venerdì 2 settembre 2016

SOVRAINDEBITAMENTO: OSSIGENO PER I DEBITORI


Uniformandosi ad altri Paesi europei, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo modo viene data una chance alle persone che si trovano in una situazione finanziaria precaria, e a tutti i soggetti non inclusi nella Legge Fallimentare, di ristrutturare e ripianare i propri debiti in modo da evitare il dissesto finanziario ed azioni esecutive da parte dei creditori. In questo post vedremo chi può accedere alle tre procedure previste dalla legge e quali requisiti deve possedere il soggetto sovraindebitato per fruire di tale possibilità …
 
COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO? Lo stato di sovraindebitamento evidenzia un serio disagio finanziario che causa la temporanea difficoltà nell’adempiere alle obbligazioni assunte, cioè una mancanza di liquidità a causa della quale per il debitore è impossibile saldare i debiti scaduti o in scadenza (questo anche nel caso in cui il suo patrimonio abbia un valore superiore al debito ma non sia prontamente liquidabile), oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie.

CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO SFRUTTARE TALE OPPORTUNITÀ? secondo quanto dispone la Legge n.3 del 2012 sono legittimati a presentare il ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (di cui parleremo nei prossimi post), ai fini della gestione della crisi da sovraindebitamento:

1)  il debitore non assoggettabile alle procedure previste dalla legge fallimentare, ovvero i soggetti non fallibili. A titolo esemplificativo si segnalano tra gli appartenenti a questa categoria i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le società semplici etc.

2)  l’imprenditore agricolo, per espressa previsione di legge

3)  la start-up innovativa, solo per i primi 4 anni dalla costituzione

4) i consumatori, definiti dalla legge n.3 del 2012 come il “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta

5) il soggetto che ha ricevuto atto di precetto con invito ad accedere alla procedura di sovraindebitamento.

CON QUALI REQUISITI? Per le figure di cui ai punti 1,2,3 sono prescritti particolari requisiti oggettivi, infatti la legge richiede che, affinché queste persone possano accedere alla procedura di composizione della crisi, le uscite superino le entrate; i costi superino i ricavi; vi siano perdite da oltre 3 anni; vi sia uno sbilanciamento finanziario con i debiti e i finanziamenti nei confronti di terze persone da almeno 2 anni; le uscite finanziarie per prestiti, mutui, debiti e fornitori superino le entrate e la capacità di finanziamento dell’impresa sia venuta meno, l’impresa non riesca a far fronte ai costi vivi per la sua stessa sopravvivenza.

PER I CONSUMATORI, invece i requisiti richiesti sono che le uscite superino la soglia minima di sussistenza mensile pari ad € 750,00; i finanziamenti, mutui, rate, affitti e debiti con Equitalia superino la capacita minima di sostentamento. Non è sovraindebitato il debitore che, nonostante abbia molti debiti rispetto alle proprie finanze, riesca comunque a procurarsi le risorse necessarie per adempiere con regolarità alle obbligazioni in scadenza. Mentre è sovraindebitato il debitore che, pur avendo un patrimonio personale consistente, non riesca a procurarsi la liquidità necessaria per far fronte alle scadenze delle obbligazioni assunte. Un esempio pratico è la persona che abbia contratto un debito da poche migliaia di euro e abbia la proprietà di una casa e di un’autovettura la cui vendita richiede, nella maggior parte dei casi, molto tempo e quindi per avere la liquidità necessaria a far fronte alla scadenza dell’obbligazione bisogna attendere del tempo che non sempre i creditori vogliono o possono aspettare.

IN PRATICA… La legge in questione fornisce quindi, a mio avviso, una concreta possibilità al debitore, che sia legittimato ad usufruirne, di riuscire a soddisfare obbligazioni assunte ma a cui, per comprovati e validi motivi, non possa più dare seguito, sia prima che vengano avviate azioni giudiziarie nei suoi confronti, sia dopo che le stesse siano state intraprese. Nei prossimi post verranno esaminate le tre diverse strade che il debitore può imboccare per risolvere la crisi da sovraindebitamento, i soggetti che partecipano e qual è il loro ruolo.


Dott. Luca Cantisano – Studio Comite