sabato 4 aprile 2015

SERVIZI SOCIALI: INCONTRI PROTETTI CHE NON HANNO PROTETTO NESSUNO


Nei giorni scorsi, alcuni quotidiani di informazione hanno pubblicato una notizia che mi ha lasciata sgomenta. Non riuscivo a credere a ciò che leggevo e, quindi, ho cercato di approfondire e acquisire maggiori dettagli per tentare di comprendere i criteri giuridici sulla base dei quali i giudici, di merito e di legittimità, sono giunti ad una conferma di assoluzione per tutti i soggetti coinvolti. Stranamente, peraltro, ho riscontrato che le decisioni in parola non erano disponibili né sulle banche dati più conosciute né, come spesso accade, sul web. In effetti, il caso in questione non ha avuto grande risonanza mediatica ed anzi, ad eccezione di qualche testata giornalistica e personaggio famoso (Dario Fo) che ha abbracciato la causa della vittima, una madre disperata che ha perso un bimbo di otto anni, assassinato dal padre notoriamente violento, ho avuto la sensazione che non vi fosse interesse a coltivare la diffusione dei contenuti legati a questa notizia. Il tema attorno a cui ruota questa terribile vicenda è la denuncia di condotte violente perpetrate dall’ex compagno nei confronti di una donna (violenza di genere, all’interno delle mura domestiche) e, di riflesso, quella assistita indirettamente, dal figlioletto di entrambi. Durante uno degli incontri protetti tra il padre ed il bimbo, organizzati dal servizio sociale, operativo presso il comune di San Donato, paesino dell’hinterland milanese, il padre ha ucciso il piccolo, di appena otto anni, sparandogli un colpo d’arma da fuoco e sferrandogli ben trenta coltellate. Immagino che, com’è stato per me, vi starete chiedendo come sia potuto accadere tutto ciò in un ambito che, per definizione, doveva essere “protetto” … 

martedì 31 marzo 2015

SEPARAZIONE: SE L’EX CONIUGE MUORE, IL SUPERSTITE EREDITA?


La materia delle successioni ereditarie è piuttosto complessa e, quindi, non è mai semplice né da affrontare né, tanto meno, da spiegare. Le regole contenute nel codice civile sono, infatti, molteplici e tutte di difficile comprensione. Un aspetto che spesso resta nell’ombra, ma che attualmente riveste notevole importanza considerato l’aumento esponenziale registrato negli ultimi anni di separazioni e divorzi, è ravvisabile nell’ipotesi in cui si apra la successione ereditaria, in ragione della morte di uno dei coniugi, nell’intervallo di tempo che intercorre proprio tra la sentenza di separazione e quella di divorzio. Può sembrare un aspetto da poco, ma le conseguenze giuridiche di tale situazione sono tutt’altro che banali, soprattutto se il coniuge defunto aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, magari con l’intenzione di contrarre matrimonio non appena fosse stato possibile. Vorrei, quindi, dedicare qualche riflessione su questo particolare aspetto delle successioni ereditarie... 

venerdì 27 marzo 2015

GIÙ LE MANI DAL CELLULARE, LA PROVA DEL TRADIMENTO NON È “FAI DA TE”


Sottrarre in modo violento il telefonino a mogli mariti o fidanzati per acquisire la prova del loro tradimento, attraverso gli sms inviati all’amante, costituisce condotta contraria alla legge che i giudici possono configurare come rapina. Questo è quanto hanno deciso qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte penale che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti di condanna, assunti dai giudici del merito, nei confronti di un giovane barlettano il quale si era introdotto nell’appartamento della fidanzata e, strattonandola, le aveva sottratto il cellulare. Il giovane si era giustificato evidenziando alle autorità che il suo gesto non era finalizzato all’appropriazione del telefonino tout court ma solo a trattenerlo il tempo necessario a mostrare all’ex suocero il contenuto degli sms amorosi rivolti al nuovo partner. Insomma un giovane uomo tradito che mirava semplicemente a far sapere al padre della ex che la figliola non era esattamente una santarellina. Eppure, i giudici hanno ritenuto che tale condotta fosse illegittima e violasse addirittura alcuni principi di rango costituzionale. Vediamo perché … 

lunedì 23 marzo 2015

GENITORI SI DIVENTA: ANCHE I PADRI SONO CAPACI DI PRENDERSI CURA DEI LORO CUCCIOLI!


Dedico questo post a un caro amico che sta vivendo il dramma di una relazione finita, che si batte ogni giorno per il riconoscimento del proprio diritto ad essere padre secondo ciò che il cuore gli detta e i criteri che la legge stabilisce e che, fortunatamente, vengono riaffermati e, anzi, ampliati, nell’interesse della prole, da alcuni giudici, bravi e coscienziosi. A quanti padri viene negato, dispoticamente e ingiustamente, il diritto di amare i propri figli e prendersi cura di loro per il solo fatto che gli stessi sono piccini? Quanti papà, capaci e amorevoli, vengono giudicati dalle loro ex compagne o mogli, unilateralmente e senza possibilità di appello, incapaci di accudire un figlio o una figlia in tenera età? Pappe pannolini, orari e igiene del bambino, insomma, non sarebbero prerogative maschili e, quindi, va da sé che i padri non siano in grado di svolgere tali funzioni. Giudizio, pregiudizio o semplicemente rancore non elaborato? Le ragioni di tali condotte sono molteplici e non compete a me indagarle o cercare di giustificarle. Ciò che assume rilievo, su un piano strettamente giuridico, è la genitorialità negata in danno di coloro che non hanno colpe e che non debbono subire i riflessi delle dinamiche emotive della coppia fallita. Il giudizio aprioristico di incapacità a svolgere il ruolo di padre, emesso in modo lapidario e granitico, da una donna ferita non può che essere inquinato dalla rabbia e raramente verrà suffragato dalle effettive modalità di cura poste in essere da un padre. Essere stati cattivi compagni o mariti non relega necessariamente e assiomaticamente gli uomini al ruolo marginale di “papà bancomat” o “papà delle feste”. Anzi…