Cambiamo decisamente argomento, prendendo spunto da un caso abbastanza singolare affrontato recentemente dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione con la sentenza n. 49512 del 09 dicembre 2013. Il caso è curioso. L’imputata, dopo essersi separata legalmente dal marito, aveva continuato a vivere con lui sotto lo stesso tetto: la casa familiare era stata divisa in due unità abitative, e tra gli ex coniugi era stato stabilito l’accordo di non ospitare nelle rispettive abitazioni estranei con cui si intrattenevano relazioni. Ma vediamo come sono andati i fatti…
PORCO!!! La donna era finita sotto processo accusata del reato di ingiuria, poichè aveva apostrofato l’ex marito come “porco” accusandolo altresì di portare “tutte le prostitute in casa”. In particolare, l’ex marito, in spregio agli accordi assunti in sede di separazione, aveva ospitato in casa una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale.
E’ INGIURIA? Secondo il disposto di cui all’art. 594 del codice penale, l’ingiuria consiste nell’offesa all’onore ed al decoro di una persona presente. La medesima norma opera la distinzione tra onore e decoro, specificando come con la prima espressione ci si riferisca alle sole qualità morali. Il decoro, invece, va riferito alle altre qualità e condizioni che concorrono a costituire il valore sociale dell’individuo. E’ il caso di sottolineare che, a causa della estrema variabilità dei concetti di onore e di decoro, la linea di confine tra il penalmente illecito e ciò che non è tale, come, ad esempio, una mera scortesia o impertinenza, è spesso molto sottile, rimanendo affidata al saggio apprezzamento del giudice, il quale deve valutare tutte le circostanze del caso concreto.
ESISTONO CASI DI ESCLUSIONE Oltre alle scriminanti previste in via generale dagli artt. 50 e seguenti del codice penale, la parte speciale del codice contempla ulteriori fattispecie che, sia pure con diverse qualificazioni giuridiche da parte della dottrina, producono l’analoga conseguenza di escludere la punibilità del fatto penalmente tipico come, ad esempio, la ritorsione, prevista con riferimento al delitto di ingiuria, dall’art. 599 c.p. È il caso di evidenziare però il contenuto del secondo comma, nel quale si legge testualmente che, “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
MA COME E’ANDATA A FINIRE? Ebbene, la Cassazione ha dato ragione alla donna! Gli ermellini hanno infatti stabilito che, “per l’applicabilità dell’esimente prevista dal comma 2 dell’art. 599 c.p., è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza" (Cassazione sez. V, 11 marzo 2009, n. 21455) e nella specie il comportamento tenuto dal T., essendo consistito nella violazione della regola, stabilita di comune accordo dagli ex coniugi, di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della “ingiustizia” che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla Cassazione l’esimente di cui al comma 2 dell’art.599 c.p.".
NESSUN REATO In questo caso e in base all’esclusione prevista dall’art. 599 II comma codice penale, l’ex moglie definendo l’ex marito come “porco”, non ha commesso alcun reato. Infatti, come correttamente ha rilevato la Suprema Corte, la reazione della donna è stata determinata dal fatto ingiusto commesso dall’ex marito, ovvero dalla violazione dei patti assunti in sede di separazione. Anche in questo caso…tra moglie e marito non mettere il dito!
Un caro saluto e buone feste a tutti!
Avv. Roberto Carniel – Studio Comite