mercoledì 17 luglio 2013

TAMPONAMENTO A CATENA: CHI RISARCISCE CHI?



E’ senza dubbio una delle tipologie di incidente stradale più frequente ma pochi sanno come comportarsi e a chi richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti. Eccovi dunque qualche utile indicazione per non sbagliare sia nell’immediatezza dell’evento sia nella fase più critica della richiesta risarcitoria.

Occorre innanzitutto distinguere fra tamponamento avvenuto tra veicoli fermi in colonna, magari in attesa del verde al semaforo o semplicemente in coda nel traffico, e tamponamento verificatosi tra mezzi in movimento. Intanto come ci si comporta nel primo caso? La modalità di gestione è semplice nella teoria ma non nella pratica. L’agitazione può avere il sopravvento. La prima regola quindi è mantenere la calma e recuperare il modulo CID, (più noto come constatazione amichevole), che bisognerebbe tenere sempre a portata di mano e la cui compilazione riduce notevolmente i tempi di risarcimento (basti pensare che nel caso di danni al veicolo cui ha fatto seguito la compilazione del CID, la compagnia di assicurazione chiamata a rispondere ha trenta giorni di tempo per provvedervi, in caso contrario il tempo di erogazione del risarcimento raddoppia fino a sessanta giorni). 

Pensando all’ipotesi più semplice di tre veicoli coinvolti, è indispensabile compilare almeno due moduli CID: uno fra il primo veicolo e quello che sta nel mezzo da cui deve emergere che quest’ultimo è stato sospinto contro il primo a causa del tamponamento del terzo veicolo, sopraggiunto senza che il conducente sia stato in grado di arrestare il mezzo a causa della velocità non adeguata, alle condizioni di tempo e luogo. E’ importante che sul modulo vengano indicati i dati identificativi del veicolo investitore (il terzo sopraggiunto per intenderci), il proprietario di quest’ultimo e la compagnia assicuratrice presso cui è stata stipulata la polizza rc auto, evidenziando il numero. 

E’ infatti proprio a tale compagnia che andrà rivolta la richiesta risarcitoria da parte del primo veicolo e di quello che si è trovato nel mezzo. Tale principio è stato stabilito dalla sentenza numero 1823 del 3 luglio 2008 della Cassazione Civile e più di recente ribadito dalla stessa Cassazione civile, sez. III del 19 febbraio 2013 n. 4021.

Veniamo ora invece al secondo caso ovvero quello riguardante un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, ipotizzando sempre che ciò avvenga fra tre mezzi. Valgono sempre le stesse regole di comportamento e quindi calma e compilazione del CID. In tale circostanza tuttavia, oltre ad essere chiaro che il conducente del primo veicolo non avrà alcuna responsabilità, vigerà il principio in base al quale il conducente dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni al veicolo che gli sta davanti; praticamente sarà come se il tamponamento si fosse verificato fra coppie di veicoli e quindi in ogni CID dovranno essere evidenziati in modo chiaro il proprietario del mezzo investitore, i dati identificativi del veicolo ed il nominativo della compagnia di assicurazione che garantisce lo stesso per la responsabilità civile auto, cui andrà rivolta la richiesta risarcitoria. 

E’ chiaro tuttavia che laddove il veicolo che sta nel mezzo sia stato prima tamponato, seppure in movimento, e poi sospinto contro il veicolo antistante a causa della velocità eccessiva del veicolo investitore, sarà indenne da responsabilità: il principio è dunque responsabilità concorrente fatta salva la prova contraria. Tale prova potrà essere fornita anche dal CID o da testimonianze. Tali indicazioni sono state sottolineate nelle già citate sentenze dei giudici di legittimità.