mercoledì 27 gennaio 2016

CONDOMINIO: I DISPETTI TRA VICINI DI CASA NON SONO PIÙ REATO!


Se fino a oggi lo spauracchio del processo penale e della relativa condanna ha tenuto tranquilli i condomini più rissosi, dispettosi e aggressivi tra qualche giorno non sarà più così. Tra le norme introdotte da uno dei decreti sulla depenalizzazione dei reati vi è, infatti, anche quella che stabilisce che il danneggiamento semplice sarà soltanto un illecito civile e non più penale. Colui che subisce un danneggiamento, quindi, potrà unicamente chiedere, davanti al giudice civile, che il responsabile venga condannato al risarcimento dei danni ma non potrà più sporgere una denuncia all’autorità giudiziaria a tale titolo. Ma, al di là di ciò che si legge nei comunicati stampa che hanno accompagnato la pubblicazione in Gazzetta dei due decreti, temo che l’eliminazione di questo reato provocherà conseguenze che la magistratura civile non potrà arginare tanto facilmente. Vediamo in concreto cosa significa tutto ciò… 


GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO È certo che tra gli obiettivi della riforma approvata dal Governo Renzi vi è in primis quello di snellire il carico dei processi penali per reati considerati poco offensivi, quale è appunto quello di danneggiamento semplice, facendo passare tuttavia il messaggio per il quale lo Stato è presente nel fornire risposta adeguata rispetto a certi fatti. Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si legge, infatti, che la sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile oltre al risarcimento del danno alla vittima, “non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale”. In sintesi, si ritiene che la certezza di una sanzione civile di carattere economico unita al risarcimento del danno abbiano più forza di prevenzione e di tutela della persona che viene offesa rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.

RISARCIMENTO + SANZIONE IN DENARO La persona offesa, vale a dire il danneggiato, potrà dunque ricorrere al giudice civile per il risarcimento danni patiti e lo stesso magistrato, oltre ad accordare l’indennizzo, stabilirà anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende da pagare all’erario dello Stato. Questo è in pratica quanto accadrà in tutte le ipotesi di danneggiamento semplice. L’autore di tale illecito non avrà più macchie nel proprio certificato penale ma dovrà mettere mano al portafoglio sia per ristorare la vittima sia per provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria che il giudice riterrà di comminargli tra un minimo di 100 e un massimo di 8.000 euro. 

CHE COS’È IL DANNEGGIAMENTO SEMPLICE? Con tale espressione si fa riferimento alla condotta disciplinata dall’art. 635, primo comma del codice penale, il quale stabilisce che “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro”. Questa è, dunque, la disposizione abrogata. Per tornare al condominio e senza dimenticare le ipotesi considerate invece più gravi, che restano punibili penalmente e che sono disciplinate dal secondo comma del medesimo articolo, ciò significa che saranno considerati semplici illeciti civili tutti quei danneggiamenti che avvengano all’interno dell’edificio condominiale e delle parti comuni dello stesso poiché le condotte finalizzate a danneggiare le cose che si trovano, invece, sulla pubblica via vengono considerate ipotesi di delitto aggravato e quindi ancora punibili. In breve, qualora il vicino ci forasse le gomme dell’auto parcheggiata in cortile o ci danneggiasse la carrozzeria, potremmo chiedere che lo stesso, qualora identificato come colpevole in modo assolutamente certo, venga condannato dal giudice civile al risarcimento del danno, pari all’esborso per la sostituzione dei pneumatici o la riparazione della carrozzeria e del fermo tecnico per il periodo della riparazione, oltre che alla sanzione pecuniaria a favore dell’erario. Qualora tali fatti avvenissero invece sulla pubblica strada avremmo, al contrario, ancora la possibilità di ricorrere alla denuncia e all’eventuale condanna penale. È un paradosso ma tant’è!  

PESI UGUALI, MISURE DIVERSE Come visto, dunque, può accadere paradossalmente che per fatti identici quali sono appunto i danneggiamenti di cose, all’interno o all’esterno dell’edificio condominiale, corrispondano sanzioni differenti e ciò pare francamente discutibile. Tra l’altro potrebbe accadere ancora, per esempio, che il vicino di casa reiteri la propria condotta dispettosa, danneggiando oggi lo zerbino, domani l’auto e un altro giorno ancora le piantine esposte sul davanzale e magari ci dica pure qualche parola grossa (anche l’ingiuria è tra i reati depenalizzati) e nulla accada penalmente. Se, tuttavia, per disgrazia, a seguito di tali atti, dovessimo decidere di sferrargli un bel cazzottone per pareggiare i conti, beh è sicuro che passeremmo dalla parte del torto (almeno penalmente parlando) e ci faremmo il nostro processo. Queste a mio avviso le discrasie del sistema. Certo è vero che il reato di lesioni personali è assai più grave di quello di danneggiamenti ma nel contesto di una condotta reiterata e fastidiosa come quella appena descritta, appare difficile per l’uomo comune immaginare un trattamento diverso, e per certi versi più leggero, per colui che quotidianamente ci vessa e per colui invece che reagisce, in modo deprecabile ma anche umano, a tali provocazioni. 

IN SINTESI benché l’intento del legislatore sia apparentemente buono, ritengo che il rischio di disparità di misure per condotte analoghe, se non addirittura identiche, sia piuttosto elevato. Occorrerebbe, pertanto, pensare a dei correttivi affinché la risposta dello Stato sia sempre effettiva ed equanime. In ogni caso considerato il clamore che l'argomento sta suscitando nell’opinione pubblica, avremo modo di approfondire il tema della depenalizzazione dei reati in maniera più ampia con i prossimi post.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite