Ecco quanto ci scrive
Laura: “Ventisei anni di matrimonio
dedicati alla famiglia, ho 58 anni, appena sposata ho rinunciato alla mia
attività lavorativa di impiegata per dedicarmi a casa e figli, forse un giorno
avrò diritto alla pensione sociale e da separata il mio “ex” mi passa un
mantenimento di 500 euro mensili. Ho diritto ad avere una quota della sua
liquidazione di fine rapporto lavorativo, da lui percepita mentre ci stavamo
separando?” I temi sono dunque i seguenti: Cosa accade se uno dei due
coniugi percepisce il TFR durante il periodo di separazione? Il, non ancora,
ex coniuge ha diritto ad una parte di tale somma? I quesiti sono interessanti e
piuttosto frequenti. Vediamo di dare risposta …
DURANTE IL PERIODO DI
SEPARAZIONE…
Qualora uno dei due coniugi percepisca il T.F.R. l’altro non ha diritto a percepire parte della somma; tuttavia,
poiché questa va ad incrementare il patrimonio del soggetto che la percepisce,
può essere richiesta una modifica delle
condizioni di separazione ad esempio con richiesta di incremento
dell’assegno. Per chiarire, ciò significa che se è pur vero che il diritto
sorge dopo la pronuncia del divorzio, è anche vero che le somme che entrano nel
patrimonio del coniuge economicamente più forte, ne aumentano la disponibilità
economica e, pertanto, possono dar luogo ad una modifica delle condizioni di
separazione con incremento della contribuzione al mantenimento laddove venisse
accolta una richiesta in tal senso, in presenza, naturalmente, dei requisiti
richiesti dal nostro ordinamento.
...MA GLI ANNI DELLA
SEPARAZIONE NON CONTANO L’art 12- bis fa riferimento agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo, la
giurisprudenza è intervenuta al riguardo per far rientrare all’interno del
computo anche gli anni della separazione. La Cassazione si è però adeguata
all’orientamento della Corte Costituzionale del 17 gennaio 1991, n. 23 secondo
cui “il legislatore si è ancorato a un
dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio,
piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della
convivenza” (Cass. civ. Sezione I,
Sentenza del 31 gennaio 2012, n. 1348).
PRIMA IL DIVORZIO POI… La legge che disciplina
i casi di scioglimento del matrimonio, vale a dire di divorzio, Legge n. 898
del 1970, all’articolo 12-bis, stabilisce che, qualora si verifichino due condizioni, l’ex coniuge ha diritto “al quaranta per cento dell’indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Le due condizioni necessarie sono: che
l’ex coniuge non sia passato a nuove nozze; che quest’ultimo sia titolare di
assegno ai sensi dell’art. 5 della predetta legge. Per tornare alla situazione
descritta dalla signora Laura, in pratica, laddove non ci fosse accordo sul
punto, occorrerà innanzitutto che venga pronunciato il divorzio (non basta la
separazione), che la lettrice non si risposi nel frattempo, che in sede di
divorzio venga riconfermato il diritto alla percezione di un assegno divorzile.
Il motivo di questa disposizione è infatti quello di tutelare il coniuge
economicamente più debole. Tale principio legislativo si basa sul presupposto
che tali somme, accantonate per legge, sarebbero state utilizzate per il bene
della famiglia se in possesso dei coniugi in quel periodo. La domanda quindi, può
essere proposta dopo la sentenza di
divorzio, tuttavia la Cassazione ha stabilito che l’ex coniuge ha diritto
alla quota del T.F.R. anche dopo la proposizione della domanda introduttiva del
divorzio (Cass. 7.6.99 n. 5553).
IN CONCLUSIONE… Per dare risposta al
quesito che ha posto la signora Laura, direi che la percezione di un assegno di
mantenimento è uno dei requisiti richiesti, ma non il solo. Perché la richiesta
di assegnazione di una quota del trattamento di fine rapporto incassato dall’ex coniuge possa
trovare accoglimento, occorrerà che, successivamente alla domanda di divorzio,
venga confermato il diritto alla percezione dell’assegno divorzile.
Avvocato
Patrizia Comite – Studio Comite