Uniformandosi ad altri Paesi europei, il legislatore italiano ha
introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di composizione della crisi da
sovraindebitamento. In questo modo viene data una chance alle persone che si
trovano in una situazione finanziaria precaria, e a tutti i soggetti non
inclusi nella Legge Fallimentare, di ristrutturare e ripianare i propri debiti in
modo da evitare il dissesto finanziario ed azioni esecutive da parte dei
creditori. In questo post vedremo chi può accedere alle tre procedure previste
dalla legge e quali requisiti deve possedere il soggetto sovraindebitato per
fruire di tale possibilità …
COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO? Lo stato di
sovraindebitamento evidenzia un serio disagio finanziario che causa la
temporanea difficoltà nell’adempiere alle obbligazioni assunte, cioè una
mancanza di liquidità a causa della quale per il debitore è impossibile saldare
i debiti scaduti o in scadenza (questo anche nel caso in cui il suo patrimonio
abbia un valore superiore al debito ma non sia prontamente liquidabile), oppure
la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni
pecuniarie.
CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO SFRUTTARE TALE OPPORTUNITÀ? secondo
quanto dispone la Legge n.3 del 2012 sono legittimati a presentare il ricorso
presso il Tribunale del luogo di residenza, con l’ausilio di un Organismo di Composizione
della Crisi (di cui parleremo nei prossimi post), ai fini della gestione della crisi
da sovraindebitamento:
1) il
debitore non assoggettabile alle procedure previste dalla legge fallimentare, ovvero
i soggetti non fallibili. A titolo
esemplificativo si segnalano tra gli appartenenti a questa categoria i
lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le società semplici etc.
2) l’imprenditore agricolo, per espressa
previsione di legge
3) la
start-up innovativa, solo per i primi 4 anni dalla
costituzione
4) i
consumatori, definiti dalla legge
n.3 del 2012 come il “debitore persona
fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta”
5) il
soggetto che ha ricevuto atto di
precetto con invito ad accedere alla procedura di sovraindebitamento.
CON QUALI REQUISITI? Per le figure di cui ai punti 1,2,3 sono
prescritti particolari requisiti oggettivi, infatti la legge richiede che,
affinché queste persone possano accedere alla procedura di composizione della
crisi, le uscite superino le entrate; i costi superino i ricavi; vi siano
perdite da oltre 3 anni; vi sia uno sbilanciamento finanziario con i debiti e i
finanziamenti nei confronti di terze persone da almeno 2 anni; le uscite
finanziarie per prestiti, mutui, debiti e fornitori superino le entrate e la
capacità di finanziamento dell’impresa sia venuta meno, l’impresa non riesca a
far fronte ai costi vivi per la sua stessa sopravvivenza.
PER I CONSUMATORI, invece i requisiti richiesti sono che le uscite
superino la soglia minima di sussistenza mensile pari ad € 750,00; i
finanziamenti, mutui, rate, affitti e debiti con Equitalia superino la capacita
minima di sostentamento. Non è sovraindebitato il debitore che, nonostante
abbia molti debiti rispetto alle proprie finanze, riesca comunque a procurarsi
le risorse necessarie per adempiere con regolarità alle obbligazioni in
scadenza. Mentre è sovraindebitato il debitore che, pur avendo un patrimonio
personale consistente, non riesca a procurarsi la liquidità necessaria per far
fronte alle scadenze delle obbligazioni assunte. Un esempio pratico è la
persona che abbia contratto un debito da poche migliaia di euro e abbia la proprietà
di una casa e di un’autovettura la cui vendita richiede, nella maggior parte
dei casi, molto tempo e quindi per avere la liquidità necessaria a far fronte
alla scadenza dell’obbligazione bisogna attendere del tempo che non sempre i
creditori vogliono o possono aspettare.
IN PRATICA… La legge in questione fornisce quindi, a mio avviso,
una concreta possibilità al debitore, che sia legittimato ad usufruirne, di
riuscire a soddisfare obbligazioni assunte ma a cui, per comprovati e validi
motivi, non possa più dare seguito, sia prima che vengano avviate azioni
giudiziarie nei suoi confronti, sia dopo che le stesse siano state intraprese. Nei
prossimi post verranno esaminate le tre diverse strade che il debitore può
imboccare per risolvere la crisi da sovraindebitamento, i soggetti che partecipano
e qual è il loro ruolo.
Dott. Luca Cantisano – Studio
Comite