A distanza di quasi un anno, torniamo a fare il punto della situazione sull’introduzione di pene più severe con riguardo alle ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali provocate in occasione della circolazione stradale di veicoli. La questione è decisamente complessa tant’è che dalla presentazione, avvenuta a giugno 2013, alla formulazione di un testo unificato, risalente a giugno del corrente anno, solo qualche giorno fa si è giunti, dopo molti emendamenti, alla stesura di un provvedimento condiviso anche dal Senato. Ora si attende, dunque, l’ultima conferma della Camera e poi la pubblicazione. Insomma un Disegno di Legge con un iter travagliato e discusso, giunto alle ultime battute grazie, anche, alle pressioni dei familiari delle vittime della strada, anzi, meglio, dei delinquenti della strada. Le polemiche sono tante, così come i paradossi, e ciò nonostante il Legislatore ha deciso di portare avanti il progetto. Mi pare, allora, doveroso un piccolo focus anticipatorio sui contenuti di tale Disegno. Vediamoli insieme…
RICORDIAMO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE Per ora l’ipotesi di omicidio provocato dalla violazione di una norma del Codice della Strada è disciplinata dall’art. 589 del codice penale che regolamenta il più generale omicidio colposo. La norma prevede che chiunque cagioni la morte di una persona a causa della violazione di una regola imposta dal codice della strada, debba essere punito con la reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui il conducente sia anche sotto effetto di sostanze psicotirope e stupefacenti la pena varia dai tre ai sette anni, mentre se nell’omicidio vengono coinvolte più vittime la pena complessiva può essere elevata sino a tre volte, ma non potrà mai superare i 15 anni complessivi di reclusione.
IL NUOVO TESTO PREVEDE Il testo approvato qualche giorno fa dal Senato prevede, invece, una pena detentiva che va dai 5 ai 12 anni di reclusione per chiunque causi la morte di qualcuno per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Il carcere è previsto anche nei casi in cui l’autore dell’omicidio pur dimostrando di essere sobrio e lucido, mantenga una velocità di guida superiore al doppio del consentito; in tale ipotesi la pena prevista andrà dai 4 agli 8 anni complessivi. Qualora le vittime fossero più d’una, vale a dire nel caso di omicidio plurimo, la pena complessiva può essere aumentata fino a 3 volte ma non oltre i diciotto anni. Nel caso di lesioni permanenti provocate da un guidatore in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti la pena prevista si estende da 6 mesi a 2 anni di carcere, periodo destinato ad aumentare da un terzo alla metà in presenza di lesioni gravissime. Per ora è stata accantonata l’idea dell’ergastolo della patente che verrà preso in considerazione separatamente e valutato in un tempo successivo da un’apposita commissione.
PENE GIUSTAMENTE PESANTI, IN ALCUNI CASI… Il primo rilievo è quello che le pene previste dal nuovo Disegno di Legge siano effettivamente importanti, prevedendo una forbice che va da 5 a 18 anni, e impediscano, in concreto, la possibilità di evitare il carcere poiché non vi è il rischio di rientrare nel limite dei due anni entro cui scatta la sospensione condizionale della pena, beneficio che ha dato la possibilità di evitarlo alla maggior parte dei responsabili di incidenti mortali. Anche nell’ipotesi di concorso della vittima, peraltro, non si andrà sotto la soglia dei due anni, ma si arriverà, al più, a due anni e mezzo.
…E PIÙ LEGGERE PER LE VIOLAZIONI LIEVI Nei casi in cui le violazioni al codice della strada siano lievi esiste invece il rischio di stare al di sotto della soglia minima poiché le sanzioni sono quelle previste per il vecchio omicidio colposo sebbene aggravato dalla circostanza di essere stato provocato da un sinistro stradale e, infatti, vanno da 2 a 7 anni.
RESTANO COMUNQUE I PARADOSSI… Va detto che, seppur condivisibili concettualmente, le nuove norme presentano, tuttavia, delle contraddizioni. La prima che mi viene in mente è quella per la quale tra le infrazioni ritenute gravi ve ne siano anche alcune che in linea di massima non lo sono. Talvolta, infatti, l’introduzione di determinati limiti di velocità da parte degli Enti locali risente della volontà di questi ultimi di manlevarsi da responsabilità per l’omessa manutenzione della strada oppure per i vizi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione. Si pensi, per esempio, al caso emblematico di chi, per superare un veicolo lentissimo, superi la doppia linea continua senza, per ciò, creare pericoli gravi. Altre volte invece, le pene sono troppo leggere come nell’ipotesi di lesioni personali stradali. Vero è, d’altro canto, che il giudice penale, valutato il caso che gli viene sottoposto, può decidere discrezionalmente nell’ambito della forbice ampia prevista dalla norma. L’esercizio di tale potere andrebbe però accompagnato da accertamenti approfonditi attraverso perizie e consulenze, in realtà poco utilizzate per i costi che comportano. Anche per questo motivo, dunque, le richieste di ulteriore inasprimento delle pene avanzate dalle associazioni dovrebbero essere disattese.
…E I CASI PARTICOLARI Nel progetto ormai in dirittura di arrivo l’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Se poi il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento della pena da un terzo a due terzi e la pena non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. Va sottolineato che in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
PRESCRIZIONE LUNGA E PERIZIE FORZATE Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta pesante e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il Pubblico Ministero, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice, inoltre, può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il DNA. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pubblico Ministero.
CONCLUDENDO Visto il tempo trascorso sarebbe auspicabile che l’iter venisse concluso in tempi brevissimi al fine di dare segno che i nostri rappresentanti sono in grado di farsi carico dei bisogni legittimi e delle esigenze, anche morali, dei familiari delle vittime di incidenti e delle vittime stesse. Certo è che sino a quando l’argomento sarà oggetto di strumentalizzazioni, anche politiche, sarà difficile che i tempi si accorcino davvero. Staremo a vedere…
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite