Ecco in sintesi le misure varate dal Governo, nella seduta del 15 giugno u.s., a mezzo della decretazione d’urgenza, in materia di giustizia, al fine di rallentare la crescita e ridurre i tempi dei processi in corso.
Giudici Ausiliari
400 giudici non togati verranno istituiti per lo smaltimento dei contenziosi pendenti presso le Corti di Appello. Magistrati , avvocati e notai dello Stato a riposo, professori e ricercatori in materie giuridiche, potranno essere chiamati a rivestire l'incarico. La nomina avrà durata quinquennale e potrà essere prorogata per non oltre un altro quinquennio. Entro 30 giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina il Consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti stabilito per un anno, almeno novanta, e propone al C.S.M. la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la mancata conferma. In ogni momento il Presidente della Corte d’Appello propone motivatamente al Consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. Il giudice ausiliario avrà diritto ad un compenso di euro 200 a provvedimento fino ad un tetto massimo di euro 20.000,00 annui. L’incarico cessa in ogni caso al compimento dei 78 anni.
Stage di formazione presso gli uffici del Tribunale e delle Corti d’Appello
Vengono istituiti stage di formazione della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari dei tribunali e delle corti d’appello. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea), che ne avranno fatto richiesta, potranno completare la formazione presso gli uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo. In particolare gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento di attività ordinarie; non avranno tuttavia diritto ad alcun compenso, né lo stage farà sorgere alcun rapporto di lavoro. L’esito positivo del periodo di formazione costituirà titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario e sarà valutato come anno sostitutivo ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per le professioni di avvocato e di notaio, ovvero ai fini della frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali. L’esito positivo del periodo di formazione costituirà, inoltre, titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, oltre che titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di Tribunale e di vice procuratore onorario.
Assistente di studio presso la Corte di Cassazione
E’ prevista l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di Cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti). Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.
Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Viene prevista la semplificazione della motivazione della sentenza civile, la quale potrà fare anche esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero contemplare il rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o degli altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice di procedura civile debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è previsto che il giudice, quando anticipa, su istanza del convenuto opposto, la data dell’udienza, deve rispettare un termine per la comparizione delle parti di non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto.
Proposta di conciliazione del Giudice
Viene introdotto il nuovo art. 185bis cod. proc. civ. (Proposta di conciliazione del giudice) nel corpo del codice di procedura civile che propone un modello di giudice maggiormente collaborativo e partecipativo nella gestione del contenzioso e non più rigorosamente ancorato al ruolo decisionale. Il giudice formula alle parti proposte transattive o conciliative finalizzate alla definizione della lite il cui rifiuto, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Viene inoltre modificato l’attuale art. 420 cod. proc. civ. relativo alle controversie in materia di lavoro ove alla proposta transattiva si aggiunge anche la proposta conciliativa coerentemente al nuovo art. 185bis.
Provvedimenti in materia di certezza del credito
Al fine di contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito viene prevista:
1) la concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici;
2) la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
1) la concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici;
2) la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
Controversie in materia di divisione di beni
Viene contemplata, con l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 791bis, la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega ad un notaio, nominato dal giudice, per il compimento delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene. In tali casi “il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi”.
Intervento in causa del pubblico ministero
Modificato l’art. 70. del cod. proc. civ. (Intervento in causa del pubblico ministero) con l’ulteriore previsione dell’obbligo di intervento nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Modifiche al procedimento davanti alla Corte di Cassazione
Modificati gli artt. 380-bis e 390 del cod. proc. civ. prevedendo rispettivamente che “almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono” e che “la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.