Da qualche settimana l’attestato di rischio non viene, e non
verrà, più inviato a casa. Si tratta di un nuovo capitolo nell’ambito della R.C.A.,
un mondo dove a mio avviso non è possibile annoiarsi per il continuo
rincorrersi di provvedimenti rivolti a semplificare i rapporti fra imprese e
assicurati, ad allinearci alle normative europee e a cercare soluzioni
all’annoso problema del caro polizza. Già previsto nel 2012 nel pacchetto
liberalizzazioni del Governo Monti con un certo ritardo l’Ivass (Istituto per
la vigilanza delle assicurazioni), nel maggio 2015, ha provveduto ad emanare l’atteso
regolamento attuativo. È stata così disciplinata la materia concernente
l’attestazione di rischio, modalità e tempi di consegna, norme di salvaguardia
per gli assicurati, creazione, funzionamento ed alimentazione della Banca dati.
La nuova procedura rientra tra quelle di semplificazione burocratica e di
digitalizzazione dei documenti, ovvero la nota dematerializzazione. Prima di
verificare cosa è cambiato per gli assicurati ritengo opportuno ricordare il
significato e la necessità di tale documento...
INNANZITUTTO RICORDIAMO COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? È un documento elaborato e rilasciato dall’assicuratore ove
viene indicata la classe di merito di appartenenza dell’assicurato ed il numero
dei sinistri avvenuti negli ultimi cinque anni che siano stati liquidati per
l’accertata responsabilità totale o parziale di chiunque si sia posto alla
guida del veicolo indicato in polizza. Dagli addetti ai lavori l’attestato di
rischio viene indicato come la pagella dell’automobilista a mio modo di
vedere in modo erroneo per i motivi
che di seguito indicherò. Esso ha validità di cinque anni. Quindi, qualora un’automobilista
decidesse nel corso del 2012 di non utilizzare, da quel momento in poi, il
proprio veicolo sospendendo così l’assicurazione, dopo aver rilasciato apposita
dichiarazione in tal senso alla propria compagnia, potrà, nel caso in cui
cambiasse idea nel 2015 e ricominciasse ad utilizzare l’auto, oppure decidesse
di sostituirla con altra, avvalersi della classe di merito risultante
dall’ultimo attestato.
L’ATTESTAZIONE CONTIENE MOLTE INFORMAZIONI che credo sia utile ripercorrere. Essa, dunque, indica:
1) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
2) il codice fiscale del contraente o partita iva in caso di
persona giuridica;
3) il codice fiscale o partita iva se trattasi di persona
giuridica del proprietario del mezzo o altro avente diritto;
4) il numero del contratto di assicurazione;
5) l’indicazione della targa del veicolo;
6) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato
il contratto;
7) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione
viene rilasciata;
8) la classe aziendale di provenienza e quella di
assegnazione del contratto per l’annualità successiva nonché le classi CU
(classe di conversione universale cioè una scala comune a tutte le compagnie di
assicurazione, costituita da 18 classi rivolta a garantire omogeneità di
valutazione qualora l’assicurato passi da un’impresa ad altra);
9) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli
ultimi cinque anni o meglio i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con
distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale o
concorsuale in questo caso con la precisazione della percentuale;
10) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta
di solo danni a cose, di soli danni a persona o misto (cose e persone);
11) in caso di polizza con franchigia gli importi richiesti
e non corrisposti dall’assicurato.
ATTENZIONE A VERIFICARE IL CONTENUTO! All’assicurato suggerisco sempre di perdere un paio di
minuti al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dei dati ivi
contenuti. Importante anche verificare la percentuale di colpa attribuita in
occasione dei sinistri in quanto se nel periodo di osservazione dei cinque anni
il cumulo delle quote di responsabilità supera il 51% ciò determinerà
l’applicazione del malus.
LA LEGGE HA LASCIATO QUALCHE LACUNA Come agire se nell’attestazione rileviamo un sinistro che
non ci risulta aver causato o non condividiamo la percentuale di responsabilità
in quanto riteniamo magari di aver totalmente ragione? Purtroppo il legislatore
a seguito dell’introduzione delle regole sul contrassegno elettronico ha
mancato l’occasione per disciplinare in modo diretto e trasparente tale problematica
la cui soluzione è desumibile solo dall’esame di norme di varia estrazione. Il
consiglio che mi sento di dare prima di dare in mano la pratica ad un legale è
di richiedere urgenti informazioni alla propria compagnia inoltrando reclamo scritto e motivato; quella del
reclamo è un‘arma alquanto efficace poiché la Compagnia generalmente risponde
nel giro di 2-3 giorni. Lo stesso reclamo viene protocollato in apposito
registro sottoposto a controllo Ivass. In genere l’ufficio al quale rivolgersi
è indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della
Compagnia. Qualora perduri l’assenza di risposta o il problema non venga risolto
è possibile ricorrere direttamente all’Ivass nonché attivare la conciliazione
paritetica.
COME ESAMINARE LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO? Nel caso in cui si voglia entrare nel merito della
liquidazione di un determinato sinistro, cercando di capire le ragioni in base
alle quali la stessa sia avvenuta, il contraente ha la possibilità di attivare procedura di accesso agli atti secondo
quanto previsto dall’art. 146 del codice delle assicurazioni private acquisendo copia della relativa
documentazione (richiesta danni, copia perizia, verbale). In ogni caso essendo
le tempistiche abbastanza strette per l’assicurato (l’attestazione viene resa
disponibile 30 giorni prima della scadenza) il rischio è che la corretta riclassificazione
del contratto avvenga dopo la stipula del nuovo contratto con aggravi di costi anticipati dal contrante e
conseguente onere di richiederne la restituzione.
ADESSO LA CONSEGNA DELL’ATTESTATO AVVIENE COSÌ… Fino al 1 luglio 2015 l’attestato veniva inviato
all’assicurato dalla Compagnia al proprio cliente entro 30 giorni prima della
scadenza del contratto, pena sanzione amministrativa. In caso di sottoscrizione
di nuova polizza nei confronti dell’assicurato gravava l’onere di consegnare
copia di questo documento alla nuova impresa in modo che questa potesse
valutare il rischio e sottoscrivere il contratto. La mancata presentazione
dell’attestato di rischio o di contraffazione dello stesso poteva comportare il
legittimo rifiuto della compagnia ad accettare il rischio o a determinare la
classificazione del rischio alla
classe più svantaggiosa (classe 18 ). Ora l’attestato non è più cartaceo e le
informazioni vengono inserite in una banca dati gestita dall’Ania (Associazione
Nazionale fra le Imprese AssicuratricI) sottoposta a controllo da parte
dell’Ivass. Tale banca dati gestita da
anni su base volontaria è divenuta obbligatoria e permette una visura
completa dei sinistri che hanno interessato una determinata targa. L’assicurato
non deve più consegnare l’attestato di rischio alla nuova compagnia mentre l’impresa
assicurativa ha l’obbligo di trasmettere i dati degli attestati alla banca e di
acquisire l’attestato telematico prima di emettere la polizza Rca. In tal modo
si è cercato di contrastare il cosiddetto mercato degli attestati falsi.
ANCHE L’ASSICURATO PUÒ CONSULTARE L’ATTESTATO L’assicurato a sua volta può consultare l’attestato di
rischio sul sito web della Compagnia
in un’area riservata oppure a discrezione della stessa l’attestato di rischio può
essere ricevuto tramite altre modalità telematiche quali posta elettronica, app
per smartphone e social network. È prevista anche una normativa di salvaguardia
per chi non utilizzi internet in quanto è possibile richiedere al proprio
agente una copia cartacea dell’attestato di rischio che ha il solo scopo di
informare l’assicurato non essendo valido per la stipula del contratto R.c.a.. La scelta del legislatore si è dunque
orientata nell’utilizzare tecnologia e banche dati. Le imprese sono
responsabili della correttezza ed aggiornamento delle informazioni trasmesse alla banca e sottoposte a
controllo dell’Ivass.
L’ATTESTATO È UN PAGELLINO NON VERITIERO! Come accennavo prima l’attestato di rischio viene ritenuto
il documento più importante per
stabilire il prezzo dell’assicurazione adeguato alla storia dell’automobilista.
In realtà la situazione è ben diversa da come viene descritta! Continua, infatti,
ad essere ignorato il fatto che l’auto nella vita di tutti i giorni può essere
guidata da persona diversa rispetto a quella indicata nell’attestato di rischio
e la cui abilità di conducente è monitorata dalla banca dati. Tale documento si
limita semplicemente a registrare i sinistri causati da un determinato veicolo
targato XX000YY nel periodo di proprietà del sig Pinco Palla. Poniamo che Pinco
Palla sia proprietario di altri due veicoli e che nel medesimo anno con
ciascuno di essi causi un sinistro; essendo l’attestazione di rischio
rilasciata per ciascun veicolo ognuno riporterà un solo sinistro mentre Pinco
Palla responsabile di ben tre sinistri è in realtà un guidatore ad alto
rischio. Lo stesso veicolo guidato da persone diverse dal proprietario può ugualmente
essere causa di sinistri non imputabili al nominativo riportato
nell’attestazione. Il rischio coperto nell’assicurazione R.C.A. è dunque
maggiore rispetto a quello rappresentato nell’attestazione; tale documento così come congegnato è
inidoneo a fornire un’esatta rappresentazione del rischio che l’impresa con la stipula della polizza assume.
MA LE COMPAGNIE NE SANNO UNA PIÙ DEL DIAVOLO! Le compagnie di assicurazione sono società a scopo di lucro
ben organizzate ed il problema lo hanno già risolto da anni attraverso la
previsione di formule tariffarie adeguate alla personalità dei potenziali
guidatori del veicolo. Da anni, al fine di far coincidere la persona del contraente
con quella del guidatore, le imprese assicurative si sono inventate la formula della guida esclusiva o libera in
parte eludendo l’effetto paradossale di cui sopra. La prassi commerciale nel
prevedere forti sconti cerca di incentivare la guida esclusiva o prevalente del veicolo da parte di chi risulti
proprietario.
LA PAGELLA DOVREBBE RIGUARDARE IL GUIDATORE! L’attestato di rischio potrà diventare una pagella del
guidatore solo nell’ipotesi in cui venga a monitorare anche l’effettiva
rischiosità del guidatore. Tali dati sono oggi disponibili nella Banca Ivass
alle quale le imprese accedono unitamente alle forze dell’ordine per l’attività
di prevenzione di comportamenti fraudolenti. Con opportune modifiche, da
apportare nel pieno rispetto della privacy, tali dati potrebbero essere
accessibili alle imprese digitando semplicemente il codice fiscale del contraente. Indipendentemente da alcuni parametri
quali l’età ,il sesso, la provincia di residenza, l’elaborazione di una tariffa
assicurativa, tenendo conto anche di questo parametro, sarebbe comunque premiante per i profili dei guidatori
maggiormente virtuosi. Così la tariffa per il nucleo familiare che potenzialmente
guida una certa auto potrebbe essere determinata anche in relazione
all’effettiva sinistrosità dei singoli conducenti e non solo sulla base di un calcolo attuariale. Sono convinto che così anche il
giovane, con pochi anni di esperienza di guida ma con nessun sinistro a suo
carico, potrebbe finalmente pagare un premio assicurativo adeguato e non
spropositato!
Dottor Marco Pellegrini – Redazione Giuridicamente parlando