martedì 31 marzo 2015

SEPARAZIONE: SE L’EX CONIUGE MUORE, IL SUPERSTITE EREDITA?


La materia delle successioni ereditarie è piuttosto complessa e, quindi, non è mai semplice né da affrontare né, tanto meno, da spiegare. Le regole contenute nel codice civile sono, infatti, molteplici e tutte di difficile comprensione. Un aspetto che spesso resta nell’ombra, ma che attualmente riveste notevole importanza considerato l’aumento esponenziale registrato negli ultimi anni di separazioni e divorzi, è ravvisabile nell’ipotesi in cui si apra la successione ereditaria, in ragione della morte di uno dei coniugi, nell’intervallo di tempo che intercorre proprio tra la sentenza di separazione e quella di divorzio. Può sembrare un aspetto da poco, ma le conseguenze giuridiche di tale situazione sono tutt’altro che banali, soprattutto se il coniuge defunto aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, magari con l’intenzione di contrarre matrimonio non appena fosse stato possibile. Vorrei, quindi, dedicare qualche riflessione su questo particolare aspetto delle successioni ereditarie... 

SUCCESSIONE EREDITARIA: CHI È EREDE? L’ordinamento giuridico italiano prevede sostanzialmente due tipi di successione, ossia quella testamentaria, che si avrà laddove il defunto abbia deciso le sorti del proprio patrimonio mediante testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, nonché quella legittima, caratterizzata dal fatto che, in assenza di testamento, si farà riferimento alle norme contenute nel codice civile, in particolare agli articoli 456 e seguenti. L’art. 536, in particolare, riserva espressamente una quota di patrimonio ereditario a determinate persone, dette legittimari, anche in caso di presenza del testamento, in ragione del particolare legame che intercorreva tra il defunto e tali soggetti, che sono in particolare il coniuge, i figli e gli ascendenti. Per mera completezza, mi corre l’obbligo evidenziare non solo che a favore dei discendenti dei figli del defunto (in altre parole, i nipoti di quest’ultimo), che vengono alla successione in luogo di questi in quanto deceduti a loro volta, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli, ma anche e soprattutto che grazie al Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, sono state eliminate tutte le residuali differenze tra figli legittimi (ossia nati all’interno del matrimonio) e figli naturali, i quali ad oggi hanno i medesimi diritti successori.

CONIUGE SEPARATO: EREDITA SOLO SE NON VI È ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE Chiarito a grandi linee chi può essere erede, ossia quel soggetto che succede al defunto nella titolarità dei suoi beni, ovvero dei diritti e doveri ad essi connessi, per testamento o per successione legittima, è ora il caso di tornare ad occuparmi della questione sulla quale ho deciso di soffermarmi con maggiore attenzione, ossia la posizione del coniuge separato superstite. A tal proposito, la legge stabilisce che il coniuge separato abbia gli stessi identici diritti successori del coniuge non separato, salvo per il caso in cui la separazione stessa gli sia stata addebitata (l’addebito della separazione è, infatti, una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del marito o della moglie). Tale equiparazione in relazione ai diritti successori, ovviamente, vale solo ed esclusivamente laddove la morte di uno dei coniugi avvenga prima del momento in cui la sentenza di divorzio passi in giudicato, ossia divenga definitiva. 

ART. 548: RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO Il codice civile così dispone:

1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

2) Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. 

L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

SUCCESSIONE LEGITTIMA VS. SEPARAZIONE TESTAMENTARIA Se, dunque, la morte del coniuge separato avviene prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l’altro coniuge (è il caso di ripeterlo, solo in caso che la separazione non gli sia stata addebitata), eredita, in assenza di testamento e di figli, la metà del patrimonio del coniuge defunto. In presenza di un solo figlio, invece, erediterà un terzo del patrimonio medesimo e, in caso di più figli, solo un quarto dello stesso. Nel caso di successione testamentaria, quindi nell’ipotesi in cui il coniuge defunto abbia fatto testamento, al coniuge superstite spetteranno comunque le quote di eredità in quanto legittime, mentre le restanti, dette disponibili, potranno liberamente essere destinate a chiunque voglia il defunto, purché indicato in testamento. 

IN CONCLUSIONE… è evidente l’intento del legislatore di tutelare comunque il nucleo familiare, anche in caso di disgregazione della famiglia stessa in seguito alla separazione che, è bene ricordarlo, non elimina i doveri del matrimonio ma li sospende temporaneamente fino al divorzio (o alla riconciliazione, difficile ma non impossibile). Va da sé che laddove diventasse finalmente legge il divorzio breve, ottenibile su richiesta di uno dei coniugi separati, trascorsi appena sei mesi dal provvedimento di separazione, tali tutele non avranno più ragion d’essere, ma ne nasceranno di nuove, soprattutto in relazione alla posizione del coniuge più debole. Sarà interessante, dunque, vedere come il legislatore e i giudici affronteranno queste tematiche, dal momento che sarà più che verosimile aspettarsi un’impennata di richieste di divorzio. 

Dottoressa Roberta Bonazzoli - Studio Comite