Con la globalizzazione,
sempre più forte e sentita, siamo venuti a conoscenza di diversi beni e
strumenti fabbricati e ideati negli altri Stati del mondo. Cibo, sport,
tecnologie, mezzi di comunicazione: tutto può essere di tutti e da tutti
utilizzato. Ci sono, però, alcuni prodotti per i quali sono richieste alcune
condizioni e precauzioni. Uno di questi è il Taser, vale a dire un mini fucile
elettronico che spara scosse elettriche e stordisce la vittima. Si tratta,
quindi, di una vera e propria arma, di per sé non letale, che tuttavia può
cagionare lesioni gravi o addirittura la morte quando chi viene colpito non è
in buona salute. È chiaro che possedere uno di questi oggetti rassicurerebbe
un’ampia categoria di persone. Prime tra tutte le donne che, sono certa, si
sentirebbero più sicure se dotate di un tale strumento di difesa. Ma in Italia
è lecito l’impiego di quest’arma? Vediamolo insieme …
IL TASER: COSA É? Thomas A Swifts Eletronic Rifle ossia fucile elettronico di Thomas: è questo il significato dell’acronimo
T.A.S.E.R. che rimanda a un fumetto di fantascienza celebre d’oltreoceano.
Basta guardare un film americano o, semplicemente, un servizio della polizia
statunitense per accorgersi che lo strumento di cui ci stiamo occupando altro
non è che una pistola con impugnatura
e, su alcuni modelli, caricatore. La differenza fondamentale,
però, tra il Taser e le normali armi riguarda ciò che può sparare: non
proiettili o pallini, bensì scosse elettriche idonee a immobilizzare per alcuni
secondi la vittima. Il segnale elettrico è trasmesso una volta che le due
freccette poste al termine del filo, sparato dal Taser, entrano in contatto con
la pelle o con i vestiti del destinatario; non è, inoltre, necessaria una
particolare vicinanza tra i due soggetti, poiché alcuni modelli riescono a
coprire anche una distanza di circa 10 metri.
ESISTE QUALCHE NORMA IN
ITALIA?
Nel nostro Paese non vi è una specifica norma che regolamenta l’impiego del
Taser, consentendone l’uso da parte dei cittadini e/o delle forze di Polizia. È
stato introdotto, però, un emendamento al Decreto
Legge sulla sicurezza negli stadi nell’ottobre del 2016 che autorizza le Forze dell’ordine ad
impiegare tale strumento affinché non si verifichino eventi violenti e rissosi
durante le partite di calcio. Se quindi si sta aprendo la strada all’utilizzo
del Taser in particolari situazioni e per determinati soggetti, per i comuni
cittadini esiste qualche possibilità?
IL TASER È VIETATO! Partiamo subito da una
certezza: l’utilizzo del Taser è vietato nel nostro paese. Non esiste alcuna
norma, nel codice penale o in altro testo di legge, che generalizza l’impiego
di tale strumento. Vi è di più: la Commissione Consultiva Centrale per il
Controllo delle Armi ha qualificato, anche più volte, il Taser come un’arma comune e tale va trattata. In
altre parole, per poter acquistare e detenere tale strumento è necessario il porto d’armi, ossia
un’apposita autorizzazione concessa in presenza di particolari condizioni
oggettive e soggettive (es. non aver riportato condanne penali per determinati
reati). Qualora un soggetto, sprovvisto di porto d’armi, venga trovato nel
possesso del Taser verrà sanzionato ai sensi dell’art 699 del codice penale che
così sancisce: “Chiunque, senza la
licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a
diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui
non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni
precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di
notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”. Inoltre, laddove il Taser
venga comunque utilizzato il soggetto sarà ritenuto responsabile di lesioni
personali ai danni della vittima.
C’È UN PERÒ… Laddove un soggetto
impieghi il Taser per difendere sé o
altri da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta potrà non essere
imputato per il reato di lesioni personali (discorso diverso per la
contravvenzione del porto abusivo di armi, per la quale è necessario accertare
se il soggetto avesse o meno la licenzia al momento della commissione del
fatto). Si richiama in queste ipotesi l’art 52 del codice penale che, come più
volte detto in diversi altri articoli, è
una causa di giustificazione del reato in forza della quale l’autore del reato
andrà esente da pena. Certo è che dovranno sussistere tutti i rigidi elementi e
requisiti sanciti dal codice penale per l’operare di tale scriminante.
IN CONCLUSIONE Meglio non rischiare!!!
Nel nostro Bel Paese utilizzare il Taser è in linea generale idoneo ad
integrare reato: tanto quello di lesioni personali quanto quello di porto
abusivo di arma, laddove il soggetto non abbia l’autorizzazione ad hoc. È bene
sapere, inoltre, che ottimo sostituto del Taser ai fini di difesa personale è lo spray antiaggressione,
del tutto lecito nel nostro ordinamento purché la miscela rispetti alcuni
indici sanciti dal Decreto Ministeriale n. 103 del 2011.
Avvocato
Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente Parlando