Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in evidenza la condotta pregiudizievole di un padre nei confronti dei figli per il solo fatto di aver screditato l’immagine della madre, causando un danno sulla salute psicofisica dei minori che riportavano la Sindrome da Alienazione Genitoriale (PAS).
Nel giudizio di separazione tenutosi avanti al Tribunale di Catania venivano, infatti, affidati i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, disciplinando gli incontri con la madre. Con successivo decreto 12 settembre 2008, il Tribunale limitava gli incontri tra madre e figli assegnando al marito la casa coniugale e ponendo a carico della moglie l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli.
I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della Asl di (OMISSIS), hanno ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l'equilibrio psichico; hanno quindi ritenuto che l'affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, che hanno affidato pertanto alla madre in via esclusiva.
I giudici della prima sezione della Cassazione Civile confermano quanto deciso dalla Corte di Appello, affermando che quest’ultima “utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall'art. 155 sexies c.c., comma 1, di assumere mezzi di prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell'Asl competente (OMISSIS) di predisporre un idoneo progetto in tal senso”.
(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5847 dell’8 marzo 2013)
(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5847 dell’8 marzo 2013)