerlo il tempo necessario a mostrare all’ex suocero il contenuto degli sms amorosi rivolti al nuovo partner. Insomma un giovane uomo tradito che mirava semplicemente a far sapere al padre della ex che la figliola non era esattamente una santarellina. Eppure, i giudici hanno ritenuto che tale condotta fosse illegittima e violasse addirittura alcuni principi di rango costituzionale. Vediamo perché … 

lunedì 23 marzo 2015

GENITORI SI DIVENTA: ANCHE I PADRI SONO CAPACI DI PRENDERSI CURA DEI LORO CUCCIOLI!


Dedico questo post a un caro amico che sta vivendo il dramma di una relazione finita, che si batte ogni giorno per il riconoscimento del proprio diritto ad essere padre secondo ciò che il cuore gli detta e i criteri che la legge stabilisce e che, fortunatamente, vengono riaffermati e, anzi, ampliati, nell’interesse della prole, da alcuni giudici, bravi e coscienziosi. A quanti padri viene negato, dispoticamente e ingiustamente, il diritto di amare i propri figli e prendersi cura di loro per il solo fatto che gli stessi sono piccini? Quanti papà, capaci e amorevoli, vengono giudicati dalle loro ex compagne o mogli, unilateralmente e senza possibilità di appello, incapaci di accudire un figlio o una figlia in tenera età? Pappe pannolini, orari e igiene del bambino, insomma, non sarebbero prerogative maschili e, quindi, va da sé che i padri non siano in grado di svolgere tali funzioni. Giudizio, pregiudizio o semplicemente rancore non elaborato? Le ragioni di tali condotte sono molteplici e non compete a me indagarle o cercare di giustificarle. Ciò che assume rilievo, su un piano strettamente giuridico, è la genitorialità negata in danno di coloro che non hanno colpe e che non debbono subire i riflessi delle dinamiche emotive della coppia fallita. Il giudizio aprioristico di incapacità a svolgere il ruolo di padre, emesso in modo lapidario e granitico, da una donna ferita non può che essere inquinato dalla rabbia e raramente verrà suffragato dalle effettive modalità di cura poste in essere da un padre. Essere stati cattivi compagni o mariti non relega necessariamente e assiomaticamente gli uomini al ruolo marginale di “papà bancomat” o “papà delle feste”. Anzi… 

venerdì 20 marzo 2015

QUANDO L’INQUILINO SE NE VA E CI LASCIA SGRADEVOLI SORPRESE


Affittare un immobile molto spesso è un terno al lotto e, quindi, perché le cose vadano come ci si aspetta ci vuole una buona dose di fortuna. Di questi tempi, poi, trovare persone serie ed affidabili, puntuali nei pagamenti, che si comportino bene rispettando le buone regole della civile convivenza e abbiano cura della “nostra” casa sta diventando veramente una chimera. Anche quando il contratto scade, poi, i problemi non sono finiti. Non è affatto raro infatti constatare, quando l’inquilino se ne va restituendoci l’immobile che gli avevamo affittato, che, nostro malgrado, l’appartamento (o l’ufficio) presenta evidenti danni che sono incompatibili con il normale stato d’usura determinato dal semplice decorso del tempo oppure presenta sgradite trasformazioni e/o innovazioni cioè modifiche sostanziali dello stato di fatto dei locali che di certo non avevamo autorizzato. In entrambi i casi queste “sorprese” ci renderanno molto più difficile locare nuovamente l’immobile in breve tempo e ci obbligheranno a metter mano al portafoglio per renderlo nuovamente “presentabile”. In questi casi come possiamo tutelarci?