venerdì 5 settembre 2014

BAGAGLIO IN RITARDO, SMARRITO O DANNEGGIATO? PASSEGGERO RISARCITO E TUTELATO!


Ci ha scritto ieri Francesco P. raccontandoci delle sue ferie estive trascorse a Marsa Alam, posto incantevole sul Mar Rosso. Scrive Francesco: “Avevo prenotato questo viaggio da tempo, attraverso un noto tour operator, su suggerimento di alcuni amici e conoscenti che vi erano stati, descrivendomi paesaggi stupendi e paradisiaci. Ho trascorso due settimane meravigliose, lontane dallo stress e dall’inquinamento della mia città, rigenerandomi al 100%. Tutto secondo programma, sennonché al rientro…”. Vediamo insieme come è andata a finire e cosa fare nel caso malaugurato in cui, giunti all’aeroporto di destinazione, non ci dovesse essere restituito il nostro bagaglio oppure questo ci dovesse essere restituito in ritardo o addirittura danneggiato. Abbiamo diritto a un rimborso? Se si entro quali limiti?


IL RACCONTO DI FRANCESCO CONTINUA spiegandoci di aver atteso invano il proprio bagaglio all’aeroporto di destinazione per ben 2 ore e di aver successivamente provveduto a presentare denuncia e richiesta di risarcimento. A questo punto ci chiede “quale risarcimento mi dovrà essere riconosciuto per la mancata riconsegna del bagaglio?” Il quesito permette di collegarci all’argomento del post pubblicato lo scorso 1 settembre nel quale, vi ricorderete, abbiamo analizzato la tutela del passeggero nel caso in cui il volo in partenza sia in ritardo.

SUBITO LA DENUNCIA! Siete arrivati all’aeroporto di destinazione ma il vostro bagaglio non è comparso sul nastro trasportatore: superato lo scoramento iniziale e le inevitabili imprecazioni di rito, muniti di biglietto e scontrino bagagli recatevi immediatamente presso l’ufficio oggetti smarriti (Lost & Found), presente in ogni aeroporto nazionale ed internazionale. Qui, compilate l’apposito modulo PIR (Property Irregurarity Report) e descrivete con precisione il vostro bagaglio e i beni presenti nello stesso. Mi raccomando! Conservate sempre tutti i documenti di viaggio: il biglietto aereo (che indica l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al vostro bagaglio il quale, all’imbarco, viene munito di analogo contrassegno). Se siete fortunati, il vostro bagaglio verrà ritrovato e riconsegnato entro le 24 ore successive alla denuncia o entro 3 giorni. Ma quali sono le implicazioni giuridiche in caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio?

IL VETTORE È RESPONSABILE Sul punto, il codice civile riserva una tutela molto intensa al passeggero, quale contraente più debole nel rapporto contrattuale. In particolare, gli artt. 1681 e 1693 invertono l’onere della prova, addebitando la perdita del bagaglio al vettore salvo quest’ultimo riesca a fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un evento del tutto indipendente dalla sua volontà o dal suo controllo, che si sia posto in rapporto di causalità con la mancata riconsegna della valigia al destinatario (Tribunale di Palermo, Sezione III, Sentenza del 18 luglio 2013, nella causa avente Ruolo Generale n. 2270/2012).

LO STABILISCONO SETTANT’ANNI DI CONVENZIONI, DA VARSAVIA A MONTREAL La Convenzione di Varsavia del 1929 denominata, Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, regolamenta la responsabilità dei vettori aerei in caso di trasporto di persone, bagagli o beni. È stata oggetto di successive modifiche sino alla firma della Convenzione di Montreal del 1999 che ha sostanzialmente richiamato il sistema introdotto dalla Convenzione di Varsavia (al 2014 è stata ratificata da 152 Stati). L’obiettivo delle suddette convenzioni è stato quello di standardizzare e rendere omogenee le condizioni generali del contratto di trasporto aereo tra gli utenti e le sempre più numerose compagnie aeree. Sia la Convenzione di Varsavia, di solito richiamata negli stessi biglietti aerei, che la normativa contenuta nel codice civile, hanno come finalità anche quella di esimere il viaggiatore danneggiato dal provare l’ammontare del valore della propria valigia (impresa che sarebbe quasi impossibile) e di evitare di esporre il vettore a richieste risarcitorie sproporzionate.

RISARCIMENTO: COME, QUANTO E QUANDO Ora, nel caso in cui il bagaglio sia stato definitivamente smarrito, danneggiato o sia stato consegnato in ritardo, si ha diritto ad un risarcimento massimo di circa 1.167,00 Euro per i voli assicurati da compagnie UE in tutto il mondo. Per quanto concerne, invece, il risarcimento dei danni per le Compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, il suddetto risarcimento è limitato a 20 Euro per kg (salvo il caso in cui il passeggero abbia pagato un prezzo superiore per il maggior peso del bagaglio stivato), sino ad arrivare ad un massimo di 388 Euro nel caso in cui il danno sia imputabile alla Compagnia aerea. Il passeggero il cui bagaglio sia andato smarrito al momento dell’arrivo a destinazione, ha altresì diritto a vedersi riconosciuto un rimborso, nei limiti della ragionevolezza, per le spese sostenute (vestiario ed effetti personali) a causa ed in conseguenza dell’avvenuto smarrimento del proprio bagaglio. La richiesta di rimborso alla Compagnia aerea deve farsi per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento allegando copia del PIR, biglietto aereo, etichetta del bagaglio, le ricevute di pagamento o gli scontrini delle spese sostenute.

I PACCHETTI TURISTICI, NON DEVONO RIVELARSI “PACCHI” Fermo quanto sopra esposto, va comunque tenuto presente che, in tema di responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero, nel caso di acquisto di pacchetti turistici tutto compreso, trova sempre applicazione il Decreto Legislativo n. 111/1995. Come è noto, infatti, si tratta di viaggi organizzati da agenzie turistiche che, generalmente, forniscono al cliente una polizza assicurativa estesa non solo al bagaglio ma anche, all’assistenza sanitaria, alle spese mediche sostenute, alla tutela giudiziaria, al rimborso delle spese per l’annullamento del viaggio in caso di infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di un suo familiare. Peraltro, nel caso di perdita di bagaglio durante un trasporto aereo inserito in un pacchetto turistico, la giurisprudenza riconosce anche il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel non aver potuto pienamente godere la vacanza come occasione di riposo e di divertimento per migliorare le proprie potenzialità e condizioni di vita (Corte di Appello di Palermo, Sezione III, Sentenza del 19 febbraio 2013, nella causa iscritta al n. 64/2007 di Ruolo Generale; Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 13 febbraio 2013, nella causa avente Ruolo Generale n. 4314/2006).

TANTI I CASI CONCRETI, VEDIAMONE ALCUNI Una domanda che potremmo porci a questo punto è la seguente: nel caso in cui, nei documenti di trasporto, non risulti il peso del bagaglio smarrito, come viene quantificato il rimborso da parte della Compagnia aerea? In questo caso la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, il limite risarcitorio deve comunque essere correlato al peso massimo consentito ed indicato nel biglietto (Tribunale di Potenza, Sentenza del 26 aprile 2012, nella causa avente Ruolo Generale n. 1261/2006). Ed ancora: può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale quando al passeggero viene restituito il bagaglio con notevole ritardo e questo, giunto nel luogo di villeggiatura, abbia dovuto impiegare parte del tempo nel presentare denuncia, acquistare beni necessari per la vacanza e via dicendo? La risposta data dalla giurisprudenza è affermativa! In particolare, il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza del 18 marzo 2011, ha riconosciuto il risarcimento del danno morale subito da un passeggero il quale si era visto restituire con notevole ritardo il proprio bagaglio dalla Compagnia aerea (nove giorni). Il Giudice, nella sopracitata sentenza, ha riconosciuto rilevanza al fatto che il passeggero abbia impegnato parte del tempo della propria vacanza, con conseguente limitazione al relativo godimento, in incombenti alla stessa estranee ed imputabili alla responsabilità del vettore (così anche Giudice di Pace di Caserta, Sezione I, Sentenza del 22 novembre 2007, nella causa avente Ruolo Generale n. 3002/07). Correlata alla suddetta pronuncia è quella nella quale si è statuito che è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del passeggero che durante un breve viaggio aereo si sia visto recapitare con notevole ritardo il proprio bagaglio contenente anche un apparecchio medicale indispensabile per la sua salute (Giudice di Pace di Bari, Sentenza del 20 gennaio 2010, n. 399).

UN SUGGERIMENTO PER CONCLUDERE È sempre opportuno conoscere e tenere ben presenti questioni e soluzioni allo scopo di non trovarsi impreparati laddove si dovessero verificare episodi simili a quelli trattati oggi, e ciò per ottenere il giusto risarcimento per il danno subito. Va da sé l’ovvio consiglio di non inserire mai oggetti o indumenti di valore ingente nel bagaglio da stivare, ma di conservarli sempre nel proprio bagaglio a mano.

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite

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BUONE VACANZE A TUTTI! (MA I DIRITTI NON CHIUDONO PER FERIE)