Con il
sistema della patente a punti sono state inserite nel Codice della Strada
ulteriori e diverse sanzioni per i guidatori. Capita spesso che il proprietario
dia in prestito la propria vettura a parenti o amici, non è detto quindi che
titolare e conducente siano la stessa persona. E se a commettere l’infrazione è
chi guida? Tra le sanzioni infatti troviamo quella secondo la quale colui che
viene contravvenzionato per non aver rispettato determinati limiti di velocità,
oltre a ricevere una multa con decurtazione dei punti dovrà, altresì,
comunicare i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Ma che tipo
di sanzione è? Autonoma rispetto a quella per eccesso di velocità oppure connessa
e collegata ad essa? Le conseguenze, nell’uno o nell’altro caso, sono molto
diverse e rilevanti. Vediamole insieme…
60 GIORNI L’art 126 bis del Codice
della Strada, stabilisce che nel momento in cui si rilascia una patente di
guida, al guidatore vengono riconosciuti 20 punti che subiscono una
decurtazione ogni qual volta si eccedono limiti di velocità. In quest’ultimo
caso, il proprietario dell’autovettura riceverà la sanzione per eccesso di
velocità oltre all’obbligo di comunicare
i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Quest’ultimo onere
deve essere assolto entro 60 giorni
dal ricevimento del verbale di contestazione, pena l’applicazione
dell’ulteriore sanzione sancita dal secondo comma dell’articolo. In
particolare, tale norma sancisce che: “Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133”.
UN VERBALE SI PUÒ
IMPUGNARE Oltre
ai tradizionali casi uno dei più frequenti motivi di nullità è la notifica oltre i termini di legge. Vige
infatti, anche per tale tipo di verbale, il dispositivo dell’art. 201 del
Codice della Strada secondo il quale le contestazioni devono essere notificate entro 90 giorni. Nel nostro caso, tale
termine comincerà a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni utili per la
comunicazione dei dati del conducente. Un ulteriore
motivo di nullità riguarda la
pendenza di procedimento amministrativo o giurisdizionale volto ad accertare la
legittimità del verbale con cui si è sanzionato l’eccesso di velocità. In altri
termini, laddove si impugni tale ultimo accertamento, dovrebbe essere
illegittima la sanzione comminata secondo quanto stabilito dall’art. 126bis. Uso
il condizionale “dovrebbe” per un motivo ben preciso: sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale che si lega
alla natura della sanzione in commento.
L’OMESSA COMUNICAZIONE PUÒ
ESSERE SANZIONE SUSSIDIARIA Vi è parte della giurisprudenza di merito e di legittimità
che afferma la natura sussidiaria e consequenziale della sanzione applicata. Per
chiarire, laddove s’impugna il primo
verbale, il secondo non ha ragion d’essere avendo, con il ricorso
amministrativo o giurisdizionale, messo in dubbio la legittimità dell’operato
della Pubblica Amministrazione. La Corte Costituzionale con sentenza n.
27/2005 ha infatti statuito che: “in
nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della
patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali
o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione
dell’infrazione”. Ciò in quanto trattasi sempre di dati sensibili che, per
legge, sono fortemente tutelati potendo essere rivelati solo quando sia
strettamente necessario. Essendo sotto valutazione la legittimità del verbale
dal quale discenderebbe l’obbligo di comunicazione dei dati personali,
l’orientamento in commento non ravvisa la necessità di darne notizia prima
della definizione dell’impugnazione. Pertanto, la pendenza del giudizio integra
quel giustificato motivo di cui parla l’art 126 bis del Codice della Strada ed
al quale si ricollega la non punibilità del proprietario.
…O UNA SANZIONE AUTONOMA Una seconda tesi,
stabilisce che l’obbligo è del tutto autonomo e indipendente rispetto al
verbale di contestazione dell’eccesso di velocità. Conseguentemente, le sorti dell’uno non influiscono su quelle
dell’altro: il proprietario del veicolo ha sempre l’obbligo di comunicare
quei dati. Tale orientamento ritiene che il bilanciamento tra i due valori qui
in gioco, privacy e collaborazione con l’autorità pubblica, deve essere risolto
nel senso di ritenere prevalente il secondo sul primo. E infatti, è obbligo del
privato cittadino collaborare e aiutare l’autorità amministrativa al fine di
consentirle di effettuare i controlli necessari in tema di polizia stradale;
ciò in quanto viene in rilievo un altro e più importante valore, ossia la
sicurezza stradale. Quando la comunicazione di dati personali serve per tutelare la sicurezza della circolazione
stradale, esigenza che porta con sé i caratteri dell’urgenza ed emergenza,
allora deve essere consentita una soccombenza del valore privacy perché legata
ad un giustificato motivo. È quanto di recente affermato dai giudici di
legittimità: “l’obbligo di comunicare i
dati del conducente è autonomo e, pertanto, non può essere sospeso o eliminato
né dal ricorso avverso la violazione principale né dal pagamento della multa
presupposta” (Cassazione civile,
Sezione II, Sentenza del 29 novembre 2016, n. 24233).
IN CONCLUSIONE vi è un forte e acceso dibattito sulla natura della
violazione e soprattutto, sulle diverse conseguenze. Forse la recente pronuncia
della Corte di Cassazione potrà aprire la strada a una definitiva risoluzione
di tale questione. Occorre, in ultimo, precisare che cosa diversa è quando il verbale principale viene annullato a seguito di impugnazione;
seppur vi siano due orientamenti contrastanti, la tesi prevalente è indiscutibilmente
a favore della nullità di quello
secondario.
Avvocato
Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente Parlando