lunedì 21 ottobre 2013

PRIMA CASA AL SICURO? VERA TUTELA O PROPAGANDA MEDIATICA?


Ad oltre due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (L. 98/2013) del noto “Decreto del Fare”, credo che i tempi siano maturi per sottoporre ai nostri lettori alcune brevi considerazioni - in chiave critica – sulle novità più importanti introdotte dal predetto decreto. In particolare, mi soffermerò preliminarmente sul tema relativo all’impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia S.p.A., per poi procedere con l’evidenziare le forse poco note tutele e clausole di salvaguardia che lo stesso decreto ha previsto e/o mantenuto in favore dell’Agente della riscossione. Ma procediamo con ordine ricordando nei seguenti punti, le novità più importanti introdotte dal decreto:

1) possibilità di rateizzare il proprio debito con Equitalia in 10 anni (120 rate) – prima il limite era 6 anni (72 rate);

2) decadenza dalla possibilità di rateizzare il proprio debito se non si pagano 8 rate (anche non consecutive);

3) non pignorabilità della prima casa da parte di Equitalia solo se si tratta dell’unica casa del debitore, se è adibita ad uso abitativo, e se egli ne risiede anagraficamente, con l’eccezione delle abitazioni di lusso e di quelle nelle categorie A/8 e A/9 (ville e castelli);

4) aumento da Euro 20.000 ad Euro 120.000 del limite minimo per procedere con il pignoramento immobiliare da parte dell’Agente della riscossione;

5) espropriazione degli altri immobili sempre possibile solo se il credito risultante da una cartella di pagamento sia superiore ad Euro 120.000 e se sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria (prima erano quattro mesi). 

6) possibilità di pignorare tutti gli altri immobili la cui categoria catastale non è di tipo abitativo come ad esempio gli uffici e gli studi privati (A/10).

Quanto all’impignorabilità della prima casa, è stato chiarito che: 

1) con l’espressione immobile “adibito ad uso abitativo” il legislatore ha inteso fare riferimento alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto. Sono quindi esclusi gli uffici utilizzati di fatto a titolo abitativo;

2) le pertinenze, come i box auto e le cantine (C/6 e C/2) anche se sono accatastate separatamente dall’immobile principale, si considerano comunque parte integrante dell’abitazione principale e, pertanto, impignorabili. Giova sul punto ricordare che, ai sensi del disposto di cui all’art. art. 817 del codice civile, si considera pertinenza la cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa;

3) i pignoramenti già in atto devono essere sospesi quando sussistono le condizioni previste dal c.d. “Decreto del Fare”, ossia quando l’espropriazione immobiliare riguardi l’unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito a ruolo non supera i 120.000 Euro o ancora se non sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione della garanzia ipotecaria.

CHI SALVAGUARDA CHI A questo punto, chiarito quanto sopra, sorge spontanea la seguente domanda: Equitalia può intervenire nelle procedure esecutive immobiliari già pendenti e iniziate da altri soggetti? Prima di rispondere è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 499 del codice di procedura civile “Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile”. In pochi sanno che, il primo comma dell’art. 52 del “Decreto del Fare” contiene la clausola di salvaguardia in favore di Equitalia, ovvero la “facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 del codice di procedura civile”.

NESSUNO TOCCHI EQUITALIA Questo cosa comporta? Semplice. Se il contribuente subisce il pignoramento della prima casa – anche se è l’unico immobile di proprietà – su iniziativa di soggetti diversi da Equitalia, quest’ultima interviene nella procedura esecutiva immobiliare pendente, concorrendo al riparto sul ricavato della vendita del bene immobile pignorato. Pertanto, nessuno può vietare ad Equitalia di intervenire nelle procedure di pignoramento avviate sull’immobile da parte di altri creditori del debitore nei confronti dei quali tale divieto di pignoramento non sussiste (ad esempio, banche o altri creditori).

SURROGAZIONE Non solo. L’impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia può essere aggirata anche nell’ipotesi di surroga. Ma che cos’è la surrogazione? Innanzitutto va detto che si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 51 del D.P.R. n. 602/1973; tale disposizione al primo comma recita che, “Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. …”. Inoltre “Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo”. Tale istituto si caratterizza per l’intervento nella procedura esecutiva immobiliare di un terzo – nel nostro caso Equitalia - che si sostituisce nei diritti del creditore procedente verso un debitore, per effetto del pagamento del debitore da parte del terzo stesso.

L'ESPROPRIAZIONE CONTINUA In altre parole l'agente della riscossione si sostituisce ad un altro creditore continuando, di fatto, l’espropriazione dell’immobile. Ma chiariamo quanto appena esposto con un esempio: se è in corso un pignoramento della prima casa, da parte di un privato o di una banca, anche per un importo inferiore a 120.000 Euro, Equitalia potrebbe dichiarare di volersi surrogare al creditore procedente, la banca o il privato, e pertanto riuscirebbe in un secondo momento, ad ottenere comunque il pignoramento della prima casa qualora il debitore (o il creditore procedente) non estingua il debito verso il concessionario entro 10 giorni dalla notifica.

PER CONCLUDERE alla luce di quanto sopra esposto, le diposizioni sopra richiamate che, almeno sulla carta, sarebbero finalizzate a salvaguardare la prima casa dal pignoramento per debiti verso il fisco, possono in realtà essere aggirate mediante l’utilizzo degli istituti citati e rivelarsi, pertanto, assolutamente inefficaci. Per completare l’analisi delle novità introdotte dalla legge di conversione del c.d. “Decreto del Fare”, nel prossimo articolo descriverò quali siano le conseguenze delle ipoteche iscritte dall’Agente della Riscossione sulle prime case.

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite