lunedì 27 aprile 2015

DIVORZIO BREVE: È LEGGE MA SEPARAZIONE E DIVORZIO SEMPLIFICATI SONO UN’ALTRA COSA


Nei mesi scorsi alcuni assistiti e diversi lettori mi hanno domandato come si potesse accedere al divorzio breve di cui tanto sentivano parlare ritenendo che fosse stata approvata una legge per la quale era consentito loro di porre fine al legame coniugale in tempi rapidi e senza eccessivi oneri. Le espressioni contenute nei titoli di molte testate giornalistiche, in effetti, hanno indotto i lettori a credere che il tempo di riflessione tra separazione e divorzio non fosse più di tre anni ma si fosse ridotto. In realtà, però, le cose non stavano così! L’eccessiva necessità di semplificazione e la tentazione di stuzzicare la curiosità hanno indotto, in molte occasioni, i redattori delle note e degli articoli informativi sull’argomento ad utilizzare impropriamente la dizione divorzio breve. Tale espressione è stata infatti utilizzata per indicare la possibilità offerta dal legislatore, a partire dalla fine dello scorso anno, di ricorrere alla separazione ed al divorzio, sussistendone i requisiti, con una modalità semplificata e meno costosa ma che di fatto lasciava inalterati i tempi previsti dall’ordinamento giuridico per accedere al divorzio stesso, dopo aver ottenuto la separazione, consensuale o giudiziale che fosse. In sintesi, si è ingenerata confusione tra la possibilità, concessa dalla legge (L. 162/2014), di ricorrere alla separazione, ma anche al divorzio, attraverso l’accordo da manifestare davanti al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di stato civile anziché davanti al giudice, con una procedura più snella, indipendentemente dall’assistenza o meno di un legale, con quanto invece era ancora al vaglio del parlamento in ordine alla possibilità di ridurre le tempistiche per dirsi definitivamente addio. Le norme in questione sono state finalmente approvate solo qualche giorno fa… 

mercoledì 22 aprile 2015

SE IL MEDICO DI FAMIGLIA SBAGLIA, PAGA ANCHE L'ASL


Ho appena finito di esaminare la meritevole pronuncia, emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte, in tema di responsabilità medica, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che merita indubbiamente attenzione. Devo dire che in barba ai recenti, isolati e inopportuni tentativi di scardinare l’attuale sistema risarcitorio (mi riferisco, naturalmente, alla nota sentenza del giudice meneghino, Patrizio Gattari, che ha impropriamente inquadrato la natura della responsabilità del medico nell’ambito degli illeciti extracontrattuali, con negative ripercussioni sulla tutela dei danneggiati), che individua correttamente la natura della responsabilità dei sanitari nel noto criterio del “contatto sociale”, la decisione in questione non solo ha il merito di riconfermare tale principio ma ha inoltre fatto chiarezza su un altro importante capitolo di questa complicata materia. Finalmente i giudici, con ammirevole processo logico e interpretativo, hanno affermato la regola in base alla quale l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), cui spetta il compito di erogare ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è responsabile unitamente al medico generalista, vale a dire quello che comunemente chiamiamo “di famiglia”, per gli errori professionali commessi da quest’ultimo. Ma i passaggi logici che devono essere portati all’attenzione di tutti, sono molteplici…

lunedì 20 aprile 2015

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ILLEGITTIMO IL VERBALE NOTIFICATO DOPO 90 GIORNI


Traggo spunto da una importante e recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano, per svolgere alcune brevi considerazioni in tema di validità dei verbali di infrazione al Codice della Strada notificati al destinatario oltre il termine previsto dalla legge. Tra i casi più eclatanti vi è quello del Comune di Milano che, attraverso escamotage e particolari espressioni linguistiche riportate nei verbali, si ostina imperterrito e sfacciato a notificarli ai malcapitati automobilisti nonostante il termine, indicato dalla legge, sia già decorso. Tra l’altro, rammento ai nostri lettori, che la decorrenza di tale termine comporta la decadenza dalla possibilità di far valere la contestazione contenuta nei verbali stessi. Come di consueto, prima di entrare nel merito ed esaminare il contenuto della sentenza del Giudice di Pace meneghino mi pare opportuno rivedere cosa stabilisce la norma che ci interessa.

giovedì 16 aprile 2015

BED & BREAKFAST IN CONDOMINIO, UNA QUESTIONE COMPLICATA


In tempi di crisi è difficile trovare un lavoro stabile che dia garanzie per il futuro e sempre più spesso, per sbarcare il lunario, ci si trova a dover aguzzare l’ingegno per trovare soluzioni talvolta coraggiose ma che possono rivelarsi vincenti. Questo è il caso di chi ha scelto di aprire un’attività di Bed & Breakfast (altrimenti conosciuto come B&B). Il Bed & Breakfast si caratterizza per essere un’attività di carattere saltuario, svolta a conduzione familiare da parte di soggetti privati che utilizzano parte della propria casa per offrire un servizio di alloggio – pernottamento e prima colazione. Secondo il rapporto pubblicato dall’Istat, nel 2014 il numero dei B&B in Italia è arrivato a 25.000 unità. L’incremento dei Bed and Breakfast nel panorama dell’offerta ricettiva italiana è stato del 5,8% rispetto al 2012. I B&B danno lavoro a circa 40.000 persone per un fatturato di circa 128 milioni di euro. Valori questi, che, secondo le ultime tendenze, sembrano essere destinati ad una costante crescita. Ma è legittimo esercitare questo tipo di attività senza il consenso dell’assemblea di condominio?