mercoledì 11 aprile 2018

SEPARAZIONE: SE L’EX PERCEPISCE IL TFR?



Ecco quanto ci scrive Laura: “Ventisei anni di matrimonio dedicati alla famiglia, ho 58 anni, appena sposata ho rinunciato alla mia attività lavorativa di impiegata per dedicarmi a casa e figli, forse un giorno avrò diritto alla pensione sociale e da separata il mio “ex” mi passa un mantenimento di 500 euro mensili. Ho diritto ad avere una quota della sua liquidazione di fine rapporto lavorativo, da lui percepita mentre ci stavamo separando?” I temi sono dunque i seguenti: Cosa accade se uno dei due coniugi percepisce il TFR durante il periodo di separazione? Il, non ancora, ex coniuge ha diritto ad una parte di tale somma? I quesiti sono interessanti e piuttosto frequenti. Vediamo di dare risposta …
 
DURANTE IL PERIODO DI SEPARAZIONE… Qualora uno dei due coniugi percepisca il T.F.R. l’altro non ha diritto a percepire parte della somma; tuttavia, poiché questa va ad incrementare il patrimonio del soggetto che la percepisce, può essere richiesta una modifica delle condizioni di separazione ad esempio con richiesta di incremento dell’assegno. Per chiarire, ciò significa che se è pur vero che il diritto sorge dopo la pronuncia del divorzio, è anche vero che le somme che entrano nel patrimonio del coniuge economicamente più forte, ne aumentano la disponibilità economica e, pertanto, possono dar luogo ad una modifica delle condizioni di separazione con incremento della contribuzione al mantenimento laddove venisse accolta una richiesta in tal senso, in presenza, naturalmente, dei requisiti richiesti dal nostro ordinamento.

...MA GLI ANNI DELLA SEPARAZIONE NON CONTANO L’art 12- bis fa riferimento agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo, la giurisprudenza è intervenuta al riguardo per far rientrare all’interno del computo anche gli anni della separazione. La Cassazione si è però adeguata all’orientamento della Corte Costituzionale del 17 gennaio 1991, n. 23 secondo cui “il legislatore si è ancorato a un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza” (Cass. civ. Sezione I, Sentenza del 31 gennaio 2012, n. 1348).

PRIMA IL DIVORZIO POI… La legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, vale a dire di divorzio, Legge n. 898 del 1970, all’articolo 12-bis, stabilisce che, qualora si verifichino due condizioni, l’ex coniuge ha diritto “al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Le due condizioni necessarie sono: che l’ex coniuge non sia passato a nuove nozze; che quest’ultimo sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della predetta legge. Per tornare alla situazione descritta dalla signora Laura, in pratica, laddove non ci fosse accordo sul punto, occorrerà innanzitutto che venga pronunciato il divorzio (non basta la separazione), che la lettrice non si risposi nel frattempo, che in sede di divorzio venga riconfermato il diritto alla percezione di un assegno divorzile. Il motivo di questa disposizione è infatti quello di tutelare il coniuge economicamente più debole. Tale principio legislativo si basa sul presupposto che tali somme, accantonate per legge, sarebbero state utilizzate per il bene della famiglia se in possesso dei coniugi in quel periodo. La domanda quindi, può essere proposta dopo la sentenza di divorzio, tuttavia la Cassazione ha stabilito che l’ex coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. anche dopo la proposizione della domanda introduttiva del divorzio (Cass. 7.6.99 n. 5553).

IN CONCLUSIONE… Per dare risposta al quesito che ha posto la signora Laura, direi che la percezione di un assegno di mantenimento è uno dei requisiti richiesti, ma non il solo. Perché la richiesta di assegnazione di una quota del trattamento di fine rapporto incassato dall’ex coniuge possa trovare accoglimento, occorrerà che, successivamente alla domanda di divorzio, venga confermato il diritto alla percezione dell’assegno divorzile.

Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite