E’ quanto emerge dalla pronuncia dei giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione i quali hanno ribadito il principio in base al quale il danno alla salute, c.d. danno biologico, non è frazionabile in danno estetico e danno alla vita di relazione, ma va considerato unitariamente.
Ed infatti gli ermellini hanno riconfermato che quanto alla “pretesa violazione di legge, dedotta nella seconda doglianza, la sua infondatezza appare evidente ove si consideri che le sezioni unite, con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno escluso l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale e hanno sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato. Del resto, lo stesso pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, tra cui appunto il danno estetico e alla vita di relazione. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale e il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 24864/010)”.
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11950 del 16 maggio 2013)
Ed infatti gli ermellini hanno riconfermato che quanto alla “pretesa violazione di legge, dedotta nella seconda doglianza, la sua infondatezza appare evidente ove si consideri che le sezioni unite, con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno escluso l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale e hanno sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato. Del resto, lo stesso pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, tra cui appunto il danno estetico e alla vita di relazione. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale e il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 24864/010)”.
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11950 del 16 maggio 2013)