Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza del 12 maggio 2014, n. 19487
mercoledì 21 maggio 2014
martedì 20 maggio 2014
CASALINGHE (NON) DISPERATE: UN LAVORO IMPORTANTE E DI VALORE
Qualche mese fa si sono rivolte a me due signore prossime, entrambe, al compimento del settantesimo anno d’età. Le due donne erano state investite da un automobilista, poco accorto, mentre attraversavano regolarmente una strada, servendosi del passaggio pedonale all’altezza di un semaforo. Nell’affidarmi l’incarico di assisterle per ottenere il risarcimento di tutti i danni che avevano patito, entrambe, mi ponevano il quesito circa la possibilità di essere ristorate anche del danno patrimoniale patito in relazione alla loro attività di casalinga che per un lungo periodo di tempo non avevano potuto svolgere e che oggi, almeno per una di loro, era ugualmente difficoltoso affrontare in ragione delle rilevanti lesioni riportate. La questione mi è tornata alla mente in virtù della notizia, appresa sul web, della sentenza emanata di recente dal Tribunale di Genova riguardante, appunto, il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale lamentato da una casalinga. La decisione, comunque importante, non è, tuttavia, unica e anzi rappresenta la sintesi e la conferma di un orientamento ormai consolidato, non solo tra i giudici del merito, ovvero quei giudici chiamati a decidere sull’accoglimento di una domanda, ma ribadito a più riprese dalla stessa Suprema Corte nei giudizi di legittimità. Vediamo quali sono questi principi …
venerdì 16 maggio 2014
LA GENITORIALITÀ COSCIENTE E CONSAPEVOLE È UN DIRITTO
Qualcuno di Voi avrà già letto la notizia su alcune riviste di informazione cui ho voluto trasmettere la sentenza, la n. 3477 pubblicata il 12 marzo 2014, affinché fosse resa nota e soprattutto venisse diffuso, non solo tra gli operatori del diritto, il principio giuridico sul quale ho ritenuto di fondare la domanda, poi accolta, sebbene parzialmente, di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da un uomo e una donna che, avendo consapevolmente scelto, per motivi strettamente personali, insindacabili e comunque gravi, di non essere genitori, si sono rivolti al medico curante per ottenere la prescrizione di un farmaco anticoncezionale. Il medico, tuttavia, sbagliando clamorosamente, in luogo del farmaco anticoncezionale richiesto dall’assistita, prescriveva un modulatore ormonale in menopausa. La donna, giovane e fertile, com’era prevedibile, è rimasta incinta e successivamente ha messo al mondo un bimbo sano. Il giudice meneghino cui è stata assegnata la causa ha, quindi, ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione commisurandolo a quanto necessario a mantenere il nascituro. Più nel dettaglio …
mercoledì 14 maggio 2014
NUOVA SENTENZA: Medico sbaglia a prescrivere l'anticoncezionale, condannato a risarcire il danno
Tribunale civile di Milano, Sezione I, Giudice monocratico, dott.ssa Anna Cattaneo, nella causa avente R.G. 16021/2011
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