mercoledì 27 settembre 2017

ANIMALI DOMESTICI: CANI CON GUINZAGLIO E MUSERUOLA ANCHE IN CASA?


Il recente, drammatico, episodio di Victoria, la bimba uccisa dai due cani pitbull di famiglia mentre giocava nel giardino di casa a Flero in provincia di Brescia, ha riportato l’attenzione di tutti sulla particolare pericolosità di alcune razze canine e sulla necessità di formare i proprietari di cani nell’educazione e nella corretta gestione dei propri animali, anche attraverso il cosiddetto patentino. È un argomento, questo, molto sentito non solo perché non sono infrequenti episodi, più o meno gravi, di aggressioni da parte di cani domestici anche verso componenti del proprio nucleo familiare, ma anche perché possedere un cane è oramai un fatto diffuso, è diventato quasi uno status sociale. Non c’è, infatti, personaggio famoso che non sfoggi almeno una foto con tanto di cagnolino in borsetta a mo’ di peluche o di cagnolone a guardia del corpo. Ma, si tratta pur sempre di animali e anche il più mansueto dei cani può essere imprevedibile e diventare inaspettatamente ed incomprensibilmente aggressivo. Che fare quindi? In casi del genere, quale responsabilità deriva al proprietario dell’animale?

PROPRIETÀ E DETENZIONE In primo luogo come ha oramai pacificamente chiarito la giurisprudenza di legittimità, l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla gestione, alla cura e quindi alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza. Responsabile, quindi, non è solo il proprietario. Tali obblighi, infatti, sorgono ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. pen. (“Omessa custodia e mal governo di animali”) collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Pertanto, ai fini dell’attribuzione della responsabilità derivante da detta posizione di garanzia, risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero della apposizione di un micro chip di identificazione, e, per converso, in caso di affidamento a terzi dell’animale, la responsabilità del proprietario rimane se egli abbia mantenuto un potere di controllo o se abbia affidato l’animale a persona non in grado di controllarlo. A confermare ancor più tutto ciò, di recente, la Corte di Cassazione ha addirittura ritenuto che pure il prendersi cura di un cane randagio, seppure in maniera occasionale, per esempio dandogli ricovero e cibo, configura una relazione di detenzione nei confronti dello stesso con conseguente assunzione dei connessi obblighi di custodia e profili di responsabilità per i danni dallo stesso provocati (Corte di Cassazione, IV sez. pen., sentenza del 05/04/2017, n. 17145).

CONTROLLO E CUSTODIA… L’obbligo di controllare e di custodire l’animale, che quindi, per quanto detto, si configura anche in capo al semplice detentore di cane, impone di adottare ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, considerato che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci, ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto, così da obbligare colui che ne ha la suddetta responsabilità ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (Corte di Cassazione, IV sez. pen., sentenza n. 30548/2016; Corte di Cassazione, IV sez. pen., sentenza n. 6393/2012; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n.  18814/2011).

…ANCHE ALL’INTERNO DELLA ABITAZIONE! L’obbligo di corretta custodia infatti non può ritenersi non sussistente quando e solo perché il cane si trova in casa. La presenza nell’abitazione di persone terze rispetto al rapporto tra il cane e il suo custode, impone a quest’ultimo di controllare e custodire sempre l’animale con la massima attenzione, proprio per evitare possibili reazioni dello stesso, anche conseguenti a comportamenti imprudenti da parte del terzo, soprattutto se estraneo o bambino. Certamente, però, non è necessario ricorrere al guinzaglio o alla museruola (previsti solo nei luoghi aperti al pubblico o sui mezzi di trasporto, non anche nelle case di privata abitazione), ma può bastare sistemare il cane in una zona della casa diversa da quella frequentata dagli estranei.

DIRITTO E VITA QUOTIDIANA Tutto ciò, chiaramente, vale ed ha un senso in punto di diritto. Cosa diversa, però, è la vita quotidiana, quella reale, ove – salvo casi evidenti di cani aggressivi o potenzialmente pericolosi anche nei confronti dello stesso padrone – risulterebbe certamente difficile impostare un siffatto controllo del cane di casa nell’ambito della normale convivenza familiare e delle frequentazioni di amici e conoscenti. Ma, l’alternativa è quella di non prendere un cane.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente parlando