venerdì 28 giugno 2013

STERILIZZAZIONE FALLITA? RISARCITI ENTRAMBI I GENITORI


La decisione del Tribunale di Tolmezzo è destinata a fare scalpore in quanto ribadisce un principio che ha già fatto e farà ancora molto discutere: affermare la risarcibilità dei costi di mantenimento del figlio non voluto non significa qualificare negativamente la vita umana ma, più semplicemente, riconoscere il fatto che un figlio comporta delle spese! 
E’ così che ha stabilito una recente pronuncia del Tribunale di Tolmezzo, n. 177 del 22 agosto 2011, poi sostanzialmente confermata in sede di impugnativa dalla Corte d’Appello di Trieste, sez. II, in data 23 gennaio 2013 n. 54.


L’intervento di sterilizzazione praticato sulla madre e non riuscito produce, dunque, un pregiudizio di carattere economico in capo ad entrambi i genitori. Quest’ultima affermazione di per sé non è nuova in giurisprudenza e conferma che la legittimazione attiva a far valere la pretesa risarcitoria è riconosciuta anche in capo al padre, facendo ricorso allo schema del contratto protettivo a favore di terzi. 

Ed infatti “il tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si incentrano sul fatto della procreazione – quali si desumono sia dalla l. n. 194/1978, sia dalla Costituzione e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29, 30 Cost., artt. 143 e 147, nonché artt. 261 e 279 c.c.) – vale a spiegare il perché pure il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto al quale la prestazione medica è dovuta”. 


Ne deriva, quindi, che l’inadempimento esporrà il medico al risarcimento dei danni, diretti ed immediati, che pure alla figura paterna possono derivare dalla sua condotta (Trib. di Venezia, 10 settembre 2002) anche se a titolo differente rispetto alla madre.
Quest’ultima avrà senz’altro diritto al risarcimento del danno biologico sia da invalidità permanente sia da invalidità temporanea assoluta e/o parziale laddove risulti comprovato, attraverso accertamenti medici obiettivi, che abbia riportato una patologia psichica conseguenza diretta dell’evento. 

Il risarcimento andrà poi personalizzato in virtù di tutte quelle componenti di danno non patrimoniale che non si riferiscano direttamente al danno biologico in sé, ovvero per il c.d. danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc. Con riferimento alla gestante, il Tribunale di Tolmezzo scompone, poi, il danno alla salute nelle due componenti dell’inabilità temporanea (parziale o totale) ed invalidità permanente (Cass. Civ., 07 giugno 2011, n. 12408; Cass. Civ., 30 giugno 2011, n. 14402), desumendolo – esclusivamente – dalla scorretta esecuzione dell’intervento di sterilizzazione. 


Per quanto concerne invece entrambi i genitori lo stesso Tribunale riconosce i danni cagionati agli stessi per la violazione del diritto di autodeterminarsi (art. 2 e 13 cost.) sia come singoli sia come coppia rispetto alla loro vita futura anche in ordine alla procreazione cosciente e responsabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, l. 194/1978. In quest’ultimo caso il pregiudizio consiste nello stravolgimento della vita dei partners che risulterà mutata quanto ad abitudini quotidiane, ritmi biologici, passatempi e vita di relazione. 


Anche la perdita di chance lavorative dovrà essere presa in considerazione quale autonoma voce di danno poiché la nascita di un figlio, non consapevolmente decisa, potrebbe incidere potenzialmente anche su tale aspetto della vita. Ancora, a favore di entrambe le figure genitoriali, lo stesso Tribunale riconosce il pregiudizio connesso ai costi di mantenimento del bimbo non cercato per tutto il periodo necessario ad ultimare gli studi ed a conseguire l’indipendenza economica; momento, che a detta dell’Ufficio, va individuato nel compimento del ventitreesimo anno di età.