mercoledì 26 giugno 2013

IVA DOVUTA ANCHE SE IL VEICOLO DANNEGGIATO NON E' ANCORA STATO RIPARATO


Il principio, poco conosciuto e per la verità per nulla applicato nella liquidazione dei danni da sinistro stradale, è stato confermato dai giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione. Investiti dell’impugnativa svolta dal proprietario di un autoveicolo che si era visto rifiutare il risarcimento anche dell'aliquota, hanno ribadito un concetto già espresso precedentemente. 


Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 17 giugno 2003, condannava D.S.E. e la s.p.a. Lloyd Adriatico al pagamento in favore di L.S., a titolo di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, della somma di Euro 1.127,67, oltre interessi e con il carico delle spese. 

Osservava il Tribunale che l'appello del L. era infondato in quanto il primo giudice aveva esattamente escluso l'importo dell'IVA dalla somma liquidata per sorte capitale, poiché il preventivo depositato era inidoneo a dimostrare l'avvenuto effettivo pagamento della somma richiesta dal riparatore del mezzo e, conseguentemente, della relativa imposta. L'eventuale liquidazione dell'IVA, quindi, si sarebbe risolta in un indebito arricchimento a danno della parte soccombente. 

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponeva ricorso per cassazione L. S. lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 

Il ricorrente rilevava infatti che alla luce della sentenza 14 ottobre 1997, n. 10023, il risarcimento del danno comprendeva anche l'IVA, pur se la riparazione non era ancora avvenuta. 

La Cassazione ha pertanto accolto tale motivo di ricorso stabilendo che poiché “Questa Corte, con la sentenza n. 10023 del 1997 richiamata nel ricorso, confermata dalla più recente sentenza 27 gennaio 2010, n. 1688, ha affermato che, poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18)”.

(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14535 del 10 giugno 2013)