mercoledì 25 settembre 2013

MENO CAUSE IN TRIBUNALE, MENO LITI TRA LE PARTI: E’ TORNATO IL MEDIATORE.




A partire dal 20 settembre scorso è diventato obbligatorio ricorrere, in via anticipata rispetto al contenzioso giudiziale, alla mediazione in tutte le materie elencate dalla Legge (Decreto Legislativo 28/2010 così come modificato dall’art. 84 della Legge 98/2013) e che esaminerò nel dettaglio in questo nuovo post. Certo gli obblighi sono sempre difficili da “metabolizzare” ma in questo caso potrebbero essere funzionali alla diffusione di una cultura che privilegi tecniche alternative al conflitto, peraltro, già molto ben radicate in altri paesi europei. Ma quali sono le novità rispetto al passato? 



Innanzitutto occorre precisare che questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie è stato reintrodotto, dopo non poche polemiche sia a livello costituzionale sia a livello politico, per un periodo di tempo limitato, ovvero quattro anni e quindi fino al 2017. Si assisterà dunque ad una vera e propria fase di test al fine di verificare se tale tecnica sortisce gli auspicati effetti di ridurre il carico di lavoro dei tribunali. Le materie per le quali la mediazione è divenuta obbligatoria riguardano: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Resta, dunque, esclusa la materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti mentre è stata introdotta accanto alla responsabilità medica anche quella sanitaria.

La mediazione può dunque essere FACOLTATIVA, quando questa è scelta dalle parti e quindi anche per materie diverse da quelle succitate, oppure OBBLIGATORIA, quando la stessa è prescritta dalla legge o ordinata dal giudice, il quale non ha più solo la facoltà di invitare le parti ma quella di ordinare loro almeno il tentativo di mediazione (anche per materie diverse da quelle indicate all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, purché vertenti su diritti disponibili ex art 2 del medesimo D. Lgs. 28/2010). La procedura non si sostituisce alla conciliazione giudiziale ma semplicemente si affianca. La mediazione disposta dal giudice è prevista, fra l’altro, dalla direttiva comunitaria n. 2008/52/CE e può essere utilizzata anche per i giudizi di appello in cui il giudice può ricorrere a tale ordine fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (ovvero il momento in cui si definiscono le richieste) e, nei giudizi in cui questa non è prevista, fino all’udienza di discussione (ovvero il momento processuale in cui gli avvocati definiscono verbalmente le ragioni a sostegno delle parti).
In sintesi le novità, introdotte dalla Legge 98/2013 che hanno modificato le normative del Decreto Legislativo n. 28/2010, sono le seguenti:

1) la mediazione aveva prima una durata massima di 4 mesi, mentre oggi può durare al massimo tre mesi, con la fissazione di un primo incontro non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.

2) La domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente che dovrà esaminare come proseguire eventualmente nella controversia. E’ stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira a impedire che una parte (economicamente più forte) possa chiamare in mediazione un’altra parte presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza di quest’ultima per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.

3) Il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare, perché le parti, assistite obbligatoriamente dai propri legali (almeno per le materie più sopra elencate, non risultando chiaro se anche per la mediazione facoltativa vi sia l’obbligo di assistenza legale), potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti, (tranne che le spese di avvio, euro 40,00 + IVA); in ogni caso, anche laddove la procedura dovesse avere un seguito, è prevista una sensibile riduzione degli esborsi. Importante segnalare che solo l’incontro preliminare di informazione e di programmazione (per intenderci il momento in cui il mediatore informa le parti su come procederà e sulla importanza di trovare un accordo che sia la sintesi di interessi e bisogni delle stesse) costituisce condizione per procedere eventualmente con la causa.

4) Raggiunto l’accordo, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione ma i legali potranno attestare loro stessi che l’accordo raggiunto non è contrario alle norme o all’ordine pubblico, consentendo ai loro assistiti di ottenere subito l’esecutività dello stesso che, dunque, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

5) Sono state inoltre reintrodotte le norme relative al gratuito patrocinio per i casi di mediazione obbligatoria e le sanzioni processuali relative alla mancata presentazione all’incontro del chiamato in mediazione.

Rimangono invariati i benefici fiscali precedentemente accordati: l’esenzione dall’imposta di registro fino al limite di euro 50.000,00 per i verbali di accordo e il credito di imposta per le parti che hanno sostenuto le spese di mediazione.

Un’altra novità riguarda la circostanza relativa al ruolo di mediatore, che potrà essere svolto anche dagli avvocati senza che questi abbiano più l’obbligo della formazione base (prima della Legge 98/2013 gli avvocati, al pari di tutti coloro che volevano assumere il ruolo di mediatore, dovevano frequentare cinquanta ore di corso base), ma solo l’obbligo di aggiornamento. La mediazione non rappresenta più la condizione per procedere con la domanda giudiziale nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (strumento finalizzato all’acquisizione di una prova prima dell’inizio della causa) ai fini della risoluzione della lite e in tutti i casi elencati nell’articolo 4 del d.lgs. 28/2010 (negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi).Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e non rinviabili.Per completezza è opportuno non dimenticare che l’art. 84 bis della Legge 98/2013 ha modificato l’art. 2643 del codice civile, il quale elenca gli atti soggetti a trascrizione. Il legislatore ha dunque aggiunto all’elenco la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione a mezzo di sottoscrizione del processo verbale, autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Concluderei queste annotazioni sottolineando che le modifiche apportate all’impianto normativo del 2010 erano state sollecitate a gran voce dall’avvocatura, la quale aveva appunto invitato il legislatore a prevedere un sistema che comportasse minori costi, minor durata, meno materie obbligatorie e maggiore qualità. IL RISULTATO E’ APPREZZABILE!!!