venerdì 25 settembre 2015

ASSICURAZIONE: ORA L'ATTESTATO DI RISCHIO SI CONSULTA ANCHE DALLO SMARTPHONE


Da qualche settimana l’attestato di rischio non viene, e non verrà, più inviato a casa. Si tratta di un nuovo capitolo nell’ambito della R.C.A., un mondo dove a mio avviso non è possibile annoiarsi per il continuo rincorrersi di provvedimenti rivolti a semplificare i rapporti fra imprese e assicurati, ad allinearci alle normative europee e a cercare soluzioni all’annoso problema del caro polizza. Già previsto nel 2012 nel pacchetto liberalizzazioni del Governo Monti con un certo ritardo l’Ivass (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni), nel maggio 2015, ha provveduto ad emanare l’atteso regolamento attuativo. È stata così disciplinata la materia concernente l’attestazione di rischio, modalità e tempi di consegna, norme di salvaguardia per gli assicurati, creazione, funzionamento ed alimentazione della Banca dati. La nuova procedura rientra tra quelle di semplificazione burocratica e di digitalizzazione dei documenti, ovvero la nota dematerializzazione. Prima di verificare cosa è cambiato per gli assicurati ritengo opportuno ricordare il significato e la necessità di tale documento...

INNANZITUTTO RICORDIAMO COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? È un documento elaborato e rilasciato dall’assicuratore ove viene indicata la classe di merito di appartenenza dell’assicurato ed il numero dei sinistri avvenuti negli ultimi cinque anni che siano stati liquidati per l’accertata responsabilità totale o parziale di chiunque si sia posto alla guida del veicolo indicato in polizza. Dagli addetti ai lavori l’attestato di rischio viene indicato come la pagella dell’automobilista a mio modo di vedere in modo erroneo per i motivi che di seguito indicherò. Esso ha validità di cinque anni. Quindi, qualora un’automobilista decidesse nel corso del 2012 di non utilizzare, da quel momento in poi, il proprio veicolo sospendendo così l’assicurazione, dopo aver rilasciato apposita dichiarazione in tal senso alla propria compagnia, potrà, nel caso in cui cambiasse idea nel 2015 e ricominciasse ad utilizzare l’auto, oppure decidesse di sostituirla con altra, avvalersi della classe di merito risultante dall’ultimo attestato.

L’ATTESTAZIONE CONTIENE MOLTE INFORMAZIONI che credo sia utile ripercorrere. Essa, dunque, indica:

1) la denominazione dell’impresa di assicurazione;

2) il codice fiscale del contraente o partita iva in caso di persona giuridica;

3) il codice fiscale o partita iva se trattasi di persona giuridica del proprietario del mezzo o altro avente diritto;

4) il numero del contratto di assicurazione;

5) l’indicazione della targa del veicolo;

6) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

7) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;

8) la classe aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva nonché le classi CU (classe di conversione universale cioè una scala comune a tutte le compagnie di assicurazione, costituita da 18 classi rivolta a garantire omogeneità di valutazione qualora l’assicurato passi da un’impresa ad altra);

9) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni o meglio i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale o concorsuale in questo caso con la precisazione della percentuale;

10) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di solo danni a cose, di soli danni a persona o misto (cose e persone);

11) in caso di polizza con franchigia gli importi richiesti e non corrisposti dall’assicurato.

ATTENZIONE A VERIFICARE IL CONTENUTO! All’assicurato suggerisco sempre di perdere un paio di minuti al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dei dati ivi contenuti. Importante anche verificare la percentuale di colpa attribuita in occasione dei sinistri in quanto se nel periodo di osservazione dei cinque anni il cumulo delle quote di responsabilità supera il 51% ciò determinerà l’applicazione del malus.

LA LEGGE HA LASCIATO QUALCHE LACUNA Come agire se nell’attestazione rileviamo un sinistro che non ci risulta aver causato o non condividiamo la percentuale di responsabilità in quanto riteniamo magari di aver totalmente ragione? Purtroppo il legislatore a seguito dell’introduzione delle regole sul contrassegno elettronico ha mancato l’occasione per disciplinare in modo diretto e trasparente tale problematica la cui soluzione è desumibile solo dall’esame di norme di varia estrazione. Il consiglio che mi sento di dare prima di dare in mano la pratica ad un legale è di richiedere urgenti informazioni alla propria compagnia inoltrando reclamo scritto e motivato; quella del reclamo è un‘arma alquanto efficace poiché la Compagnia generalmente risponde nel giro di 2-3 giorni. Lo stesso reclamo viene protocollato in apposito registro sottoposto a controllo Ivass. In genere l’ufficio al quale rivolgersi è indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della Compagnia. Qualora perduri l’assenza di risposta o il problema non venga risolto è possibile ricorrere direttamente all’Ivass nonché attivare la conciliazione paritetica.

COME ESAMINARE LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO? Nel caso in cui si voglia entrare nel merito della liquidazione di un determinato sinistro, cercando di capire le ragioni in base alle quali la stessa sia avvenuta, il contraente ha la possibilità di attivare procedura di accesso agli atti secondo quanto previsto dall’art. 146 del codice delle assicurazioni private acquisendo copia della relativa documentazione (richiesta danni, copia perizia, verbale). In ogni caso essendo le tempistiche abbastanza strette per l’assicurato (l’attestazione viene resa disponibile 30 giorni prima della scadenza) il rischio è che la corretta riclassificazione del contratto avvenga dopo la stipula del nuovo contratto con aggravi di costi anticipati dal contrante e conseguente onere di richiederne la restituzione.

ADESSO LA CONSEGNA DELL’ATTESTATO AVVIENE COSÌ… Fino al 1 luglio 2015 l’attestato veniva inviato all’assicurato dalla Compagnia al proprio cliente entro 30 giorni prima della scadenza del contratto, pena sanzione amministrativa. In caso di sottoscrizione di nuova polizza nei confronti dell’assicurato gravava l’onere di consegnare copia di questo documento alla nuova impresa in modo che questa potesse valutare il rischio e sottoscrivere il contratto. La mancata presentazione dell’attestato di rischio o di contraffazione dello stesso poteva comportare il legittimo rifiuto della compagnia ad accettare il rischio o a determinare la classificazione del  rischio alla classe più svantaggiosa (classe 18 ). Ora l’attestato non è più cartaceo e le informazioni vengono inserite in una banca dati gestita dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese AssicuratricI) sottoposta a controllo da parte dell’Ivass. Tale banca dati gestita da anni su base volontaria è divenuta obbligatoria e permette una visura completa dei sinistri che hanno interessato una determinata targa. L’assicurato non deve più consegnare l’attestato di rischio alla nuova compagnia mentre l’impresa assicurativa ha l’obbligo di trasmettere i dati degli attestati alla banca e di acquisire l’attestato telematico prima di emettere la polizza Rca. In tal modo si è cercato di contrastare il cosiddetto mercato degli attestati falsi.

ANCHE L’ASSICURATO PUÒ CONSULTARE L’ATTESTATO L’assicurato a sua volta può consultare l’attestato di rischio sul sito web della Compagnia in un’area riservata oppure a discrezione della stessa l’attestato di rischio può essere ricevuto tramite altre modalità telematiche quali posta elettronica, app per smartphone e social network. È prevista anche una normativa di salvaguardia per chi non utilizzi internet in quanto è possibile richiedere al proprio agente una copia cartacea dell’attestato di rischio che ha il solo scopo di informare l’assicurato non essendo valido per la stipula del contratto R.c.a.. La scelta del legislatore si è dunque orientata nell’utilizzare tecnologia e banche dati. Le imprese sono responsabili della correttezza ed aggiornamento delle informazioni  trasmesse alla banca e sottoposte a controllo dell’Ivass.

L’ATTESTATO È UN PAGELLINO NON VERITIERO! Come accennavo prima l’attestato di rischio viene ritenuto il documento più importante  per stabilire il prezzo dell’assicurazione adeguato alla storia dell’automobilista. In realtà la situazione è ben diversa da come viene descritta! Continua, infatti, ad essere ignorato il fatto che l’auto nella vita di tutti i giorni può essere guidata da persona diversa rispetto a quella indicata nell’attestato di rischio e la cui abilità di conducente è monitorata dalla banca dati. Tale documento si limita semplicemente a registrare i sinistri causati da un determinato veicolo targato XX000YY nel periodo di proprietà del sig Pinco Palla. Poniamo che Pinco Palla sia proprietario di altri due veicoli e che nel medesimo anno con ciascuno di essi causi un sinistro; essendo l’attestazione di rischio rilasciata per ciascun veicolo ognuno riporterà un solo sinistro mentre Pinco Palla responsabile di ben tre sinistri è in realtà un guidatore ad alto rischio. Lo stesso veicolo guidato da persone diverse dal proprietario può ugualmente essere causa di sinistri non imputabili al nominativo riportato nell’attestazione. Il rischio coperto nell’assicurazione R.C.A. è dunque maggiore rispetto a quello rappresentato nell’attestazione; tale documento così come congegnato è inidoneo a fornire un’esatta rappresentazione del rischio che l’impresa con la stipula della polizza assume.

MA LE COMPAGNIE NE SANNO UNA PIÙ DEL DIAVOLO! Le compagnie di assicurazione sono società a scopo di lucro ben organizzate ed il problema lo hanno già risolto da anni attraverso la previsione di formule tariffarie adeguate alla personalità dei potenziali guidatori del veicolo. Da anni, al fine di far coincidere la persona del contraente con quella del guidatore, le imprese assicurative si sono inventate la formula della guida esclusiva o libera in parte eludendo l’effetto paradossale di cui sopra. La prassi commerciale nel prevedere forti sconti cerca di incentivare la guida esclusiva o prevalente  del veicolo da parte di chi risulti proprietario.

LA PAGELLA DOVREBBE RIGUARDARE IL GUIDATORE! L’attestato di rischio potrà diventare una pagella del guidatore solo nell’ipotesi in cui venga a monitorare anche l’effettiva rischiosità del guidatore. Tali dati sono oggi disponibili nella Banca Ivass alle quale le imprese accedono unitamente alle forze dell’ordine per l’attività di prevenzione di comportamenti fraudolenti. Con opportune modifiche, da apportare nel pieno rispetto della privacy, tali dati potrebbero essere accessibili alle imprese digitando semplicemente il codice fiscale del contraente. Indipendentemente da alcuni parametri quali l’età ,il sesso, la provincia di residenza, l’elaborazione di una tariffa assicurativa, tenendo conto anche di questo parametro, sarebbe comunque premiante per i profili dei guidatori maggiormente virtuosi. Così la tariffa per il nucleo familiare che potenzialmente guida una certa auto potrebbe essere determinata anche in relazione all’effettiva sinistrosità dei singoli conducenti e non solo sulla base di un calcolo attuariale. Sono convinto che così anche il giovane, con pochi anni di esperienza di guida ma con nessun sinistro a suo carico, potrebbe finalmente pagare un premio assicurativo adeguato e non spropositato!


Dottor Marco Pellegrini – Redazione Giuridicamente parlando