Roberto Mangosi |
Si tratta dello strumento che forse più di ogni altro è in grado di intimorire gli utenti della strada: lo si trova ormai ovunque, dietro cespugli o celato tra le miriadi di cartelloni pubblicitari presenti in strade urbane ed extraurbane che, quando percorse, somigliano sempre di più a vere e proprie televendite a cielo aperto con l’unico effetto di distrarre automobilisti e motociclisti dalla condotta di guida. Ebbene sì, è proprio lui…il tanto temuto autovelox...
SPIETATO AUTOVELOX! È quasi impossibile non rimanerne vittima (a prescindere dal piede dell’acceleratore leggero o pesante): ricordo, ad esempio, quando un nostro lettore di nome Gianluca, mi raccontava il suo primo, e ad oggi, unico verbale per eccesso di velocità. In un pomeriggio di agosto, Gianluca percorreva una strada statale litoranea alla velocità di circa 55 km/h quando, dopo una breve curva, incontrava improvvisamente, mimetizzato tra la meravigliosa vegetazione mediterranea, un arrugginito e sbiadito cartello dai caratteri minuscoli che probabilmente recitava controllo elettronico della velocità. Subito dopo, la volante dei carabinieri con lo strumento elettronico già puntato verso l’automobilista; mi raccontava Gianluca quegli istanti frenetici in cui, con la strada peraltro leggermente in discesa, un occhio doveva guardare la strada e l’altro il contachilometri. La lancetta del contachilometri indicava la velocità di circa 55 km/h (difficile anche dirlo con estrema precisione dato che la distanza sullo strumento tra i 50 km/h ed i 60 km/h equivale allo spessore di uno stuzzicadenti). Gianluca pensava di non aver commesso nessuna infrazione ma dopo un mese, il nostro lettore veniva sanzionato, con estremo stupore, con un verbale di circa 64 Euro per aver - tenuto conto della tolleranza del 5% - superato il limite di velocità di ben 4 km/h; in altri termini, la sanzione pecuniaria era di 16 Euro per ogni km/h illegittimamente superato! A questo punto è opportuno analizzare un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione sull’argomento.
FISSO O MOBILE? SE NON È SPECIFICATO IL VERBALE NON VALE Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull’obbligo della preventiva segnalazione dei dispositivi di controllo tentando di circoscrivere in maniera sempre più precisa l’ambito di applicazione delle misure di rilevazione della velocità dei veicoli sulla strada. Con la sentenza n. 5997 dello scorso 14 marzo 2014, gli ermellini hanno precisato che, la differente tipologia, fissa o mobile di autovelox, deve necessariamente, pena la nullità della contestazione, essere riportata sul verbale, ai sensi dell’art. 200 del Codice della Strada e dell’art. 383 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del medesimo Codice, ovvero Decreto del Presidente 16 dicembre 1992, n. 495. Aggiunge inoltre la Suprema Corte che, “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”. La ratio di detta trascrizione sul verbale di contestazione trae fondamento nel diritto della persona sottoposta ad accertamento di conoscere e verificare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari. Ma ricordiamo ora, quali sono i parametri di legittimità relativamente al posizionamento ed all’utilizzo degli autovelox.
SEGNALATI E BEN VISIBILI L’art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”. Pertanto sia gli autovelox che i telelaser, devono essere:
a) preventivamente segnalati;
b) ben visibili;
c) la loro presenza deve essere segnalata con cartelli stradali temporanei o permanenti, ovvero con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli come da disposizioni ministeriali.
Non meno importante è quanto previsto nell’art. 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120, in cui si precisa che, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, tenendo conto che le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
a) autostrade e strade extraurbane principali: mt. 250 dal segnale di prescrizione;
b) strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h), mt. 150 dal segnale di prescrizione;
c) altre strade, mt. 80 dal segnale di prescrizione.
Infine, corre l’obbligo altresì, di ricordare quanto statuito con la Circolare del 3 agosto 2007 a firma del Ministero dell’Interno: le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio ed essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità.
ALTRIMENTI LA CONTESTAZIONE È VIZIATA Se è vero che l’utilizzo dei dispositivi quali autovelox e telelaser sono un utile deterrente per cercare di diminuire il numero dei sinistri, (e anche le cifre porterebbero a tale conclusione), tuttavia il dibattito tra sostenitori e osteggiatori di questi sistemi è ancora aperto. Non ci si può infatti esimere dal rilevare che in casi simili a quello di Gianluca, risulta difficile comprendere la ragionevolezza preventiva di tali strumenti e questo ancor di più quando si leggono verbali emessi nei confronti di conducenti che oggettivamente tenevano una condotta di guida di certo non pericolosa per la propria o l’altrui incolumità. In generale comunque, laddove l’utente della strada non dovesse rilevare la presenza di tutti gli elementi ed i parametri imposti dalla legislazione e dalle circolari ministeriali all’interno del verbale di contestazione oppure la difformità di quanto indicato in verbale rispetto alla situazione reale, ha tutti i diritti per chiedere, con la forma del ricorso, l’annullamento del verbale di contestazione in quanto lo stesso risulta viziato da illegittimità.
E L’ACCERTAMENTO È NULLO Non si può, dunque, che condividere quanto precisato recentemente dalla Suprema Corte: l’omessa o erronea indicazione sulla tipologia di dispositivo utilizzato, in violazione delle prescrizioni relative alla preventiva ed adeguata segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità, non può che determinare l’illegittimità degli accertamenti eseguiti e la conseguente nullità dei verbali; diversamente la prescrizione normativa perderebbe di significato.
Avv. Roberto Carniel – Studio Comite