Lo scorso 4 maggio la
Camera dei Deputati ha approvato il disegno che, se confermato dal Senato,
introdurrà significative modifiche in tema di legittima difesa. La novità
legislativa ha scatenato, per la verità, non poche polemiche e reazioni, anche
umoristiche, per le condizioni e i limiti che dovranno sussistere affinché si
possa parlare appunto di legittima difesa. Il punto che ha scatenato maggiori
critiche è indubbiamente quello che prevede la legittimità a
fronte di intromissione illecita, ma solo in ore notturne, subite all’interno
del proprio domicilio. Se, dunque, l’aggressione verrà
effettuata in ore diurne la vittima non potrà, come dire, che lasciar fare, ad
eccezione però del caso in cui oltre all’introduzione venga posta in essere
violenza alle persone o sulle cose o, ancora, qualora l’introduzione si
concretizzi attraverso minacce o con l’inganno. In questi casi la difesa sarà
considerata legittima anche se esercitata in ore diurne. Ma vediamo bene nel
dettaglio…
FORTI PERPLESSITÀ “Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima
difesa, nei casi di cui all’art. 614, primo e secondo comma (cioè in caso
di violazione di domicilio n.d.r.), la
reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a
seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati (abitazione, attività
commerciale, professionale o imprenditoriale o nelle appartenenze di esse
n.d.r.) con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con
inganno”. Ad una prima lettura della modifica legislativa si nota come è
proposto un ampliamento della c.d. legittima difesa domiciliare, attualmente
disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 52, che, se dovesse essere confermata anche
dal Senato, troverà applicazione nei casi di violazione di domicilio “in tempo
di notte” o “realizzata con violenza alle persone o alle cose o con minaccia o
inganno”. Così reciterà il nuovo comma secondo dell’art. 52 del codice
penale. Un disposto normativo di tale tenore rischia però di creare difficoltà
applicative e problemi di interpretazione. Infatti, la novella solleva una forte perplessità in quanto giustificherebbe
il comportamento posto in essere notte tempo in qualsiasi caso e, inoltre,
anche nell’eventualità in cui questo sia la reazione ad un’intrusione
realizzata con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con
inganno, così facendo rientrare nella nuova normativa un ampio numero di
situazioni.
NOTTE TEMPO E INGANNO Si può pensare che con
tale espressione il Legislatore abbia voluto fare riferimento alla commissione
dell’evento in un orario compreso tra le
22 e le 7, così come ha fatto in tema di guida in stato di ebrezza. Il
riferimento all’inganno sembra
essere di ancora maggior difficoltà
interpretativa, perché come facile intuire, tale condotta è priva di un
effettivo pericolo per la vittima, la quale si trova ad essere raggirata ma non
esposta ad un’insidia tale da legittimare il ricorso alla violenza quale mezzo
di autotutela.
ART. 59, DIVERSE
INTERPRETAZIONI
Anche l’articolo inerente le circostanze non conosciute o non erroneamente
supposte verrà modificato con l’aggiunta del comma quinto “Nei casi di cui all’art. 52 secondo comma (quello nuovo! n.d.r.) la colpa dell’agente è sempre esclusa quando
l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona
contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti
un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà
personale o sessuale”. L’art. 59 esclude il dolo (cioè la volontà di
commettere il fatto) quando il fatto è commesso da un soggetto che erroneamente
ritenga di trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, avrebbe
integrato tutti gli estremi della legittima difesa, e cioè: la necessità,
l’attualità del pericolo e la proporzionalità della difesa all’offesa.
Tuttavia, se il fatto è previsto dalla legge anche come delitto colposo,
l’agente è punibile a titolo di colpa. Con il nuovo comma che potrebbe venire
introdotto, l’eventuale responsabilità a
titolo di colpa viene meno quando l’errore sull’esistenza della situazione di
pericolo è riconducibile al grave turbamento psichico dovuto
all’aggressione subita. Anche in questo caso però la genericità delle
affermazioni del Legislatore lascia spazio a molte, possibili interpretazioni
sul significato da dare al grave turbamento psichico.
IN CONCLUSIONE appare pertanto, a chi
scrive, che l’intento del Legislatore, seppur benevolo, con l’introduzione di
questa novità sia quello di ampliare i confini della legittima difesa per
compensare un’esigenza di carattere sociale, col forte rischio di ritornare a
quello che i giornali hanno definito come “far
west in salsa italiana”.
Dottor
Luca Cantisano – Studio Comite