sabato 31 dicembre 2011

SINISTRO STRADALE: RISARCIRE ANCHE IL CONCEPITO NATO DOPO LA MORTE DEL GENITORE PERITO NELL'INCIDENTE.




In materia di risarcimento danni segnaliamo un'interessante pronuncia della Cassazione. Il concepito, pur non possedendo una piena capacità giuridica, va considerato a tutti gli effetti quale soggetto di diritto in quanto titolare di una pluralità di interessi personali, riconosciuti e tutelati dall’ordinamento giuridico, quali il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano, diritti questi che possono essere fatti valere qualora se ne verifichi la nascita.

Tra tali diritti – rileva la sentenza – va annoverato anche il diritto alla perdita del rapporto parentale qualora, il genitore prima della nascita del concepito deceda per fatto colposo del terzo. La fattispecie concreta, oggetto della pronuncia, riguardava infatti il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad una figlia nata dopo la morte del padre a causa di un incidente stradale. In primo e secondo grado tale diritto veniva disconosciuto sull’erroneo presupposto che il risarcimento del danno extra-contrattuale spettasse unicamente quando vi fosse permanenza ed attualità di un rapporto tra soggetti, danneggiante e danneggiato, mentre la figlia – già concepita al momento dell’evento dannoso ma non ancora nata – non era in realtà titolare del diritto al risarcimento in quanto sfornita all’epoca dei fatti della capacità giuridica propria (art. 1 comma II Cod. Civ.).

La Suprema Corte, contrariamente alla giurisprudenza di merito, ha ritenuto invece che “non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento”.

La pronuncia della Cassazione dunque riconosce alla figlia il diritto al risarcimento in quanto nata orfana del padre e, come tale,  destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo – osserva sempre la Corte - significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l'illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento.

La pronuncia risulta assai importante perché afferma e sostiene il principio della piena tutela del diritto del concepito, venuto alla luce successivamente al fatto lesivo, al rapporto affettivo ed educativo – venuto invece a mancare – con il padre poiché ritenuto, detto rapporto, un fattore determinante per una più equilibrata formazione della personalità dell’individuo. 

Sul punto la Cassazione osserva “La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perchè è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente”.

(Cass. Civile Sez. III, 03/05/2011, n. 9700)