martedì 6 dicembre 2016

CIRCOLAZIONE STRADALE: SE IL CONDUCENTE NON È IL PROPRIETARIO?


Con il sistema della patente a punti sono state inserite nel Codice della Strada ulteriori e diverse sanzioni per i guidatori. Capita spesso che il proprietario dia in prestito la propria vettura a parenti o amici, non è detto quindi che titolare e conducente siano la stessa persona. E se a commettere l’infrazione è chi guida? Tra le sanzioni infatti troviamo quella secondo la quale colui che viene contravvenzionato per non aver rispettato determinati limiti di velocità, oltre a ricevere una multa con decurtazione dei punti dovrà, altresì, comunicare i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Ma che tipo di sanzione è? Autonoma rispetto a quella per eccesso di velocità oppure connessa e collegata ad essa? Le conseguenze, nell’uno o nell’altro caso, sono molto diverse e rilevanti. Vediamole insieme…

60 GIORNI L’art 126 bis del Codice della Strada, stabilisce che nel momento in cui si rilascia una patente di guida, al guidatore vengono riconosciuti 20 punti che subiscono una decurtazione ogni qual volta si eccedono limiti di velocità. In quest’ultimo caso, il proprietario dell’autovettura riceverà la sanzione per eccesso di velocità oltre all’obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Quest’ultimo onere deve essere assolto entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione, pena l’applicazione dell’ulteriore sanzione sancita dal secondo comma dell’articolo. In particolare, tale norma sancisce che: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133”.

UN VERBALE SI PUÒ IMPUGNARE Oltre ai tradizionali casi uno dei più frequenti motivi di nullità è la notifica oltre i termini di legge. Vige infatti, anche per tale tipo di verbale, il dispositivo dell’art. 201 del Codice della Strada secondo il quale le contestazioni devono essere notificate entro 90 giorni. Nel nostro caso, tale termine comincerà a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni utili per la comunicazione dei dati del conducente. Un ulteriore motivo di nullità  riguarda la pendenza di procedimento amministrativo o giurisdizionale volto ad accertare la legittimità del verbale con cui si è sanzionato l’eccesso di velocità. In altri termini, laddove si impugni tale ultimo accertamento, dovrebbe essere illegittima la sanzione comminata secondo quanto stabilito dall’art. 126bis. Uso il condizionale “dovrebbe” per un motivo ben preciso: sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale che si lega alla natura della sanzione in commento.

L’OMESSA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE SANZIONE SUSSIDIARIA Vi è parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che afferma la natura sussidiaria e consequenziale della sanzione applicata. Per chiarire, laddove s’impugna il primo verbale, il secondo non ha ragion d’essere avendo, con il ricorso amministrativo o giurisdizionale, messo in dubbio la legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione. La Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2005 ha infatti statuito che: “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”. Ciò in quanto trattasi sempre di dati sensibili che, per legge, sono fortemente tutelati potendo essere rivelati solo quando sia strettamente necessario. Essendo sotto valutazione la legittimità del verbale dal quale discenderebbe l’obbligo di comunicazione dei dati personali, l’orientamento in commento non ravvisa la necessità di darne notizia prima della definizione dell’impugnazione. Pertanto, la pendenza del giudizio integra quel giustificato motivo di cui parla l’art 126 bis del Codice della Strada ed al quale si ricollega la non punibilità del proprietario.

…O UNA SANZIONE AUTONOMA Una seconda tesi, stabilisce che l’obbligo è del tutto autonomo e indipendente rispetto al verbale di contestazione dell’eccesso di velocità. Conseguentemente, le sorti dell’uno non influiscono su quelle dell’altro: il proprietario del veicolo ha sempre l’obbligo di comunicare quei dati. Tale orientamento ritiene che il bilanciamento tra i due valori qui in gioco, privacy e collaborazione con l’autorità pubblica, deve essere risolto nel senso di ritenere prevalente il secondo sul primo. E infatti, è obbligo del privato cittadino collaborare e aiutare l’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i controlli necessari in tema di polizia stradale; ciò in quanto viene in rilievo un altro e più importante valore, ossia la sicurezza stradale. Quando la comunicazione di dati personali serve per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, esigenza che porta con sé i caratteri dell’urgenza ed emergenza, allora deve essere consentita una soccombenza del valore privacy perché legata ad un giustificato motivo. È quanto di recente affermato dai giudici di legittimità: “l’obbligo di comunicare i dati del conducente è autonomo e, pertanto, non può essere sospeso o eliminato né dal ricorso avverso la violazione principale né dal pagamento della multa presupposta” (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 29 novembre 2016, n. 24233).

IN CONCLUSIONE vi è un forte e acceso dibattito sulla natura della violazione e soprattutto, sulle diverse conseguenze. Forse la recente pronuncia della Corte di Cassazione potrà aprire la strada a una definitiva risoluzione di tale questione. Occorre, in ultimo, precisare che cosa diversa è quando il verbale principale viene annullato a seguito di impugnazione; seppur vi siano due orientamenti contrastanti, la tesi prevalente è indiscutibilmente a favore della nullità di quello secondario.


Avvocato Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente Parlando