mercoledì 23 settembre 2015

NON PAGHI LE BOLLETTE? NIENTE ACQUA!


Una recentissima sentenza del Tribunale di Alessandria mi ha offerto l’occasione per ritornare su un argomento da sempre molto discusso e dibattuto a causa degli aspetti di pubblica utilità che coinvolge: la legittimità della sospensione della fornitura idrica per morosità. Spesso mi sono imbattuta nelle contestazioni di utenti morosi che, anche a fronte della sola “minaccia” di sospensione della fornitura, si appellano alla sua natura di servizio pubblico ed alle implicazioni di carattere igienico-sanitario che ne derivano, per invocare l’illegittimità e quindi l’impraticabilità di questo estremo rimedio. Tali reclami, uniti anche alla natura monopolistica del servizio idrico e spesso alle forti pressioni di comitati ed associazioni di consumatori, hanno fatto sì che per diverso tempo il settore idrico in generale si sia inibito a procedere con le sospensioni, con il risultato di “guadagnare” ai gestori una morosità consolidata difficilmente recuperabile, spesso con pesanti ripercussioni finanziarie...

LA MANCANZA DI UNA SPECIFICA NORMATIVA DI SETTORE d’altra parte, ha contribuito a mantenere questa situazione di incertezza. Il primo atto ufficiale, infatti, che ha in qualche modo cercato di dirimere la questione e fornire delle linee guida, è stato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996. Il suo articolo 8.4.5., infatti, legittima il gestore a sospendere l’erogazione in caso di morosità dell’utente, a condizione però che lo abbia previamente diffidato a norma di legge. Secondo tale previsione normativa l’erogazione riprenderà entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell’autorità competente. Ad ulteriore conferma di questo indirizzo, il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 ha fornito ulteriori prescrizioni ai gestori. Le carte aziendali, infatti, devono indicare i mezzi con cui l’utente è preavvisato (con un anticipo non inferiore a 20 giorni) e le modalità per evitare la sospensione. Inoltre, aspetto questo interessante, il gestore ha la facoltà di porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all’utente. Sulla scorta di queste prescrizioni, recepite nelle proprie Carte dei Servizi, le società di gestione idrica hanno quindi dato il via alle sospensioni per morosità, pur subordinate alla previsione ed all’osservanza di termini congrui e certi di diffida, risposta ai reclami e ripresa della fornitura, e di obblighi di comunicazione all’utenza. In sostanza, le sospensioni sono state ricondotte all’istituto generale della eccezione di inadempimento, disciplinata dall’articolo 1460 del codice civile. La sospensione, quindi, si riduce ad un semplice meccanismo di reciprocità: all’inadempimento di una parte può far seguito il pari rifiuto dell’altra ad adempiere alla propria controprestazione, salva la contrarietà a buona fede.

LA GIURISPRUDENZA però, ha fatto un po’ da contrappeso, probabilmente per la sua maggiore vicinanza e sensibilità a certe istanze e posizioni, che considerano il bene acqua come un diritto inviolabile, sottratto alle logiche di mercato, legato al valore stesso della vita umana. Molte, infatti, sono state le pronunce che hanno ritenuto non applicabile la misura della sospensione alle utenze idriche, ora giudicandola vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini se prescinde da una preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli, ora giudicandola in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione, ora sostenendone la sproporzionalità a fronte di un mero inadempimento pecuniario riferito a un bene primario come l’acqua (tra le tante, Tribunale di Enna, Sentenza del 9 settembre 2004; Tribunale di Latina, Sentenza del 13 luglio 2006; Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza del 6 luglio 2012; Tribunale di Castrovillari, Sentenza del 30 novembre 2012, n. 5811).

DA PARTE SUA, L’AUTORITÀ DI SETTORE, AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI) a cui nel 2011 sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici in sostituzione della precedente Agenzia nazionale, ha preferito adottare una posizione più prudente e di attesa. Essa, infatti, nella Deliberazione del 28 Febbraio 2013 n. 87/2013/R/IDR, riconoscendo sia la reciprocità dei rapporti tra le parti nei contratti di fornitura idrica, secondo la previsione dell’articolo 1460 codice civile, sia la necessità di garantire comunque all’utente moroso la certezza dei propri diritti, ha ritenuto di dover avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti in tema di definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie per la gestione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato. Nelle more dell’adozione del provvedimento, non possono in ogni caso subire sospensioni quelle utenze relative ad attività di servizio pubblico di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

LA SENTENZA IN ESAME affrontando la questione dal particolare punto di vista di un condominio, ha dichiarato la legittimità della sospensione della fornitura per morosità, richiamandosi a tal fine, ancora una volta, al rapporto di reciprocità (se viene meno il pagamento allora viene meno anche l’erogazione), che è alla base dei contratti di fornitura e che addirittura consentirebbe di non considerare vessatoria la clausola contrattuale che la prevede. La pronuncia, infatti, ricollega la riduzione o sospensione del servizio alla facoltà prevista dall’articolo 1461 codice civile, che è appunto un rimedio che si applica anche a chi somministra beni o prestazioni di servizi in regime di monopolio, qualora sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente (Tribunale di Alessandria, Sentenza del 17 luglio 2015; vedi anche Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1232; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26977). 

CONCLUDENDO quindi, dopo questa breve disamina, mi sembra di poter dire che oramai, anche alla luce della sentenza ora ricordata, e fatti salvi sempre possibili futuri pronunciamenti giurisprudenziali di segno opposto, la sospensione per morosità delle utenze idriche è ritenuta ammissibile e legittima, quale soluzione all’inadempimento della controparte del rapporto contrattuale reciproco. Ciò purché avvenga nel rispetto degli obblighi di dare all’utente moroso un congruo preavviso ed ogni informazione e comunicazione necessaria ad eliminare la morosità. Solo quando questi, infatti, lascia cadere nel vuoto le comunicazioni e le diffide del gestore, non contesti quanto imputatogli e non paghi le fatture per un tempo ed un importo tale da far ritenere pregiudicata la possibilità del gestore di rientrare nel credito vantato, quest’ultimo è legittimato alla sospensione, avendo acquisito la certezza che la morosità è voluta e consapevole.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente parlando