giovedì 17 ottobre 2013

IL PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE HA SEMPRE TORTO?


"Abbey Road" The Beatles (1969)

Di recente mi sono occupata del caso di un giovane studente universitario che aveva riportato, in qualità di pedone, importanti lesioni a seguito di un investimento da parte del conducente di un’autovettura. Appare opportuno evidenziare le circostanze del sinistro: il ragazzo attraversava al buio, su strada scarsamente illuminata, con pioggia in corso, indossava abiti scuri e, pur non avendo passaggi pedonali nelle vicinanze, aveva a disposizione un sottopasso a meno di trenta metri dal luogo dell’investimento. Come se ciò non bastasse aveva impegnato la carreggiata sbucando tra una macchina e l’altra in sosta e correndo per non perdere il bus che stava sopraggiungendo dal lato opposto. Il ragazzo si era rivolto a me per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che seguirono a tale evento. A prima vista sarebbe sembrato un caso di difficile tutela. Chiunque direbbe, infatti, considerate le circostanze, che il giovane ha posto in essere una condotta pericolosa e imprudente violando per di più un’importante norma del codice della strada. Non è proprio così, vediamo perché...


COSA STABILISCE LA LEGGE All’art. 190 del codice della strada, la legge stabilisce qual è la condotta corretta che deve mantenere il pedone che intende attraversare la strada. La norma, al suo secondo comma, impone che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Al comma quinto precisa che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. E’ evidente che il giovane universitario ha violato la norma sia quanto alla statuizione contenuta nel comma secondo sia con riguardo a ciò che è stabilito al comma quinto. Tuttavia, la mera violazione di una norma del codice stradale non è di per sé fonte di esclusiva responsabilità civile (in pratica non è tutta colpa del pedone), ove tale violazione non si ponga quale elemento causale (esclusivo) rispetto all’evento dannoso (in tal senso fra tutte si veda Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 19 novembre 2009, n. 24432). L’art. 191 del codice della strada, tuttavia, in relazione, questa volta, al comportamento che deve mantenere il conducente riguardo ai pedoni stabilisce, al suo secondo comma, che “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Parrebbe, dunque, che anche l’automobilista abbia violato una norma di legge. 

IL CASO Tornando al caso trattato, evidenzio che la compagnia di assicurazione che garantiva il veicolo investitore ha provveduto a risarcire i danni patiti dallo studente nella misura dell’80% e ciò benché fosse partita col negare ogni forma di responsabilità in capo al conducente del veicolo assicurato sul presupposto del negligente comportamento del pedone. Un più attento esame della dinamica del sinistro, sollecitato dalla sottoscritta, ha indotto tuttavia la compagnia ad un approccio più ragionevole. Il guidatore aveva, infatti, dichiarato nell’imminenza dell’evento, agli agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro, di aver intravisto una sagoma sbucare tra un’auto e l’altra ma di non aver fatto in tempo ad evitare l’urto con l’ostacolo improvviso. 

CONSIDERAZIONI DETERMINANTI Quest’affermazione, unitamente al più recente orientamento della giurisprudenza, si è rivelata indispensabile per giungere ad alcune determinanti considerazioni utilizzate quali decisivi argomenti di trattativa.

In generale è possibile sostenere che la prova che il pedone abbia attraversato la strada all’improvviso non è di per sé sufficiente ad esonerare il conducente dalla responsabilità di cui all’art. 2054 del codice civile. 

La giurisprudenza più recente, infatti, continua a ribadire tale principio e anzi nello specifico la Suprema Corte di Cassazione Penale pochi mesi fa ha confermato con due significative pronunce (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza del 27 giugno 2013, n. 28189; Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza del 4 giugno 2013, n. 24171) che “… Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada … Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse; altrettanto tipico, quello dell’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate)” 

In conclusione qualora sfortunatamente siate stati vittime di investimento in qualità di pedoni, anche in violazione delle norme di condotta che gravano in capo a questi ultimi, e a seguito di tale evento abbiate riportato danni patrimoniali (rottura dell’orologio, del telefono cellulare, degli occhiali, spese per le cure etc.) e non patrimoniali (danno biologico in tutte le sue componenti), appena ciò vi sarà possibile, affidatevi ad un buon tecnico del diritto e pretendete il giusto risarcimento. Il legale saprà indicarvi, sulla base di una circostanziata analisi del caso concreto, la misura del risarcimento che potete verosimilmente pretendere.