lunedì 1 settembre 2014

VOLO IN RITARDO? SÌ AL RISARCIMENTO SE…



Innanzitutto, un personale saluto ai nostri lettori con l’auspicio che le tanto attese vacanze si siano svolte nel modo migliore permettendovi, soprattutto, di ricaricare le batterie. Non potevo, tuttavia, esimermi dal portare alla vostra attenzione un argomento che, purtroppo, talvolta, interessa i vacanzieri che hanno utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto e che, a causa di ritardi o addirittura cancellazioni, hanno subito un danno che ha compromesso parzialmente o totalmente un’esperienza che, di norma, dovrebbe risultare piacevole e svolgersi senza intoppi. Vediamo, allora, quali sono i diritti del passeggero in caso di ritardo del volo, in quali casi si può avere un indennizzo monetario da parte della compagnia aerea e quali sono gli obblighi di quest’ultima nei confronti dei viaggiatori. 


LA TUTELA DEI PASSEGGERI nei trasporti aerei è disciplinata dal Regolamento CE n. 261 del 2004 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Correlato al suddetto Regolamento, è il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2006 n. 69 che ha disciplinato le sanzioni in caso di violazione. Le sopracitate disposizioni si applicano:

1)  ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario; 
2) ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario, con destinazione in un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

In caso di voli in partenza da un paese non comunitario con destinazione in un paese dell’Unione Europea, operati da compagnie aeree non comunitarie, si applicano le tutele assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto. Ciò premesso, va precisato che originariamente il Regolamento CE prevedeva un risarcimento, ovvero l’obbligo per il vettore aereo di corrispondere al passeggero una somma di denaro, detta compensazione pecuniaria, solo ed esclusivamente nel caso di cancellazione del volo (si trattava di una somma che variava da un minimo di Euro 250,00 fino ad un massimo di Euro 600,00). Ma fortunatamente, la nota sentenza Sturgeon, emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 19 novembre 2009, ha stabilito che anche i passeggeri di voli che abbiano accumulato un ritardo pari o superiore alle tre ore, hanno diritto a un indennizzo avente natura risarcitoria. Detta compensazione pecuniaria non è dovuta esclusivamente nel caso in cui il ritardo sia attribuibile a circostanze straordinarie che esulano dal controllo della compagnia aerea delle quali, a breve, fornirò alcuni esempi.

SE RITARDI MI ASSISTI, È UN DIRITTO Ebbene, tenuto conto delle premesse di cui sopra, va ora sottolineato che l’art. 6 del Regolamento CE 261/2004 prevede che il vettore aereo qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a o b)”, deve innanzitutto prestare assistenza ai passeggeri che siano costretti a partire in ritardo rispetto alle previsioni. L’art. 9 intitolato diritto di assistenza prevede, inoltre, che il vettore assicuri ai passeggeri che partiranno in ritardo pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa. Se il ritardo si protrae, il passeggero ha anche diritto alla sistemazione in albergo con pernottamenti e trasporto a cura e spese della compagnia aerea. Il legislatore ha prestato particolare attenzione al diritto di assistenza del passeggero durante l’attesa del volo in ritardo, sino a prevedere, sempre nel sopracitato art. 9, il diritto del passeggero ad effettuare, a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.

L’ATTESA PER IL RITARDO DELL’AEREO VALE DENARO SE… L’art. 7 del Regolamento CE 261/2004 prevede, poi, che al passeggero venga corrisposto, da parte della compagnia aerea, per il semplice fatto di partire in ritardo, un indennizzo monetario stabilito in base alla lunghezza della tratta aerea, ovvero: a) Euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; b) Euro 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; c) Euro 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% se ai passeggeri viene offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, sempre che l’orario di arrivo non superi quello originariamente previsto nel volo prenotato: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; c) di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b). Nel caso in cui, il ritardo del volo raggiunga le cinque ore, il passeggero ha la facoltà di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Le compagnie aeree possono essere esenti da responsabilità per il ritardo solo nel caso in cui si siano verificate circostanze straordinarie ed eccezionali come, cattive condizioni metereologiche (che hanno comportato la necessità di chiudere l’intero traffico aereo), scioperi o disordini politici.

SÌ AL RISARCIMENTO ANCHE DEI DANNI PREVEDIBILI Occorre altresì sottolineare che, se il passeggero subisce, a causa del ritardo, dei danni diretti che siano prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, potrà richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di circa 4.831,00 Euro. Tale risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Va tenuto presente che, il disposto di cui all’art. 3 del Regolamento citato, prevede espressamente che il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.


IL PASSEGGERO DEVE ESSERE INFORMATO, ANCHE QUESTO È UN DIRITTO Non meno importante è il diritto del passeggero ad essere informato dei suoi diritti in caso di ritardo nella partenza del volo. Si tratta di un vero e proprio obbligo di informazione che grava sulle compagnie le quali, nella zona di imbarco, sono tenute a rendere visibile ai passeggeri un avviso contenente il seguente testo: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”. Peraltro, se il passeggero subisce un ritardo che eccede i limiti orari sopradetti, scatta per il vettore aereo l’obbligo di consegnare a ciascun passeggero un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del Regolamento CE in esame.

IL RITARDO IN UN GIORNO FESTIVO PREVEDE UN RISARCIMENTO MAGGIORE Secondo quanto prevede l’art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004 risulta, poi, dovuto un risarcimento maggiore nell’ipotesi in cui il ritardo, e quindi il disagio, si verifichi in giornate particolari quali per esempio Ferragosto oppure Natale, dedicate appunto a eventi religiosi e al riposo o allo svago. Nel richiamare proprio tale disposizione il Giudice di Pace di Brindisi, nella causa civile iscritta al n. 44/2013, ha riconosciuto un danno supplementare (di natura non patrimoniale) pari a euro 200 proprio perché il disagio si è verificato nel giorno di Ferragosto che è notoriamente dedicato al riposo e allo svago delle persone.

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO Innanzitutto, i reclami devono essere presentati alle compagnie aeree con le quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto. Se la compagnia non fornisce risposte adeguate entro sei settimane, si può presentare reclamo:

- alle sedi ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il olo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione Europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera; 
- agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione Europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e in arrivo da quegli Stati.

SANZIONI PER LE COMPAGNIE AEREE L’ENAC quale organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del passeggero in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti. Le conclusioni degli accertamenti effettuati vengono successivamente comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea. Purtroppo le compagnie aeree raramente pagano volontariamente anche nei casi di effettiva responsabilità, paventando pretestuose circostanze straordinarie al fine unico di sottrarsi alle proprie obbligazioni risarcitorie nei confronti del passeggero, nella speranza che quest’ultimo desista dall’intraprendere azioni legali per la tutela dei propri diritti o magari non ne sia a conoscenza. In questi, come in altri casi, allora è nostra intenzione diffondere tutte le informazioni dirette a tutelare la parte più debole del rapporto ed il sempre maggior numero di lettori ci incoraggia nel proseguire per questa strada…

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite