lunedì 1 febbraio 2016

DEPENALIZZAZIONE: IL 7 E L’8 (PARTE PRIMA)


Anche se questi due numeri pronunciati in sequenza sono evocativi di un divertente film comico italiano di Ficarra e Picone, questa volta riguardano due nuovi decreti legislativi, per l’appunto il n. 7 e il n. 8, i quali hanno portato una ventata di novità, che certo non passerà inosservata ai più attenti lettori e amanti del diritto. I due nuovi provvedimenti non si limitano ad apportare piccole modifiche, bensì stravolgono completamente il codice penale soprattutto in relazione ai reati di minori gravità, oltre ad averne eliminati un certo numero e averli ricondotti nelle più mitigate categorie dell’illecito amministrativo e civile. Come a noi giuristi è ben noto infatti, lo strumento della sanzione penale viene utilizzato dal legislatore solo quale extrema ratio, potendo essere impiegata quando nessun altro strumento legislativo è in grado di poter tutelare il bene giuridico contenuto e protetto in ciascuna delle norme ricomprese dal codice penale. Ciò è ancora più comprensibile se si osserva come le tipologie di reato vadano via via modificandosi nel tempo, in virtù di un sentire popolare in costante evoluzione, così come a diversi livelli si pongono le soglie di tolleranza e di percezione di alcuni comportamenti ritenuti dallo stato illegittimi o di specifici beni giuridici meritevoli di una tutela.

I REATI ABROGATI CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 7 Partiamo con ordine ad analizzare tutte le novità prospettate dal legislatore in questo intervento di inizio anno. Il fulcro del decreto in questione è la depenalizzazione di alcuni reati previsti dal codice Rocco. Certe condotte quindi, non verranno più punite con la severa sanzione penale come ad esempio la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco, l’atto privato, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

D’ORA IN POI SOLO ILLECITI CIVILI… Ebbene sì, se siete rimasti perplessi come lo sono rimasto io, accantonate pure il vostro sbigottimento perché da oggi in poi potrete correre il rischio di essere ingiuriati con epiteti poco gradevoli senza che il vostro offensore venga condannato dal giudice penale. Attenzione però, ciò non significa che il comportamento posto in essere sia lecito all’interno del nostro ordinamento! L'articolo 4 della nuova legge, sostanzialmente ripropone tutte le fattispecie abrogate nel codice penale e che sopra abbiamo riportato, rubricandoli sotto la diversa forma di “illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie”. In sostanza il legislatore (che in questo caso trattandosi di un decreto legislativo è l'esecutivo cioè il Governo) lasciando immutata la morfologia delle norme ha deciso di ricondurle sotto l'ala più mite del diritto civile, stabilendo peraltro che al verificarsi di tali ipotesi normative, il trasgressore debba essere punito ...con una sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila.

….CON RISARCIMENTO DEL DANNO L’art. 3 è chiarissimo nel puntualizzare che gli eventi enucleati dalle successive previsioni, per essere punibili, debbano essere riconducibili ad un comportamento doloso (quindi volontario) escludendo quindi tutte le ipotesi di colposità oltre che ricondurre nell'alveo della prescrizione quinquennale, la previsione temporale a cui la vittima deve far riferimento per vedere accertato il proprio diritto al risarcimento danni dell'evento dannoso ingiustamente subito. L'ipotetico trasgressore quindi dovrà in primis ristorare la situazione patrimoniale della vittima nella situazione precedente il compimento del suo illecito e quale sanzione, versare alla Cassa delle ammende una determinata somma di denaro.

…E SANZIONE PECUNIARIA Avendo previsto una forbice di determinazione della sanzione pecuniaria molto ampia (tra 100 Euro e 8000 Euro) è stata provvidenzialmente inserita anche una norma ad hoc, che fornisce le indicazioni necessarie all'organismo giudicante su come commisurare la sanzione che andrà applicata nel caso specifico. Andranno quindi tenute in considerazione: la gravità della violazione, l'eventuale reiterazione dell'illecito, l'arricchimento personale del soggetto responsabile, l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito commesso, la personalità del trasgressore, le sue condizioni economiche. Proprio  quest'ultimo elemento di valutazione mi ha fortunatamente colpito in positivo. Come è facilmente intuibile ricevere 1000 euro di sanzione può essere un danno economico enorme per un soggetto, mentre per un altro può rappresentare un mero fastidio. Adattare la sanzione alla condizione economica dell'agente raggiunge l'obiettivo di rendere la legge più uguale per tutti. La competenza di accertare l'evento, la responsabilità e la conseguente giusta punizione sarà d'ora  in avanti affidata al Giudice Civile che, in maniera del tutto logica e per quanto la compatibilità lo consenta, utilizzerà le regole del proprio codice di procedura. Volendo qui tralasciare le altre previsioni normative puramente tecniche che potrebbero annoiarvi inutilmente, occorre porre l'attenzione su un altro aspetto. Molti di voi, infatti, si staranno chiedendo: in concreto cosa comporta questa metamorfosi?

IN SINTESI, COSA CAMBIA? Anche se il cambiamento sembra solo apparentemente teorico, depenalizzare un reato ha conseguenze degne di nota. Ad esclusione di casi limite che sono effettivamente trascurabili, era fino ad oggi sostanzialmente impossibile finire in carcere dopo essere stato dichiarato colpevole ad esempio a seguito di un ingiuria. L'ipotetica sanzione detentiva a 3 mesi di reclusione, con una certa sicurezza  non avrebbe di certo comportato la nostra traduzione nelle patrie galere, ma forse il timore di patire la condanna ci avrebbe spinto ad essere più cauti con le parole, o probabilmente avrebbe dato un forte segnale di tutela da parte dello Stato alla vittima di un episodio  di questo tipo. La differenza importante dunque è che il comportamento realizzato non sarà più considerato criminale e come potrete agevolmente intuire le implicazioni di tale assunto non sono esclusivamente semantiche. La condotta lesiva, rimarrà un’illecito dal punto di vista del diritto ma non avrà più quella connotazione stigmatizzante tipica del reato. Questo già di per sé rappresenterebbe un importante elemento nel panorama evolutivo delle ipotesi normative considerate. Tuttavia, prima di arrivare a dare un giudizio complessivo sull'operato governativo analizzeremo in un prossimo post il secondo dei due decreti legislativi, il n. 8…


Dottor Michael Frasca – Studio Comite