lunedì 14 ottobre 2013

SE LA MACCHINA PARCHEGGIATA SUBISCE UN SINISTRO PROVOCATO DA UN VEICOLO RUBATO, CHI RISARCISCE?



Ancora una volta la domanda di una lettrice mi fornisce lo spunto per fare chiarezza su una questione che ingenera dubbi e, soprattutto, crea incertezza anche tra i tecnici in ordine alle modalità di gestione delle richieste risarcitorie. Il caso è quello di una signora che, dopo aver parcheggiato in strada la propria autovettura, viene svegliata nel cuore della notte dagli agenti di polizia municipale i quali, previ accertamenti sulla titolarità del veicolo, si preoccupano di comunicare alla stessa che la vettura lasciata regolarmente in sosta qualche ora prima era stata gravemente danneggiata, unitamente ad altri mezzi ugualmente parcheggiati, da un veicolo che, sopraggiungendo ad elevatissima velocità, aveva provocato un incidente stradale. Gli agenti informavano, inoltre, la signora che il conducente di quest’ultima auto, successivamente al sinistro, si era dato alla fuga senza lasciare tracce. E se il veicolo risultasse rubato? Chi pagherà i danni?


Cessato lo sconforto la signora, credendo di dover fare ricorso alla propria assicurazione sulla base della nota procedura di indennizzo diretto, si rivolge al suo consulente assicurativo il quale, tuttavia, esclude l’intervento della propria mandante e consiglia alla signora di rivolgersi ad un legale. La signora, dunque, mi domanda: è corretto il comportamento dell’agente assicurativo e, se così fosse, qual è il soggetto obbligato a risarcire? Innanzitutto occorre evidenziare che l’agente assicurativo ha ben detto. La compagnia di assicurazioni della signora non interviene in alcun modo. L’intermediario ha, inoltre, consigliato correttamente l’intervento del legale, sia perché la questione va necessariamente trattata da un esperto della materia assicurativa sia per il fatto che, in ogni caso, il danneggiato non sopporta oneri per l’intervento e l’assistenza tecnica. Ebbene la soluzione deve essere necessariamente confezionata in relazione al fatto concreto che può presentare numerose variabili. Solo l’esame circostanziato di questi “elementi particolari” ci aiuta a dare risposte corrette. 

RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE Innanzitutto occorrerà esaminare il rapporto di incidente stradale che gli agenti di polizia municipale redigono successivamente ad ogni loro intervento e in cui sono riportate eventuali dichiarazioni di testimoni oculari e tutti gli accertamenti relativi al veicolo investitore. In particolare, dallo stesso rapporto si può evincere se il veicolo il cui conducente si è dato alla fuga era stato oggetto di furto e se a seguito di questo era stata o meno presentata denuncia. Procediamo con ordine. 

La prima circostanza che il legale intervenuto dovrà cercare di accertare è se il veicolo danneggiante circolava:

a) senza il consenso del proprietario (circolazione invito domino)

oppure 

b) contro la volontà dello stesso (circolazione prohibente domino).

NORME DI RIFERIMENTO La questione non è di poco conto poiché già questa, di per sé, segna il passo all’applicazione di determinate norme piuttosto che di altre. Mi spiego meglio: il figlio che sottrae le chiavi dell’auto, incautamente riposte in un luogo facilmente accessibile, al genitore senza il consenso di quest’ultimo (circolazione invito domino) non esonera il genitore, che risponderà solidalmente al figlio, e la compagnia di assicurazione che garantisce il veicolo di proprietà di quest’ultimo, ovvero del veicolo responsabile civilmente, a pagare i danni. La norma di riferimento in questo caso è l’art. 2054, comma terzo, del codice civile da leggersi in correlazione con l’art. 122, comma terzo, del codice delle assicurazioni. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ Entrambe le norme evidenziano che la responsabilità del proprietario del veicolo e della sua compagnia di assicurazione è esclusa nel solo caso di circolazione avvenuta contro la volontà dello stesso (circolazione prohibente domino) e anche in tale caso l’assicurazione di quest’ultimo cesserà di garantire il veicolo solo dopo ventiquattro ore dalla denuncia fatta alle autorità. Sempre per chiarire, ciò significa che se il veicolo non è stato utilizzato dal figlio furbetto ma rubato da ignoti contro la volontà del proprietario che, appena verificata la circostanza, ne ha regolarmente denunciato il furto, il titolare non risponderà in solido al conducente (ladro) delle conseguenze dannose dell’incidente successivamente provocato da costui, e la compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo danneggiante risponderà solo se il sinistro si è verificato entro un giorno dalla denuncia di furto. 

FONDO DI GARANZIA Qualora, infine, verificata la circolazione contro la volontà del proprietario (furto), il sinistro si sia verificato dopo le ventiquattro ore dalla denuncia pagherà i danni il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e per esso la Compagnia di assicurazione designata, alla gestione di tale Fondo, per ogni regione (es. per la regione Lombardia la compagnia di assicurazioni designata alla gestione del Fondo è Generali Ass.ni s.p.a.). La norma regolatrice è l’art. 283, comma primo, lettera d), del codice delle assicurazioni che espressamente prevede tale ipotesi.

DANNI RISARCIBILI Occorre evidenziare, per completezza, quali sono i danni risarcibili dalla compagnia di assicurazioni che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. A tale proposito l’art. 283, comma secondo, stabilisce che il risarcimento è dovuto sia per i danni alle cose, sia per i danni alla persona ma solo:

(a) ai terzi non trasportati (pensiamo al caso della lettrice)
(b) ai trasportati contro la propria volontà
(c) ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale.

La norma lascia, quindi, scoperta l’ipotesi del trasportato che fosse a conoscenza della circolazione illegale. Condivisibile o no, la scelta del legislatore italiano contrasta con il diritto comunitario il quale stabilisce con Direttiva n. 90/232 del 14 maggio 1990, art. 1, comma primo, (Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) che l’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile Auto deve coprire la responsabilità per i danni alla persona “di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo”.

SCHEMA DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE IN CUI IL CONDUCENTE DEL VEICOLO DANNEGGIANTE ABBIA POSTO IN ESSERE:

1) Circolazione invito domino (senza il consenso del proprietario), senza che sia stata depositata alcuna denuncia di furto: in questo caso delle conseguenze del sinistro risponde il proprietario del veicolo danneggiante insieme (fatta eccezione per la responsabilità penale che è sempre personale) al conducente, nonché l’assicurazione che garantisce tale vaicolo.

2) Circolazione prohibente domino (contro la volontà del proprietario), in cui il proprietario del veicolo danneggiante abbia effettuato denuncia di furto, occorre distinguere due casi:

Sinistro verificatosi entro le ventiquattro ore dalla denuncia: risponde dei danni la compagnia di assicurazione che garantisce tale autovettura. 

Sinistro verificatosi successivamente alle ventiquattro ore dalla denuncia: risponde dei danni (quelli elencati dal comma secondo dell’art. 283 del codice delle assicurazioni e sopra elencati) il fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero la compagnia di assicurazione designata per ogni regione alla gestione del fondo.