mercoledì 19 marzo 2014

AFFITTI IN NERO: BOCCIATA LA NORMA A FAVORE DELL’EMERSIONE


Merita indubbiamente una breve nota la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale il 14 marzo scorso che ha ritenuto fondata la questione sollevata da alcuni Tribunali sulla legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 che ha dettato disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. In sintesi i giudici della Consulta hanno censurato le norme poiché emanate dal Governo eccedendo i poteri conferiti dal Parlamento e legiferando, pertanto, oltre i limiti stabiliti dalla Legge Delega. Di fatto la dichiarazione di illegittimità delle due norme ha travolto uno dei capisaldi della cedolare secca sugli affitti che stabiliva una sorta di premio per tutti gli affittuari. Questi ultimi infatti, denunciando la sussistenza di contratti in nero, ottenevano la possibilità, consentita dalle norme ora abrogate, di registrare un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro con un canone pari al triplo della rendita catastale oltre all’adeguamento Istat e quindi un canone decisamente più basso. Tale possibilità era prevista nei casi in cui il contratto non fosse stato, appunto, registrato entro i termini di legge, fosse stato indicato un affitto inferiore a quello effettivo e fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero finalizzato ad eludere la locazione effettivamente sussistente. Vediamo, dunque, quali sono le ragioni che hanno indotto i giudici a cancellare le norme in questione...

lunedì 17 marzo 2014

PERDITA DELLA VITA: DANNO RISARCIBILE? ADESSO SI! (FINALMENTE E SENZA CONDIZIONI)



Dopo molte riflessioni e non prima di averne esaminato con attenzione il contenuto ho ritenuto doveroso, giuridicamente e umanamente, unirmi al coro di applausi che hanno accolto la sentenza, n. 1361, resa dalla III Sezione della Cassazione civile, depositata il 23 gennaio scorso, magistralmente presieduta dal Dott. Libertino Alberto Russo e relazionata dal consigliere, Dott. Luigi Alessandro Scarano, che, riconoscendo la risarcibilità del danno da morte (c.d. danno tanatologico, dal greco thànatos = “morte”, e lògos = “discorso” o “studio”) o perdita della vita, oltre a costituire un passaggio epocale nella storia della responsabilità civile e del complesso ambito della risarcibilità dei danni, rappresenta a mio giudizio, e di molti altri tecnici del diritto (ma non tutti), un segno tangibile che il pensiero dell’uomo evolve e che il giurista deve talvolta coraggiosamente disancorarsi dalle interpretazioni e dai sistemi ormai superati e affiancarsi al comune sentire; e ciò anche se tale gesto rappresenta uno stravolgimento che, indubbiamente, da taluni, viene e verrà letto come una forzatura giuridica proprio perché traccia una pacata, per il linguaggio e le espressioni utilizzate, ma al contempo decisa rottura rispetto ai massimi sistemi delineati dalla tradizione. Una pronuncia che ha già fatto discutere e della quale molto ancora si dirà, in aperto contrasto, lasciatemi dire, con l’incomprensibile politica assunta dai nostri governanti finalizzata a ridurre, e in taluni casi addirittura annullare, decenni di faticose battaglie intraprese, da noi avvocati e dai nostri patrocinati, per il riconoscimento dei diritti dei danneggiati e dei loro congiunti. A questo punto è giusto capire in che senso la decisione in questione sia unica e rivoluzionaria rispetto al passato...