Non è raro registrare casi in cui l’alunno subisca un infortunio all’interno dell’edificio scolastico o durante l’orario delle lezioni o della ricreazione. Quando ciò accade il diritto al risarcimento si fonda su un ormai consolidato principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesionismo), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ma cosa accade se l’infortunio dell’alunno avviene prima che lo stesso faccia materialmente ingresso nell’edificio scolastico, per esempio in un cortile o piazzale, adiacente e pertinenziale, o ancora sui gradini della scuola?
mercoledì 6 novembre 2013
INFORTUNIO A SCUOLA: SENTENZE A CONFRONTO, NESSUNA NOVITA’
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lunedì 4 novembre 2013
LA RABBIA NELLA PANCIA: STORIE DI ORDINARIO FALLIMENTO
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| Luigi Alfieri, 2011 |
Quello di oggi, cari lettori, è uno sfogo. Uno di quelli cosiddetti “di pancia”, rabbiosi, istintivi, conseguenza della quotidiana pressione cui noi avvocati siamo sottoposti nello svolgimento della funzione di “problem solver”. Dopo una notte insonne ho deciso di rendervi partecipi di questo sentimento. D’altro canto anche noi “legali” siamo esseri umani, persone che vivono e inevitabilmente entrano in empatia con i soggetti che tutelano. Oggi mi trovo nella condizione di assistere all’inesorabile declino di aziende, piccole e medie, che ho aiutato a nascere, a crescere, a svilupparsi sul territorio nazionale e, qualcuna, anche oltre. Ebbene, mettiamoci la congiuntura sfavorevole che ahimè, dati alla mano, ha ridotto drasticamente i consumi, mettiamoci la depressione psico-fisica degli imprenditori (quella che poi induce a gesti estremi che talvolta leggiamo sui giornali), dettata dalla difficoltà di veder morire le proprie creature e dal fatto di dover assumere scelte drastiche per i lavoratori, che qualche imprenditore illuminato considera quasi come componenti di una famiglia allargata, e poi mettiamoci la mazzata finale, ovvero la condotta degli istituti di credito. Quelli cui ci si rivolge per una boccata di ossigeno e che invece, ad un tasso agevolato, ti erogano dell’insana anidride carbonica che, nella migliore delle ipotesi, ti intossica e, nella peggiore, ti uccide...
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mercoledì 30 ottobre 2013
GIU' LE MANI DALLA CARTELLA CLINICA: ALTERARLA E' REATO
La lettura e l’esame di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, riguardante la corretta compilazione della cartella clinica, mi induce a porre in evidenza, ancora una volta, le responsabilità connesse all’agire del medico. Dopo l’assoluzione in primo grado del sanitario, imputato di aver inserito in cartella clinica definitiva un dato non ancora confermato da analisi e la successiva condanna in sede di appello, i giudici di legittimità, su ricorso dello stesso, hanno confermato la correttezza di quest’ultima decisione e, con l’occasione, hanno ribadito che la cartella clinica riporta un’analisi dettagliata del decorso della malattia e, pertanto, modificare o integrare l’unico documento che attesta lo stato delle cose altera il percorso di analisi del caso. Vediamo dunque perché la compilazione e tenuta della cartella clinica diventa rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico.
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lunedì 28 ottobre 2013
LA MUFFA CHE ROVINA L’ESISTENZA: IL CONDOMINIO E’ RESPONSABILE E PAGA ANCHE I DANNI NON PATRIMONIALI
Un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza vuole che in caso di infiltrazioni sussista la responsabilità del condominio di un edificio in quanto ritenuto custode dei beni e dei servizi comuni. Il condominio infatti è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde quindi in base all’art. 2051 del codice civile dei danni da queste cagionati, nonostante i danni siano imputabili a vizi di edificazione dello stabile (cfr. Tribunale di Salerno, Sezione II, Sentenza del 2 agosto 2011). Tale principio è stato ripreso e avvalorato da una recente pronuncia della Suprema Corte che stabilisce inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali...
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